+Articolo 27 4.
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Articolo 27 4.
L’autorità nazionale o le autorità nazionali di regolamentazione interessate attendono il parere del BEREC prima di adottare provvedimenti per risolvere la controversia. In circostanze eccezionali, ove vi sia la necessità urgente di agire per salvaguardare la concorrenza o proteggere gli interessi degli utenti finali, le competenti autorità nazionali di regolamentazione possono, su richiesta delle parti o di propria iniziativa, adottare provvedimenti provvisori.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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