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+Articolo 25 6. |
Articolo 25 6.Gli enti sono esclusi dalla partecipazione in qualità di fornitori all’aggregazione della domanda e all’acquisto in comune o in qualità di prestatori di servizi se sono:
a)
sottoposti a misure restrittive dell’Unione adottate a norma dell’articolo 215 TFUE;
b)
posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche, enti od organismi sottoposti a dette misure restrittive dell’Unione, ovvero agiscono per loro conto o sotto la loro direzione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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