+Articolo 94 1.

Articolo 94 1.

Qualora sia necessario concedere diritti individuali d’uso delle risorse di numerazione, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti concedono tali diritti, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica titolare di un’autorizzazione generale di cui all’articolo 12, nel rispetto dell’articolo 13, dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), e di ogni altra disposizione che garantisca l’uso efficiente di tali risorse di numerazione a norma della presente direttiva.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito