+Articolo 8 6

Articolo 8 6

6.   Le sostanze che riducono lo strato di ozono per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di cui al paragrafo 1 possono essere immesse sul mercato e successivamente fornite o messe a disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, soltanto nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato IV.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito