+Articolo 62 6.

Articolo 62 6.

Ai fini della conformità all’articolo 30, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2022/2065, i prestatori di piattaforme online che rientrano nell’ambito di applicazione del capo III, sezione 4, di tale regolamento, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, ottengono dai produttori che offrono batterie, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, ai consumatori situati nell’Unione, le informazioni seguenti:

a) 

i dettagli relativi al registro dei produttori di cui all’articolo 55 e il numero o numeri di registrazione del produttore in tale registro;

b) 

un’autocertificazione del produttore attestante l’impegno a offrire esclusivamente batterie, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, in relazione alle quali sono soddisfatti i requisiti in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all’articolo 56, paragrafi 1, 2, 3 e 4, all’articolo 57, paragrafo 1, e all’articolo 58, paragrafi 1, 2 e 7.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito