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+Articolo 7 2 |
Articolo 7 22. Quando l'autorità competente di uno Stato membro chiede a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, l'assistenza di un altro Stato membro per ottenere accesso ai dati, essa inoltra una richiesta debitamente giustificata al punto di contatto unico di quest'ultimo Stato membro. Tale richiesta deve essere corredata di una illustrazione scritta dei motivi e delle basi giuridiche per accedere ai dati. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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