+Articolo 7 2

Articolo 7 2

2.   Quando l'autorità competente di uno Stato membro chiede a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, l'assistenza di un altro Stato membro per ottenere accesso ai dati, essa inoltra una richiesta debitamente giustificata al punto di contatto unico di quest'ultimo Stato membro. Tale richiesta deve essere corredata di una illustrazione scritta dei motivi e delle basi giuridiche per accedere ai dati.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito