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+Articolo 7 |
Articolo 7Articolo 7 Entro tre anni dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 889/2002 ( 1 ), la Commissione redige una relazione sull'applicazione dello stesso. Essa esamina in particolare la necessità di rivedere gli importi menzionati nei pertinenti articoli della Convenzione di Montreal alla luce degli sviluppi economici e delle raccomandazioni del Depositario dell'ICAO. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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