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+Articolo 8 6 |
Articolo 8 66. Le sostanze che riducono lo strato di ozono per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di cui al paragrafo 1 possono essere immesse sul mercato e successivamente fornite o messe a disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, soltanto nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato IV. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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