+Articolo 21 1.

Articolo 21 1.

Gli enti presentano le informazioni nei formati e con le modalità specificati dalle autorità competenti per lo scambio di dati, rispettando la definizione dei punti di dati inclusa nell’apposito modello di cui all’allegato XIV e le formule di convalida di cui all’allegato XV, nonché le seguenti disposizioni:

a) 

nei dati comunicati non sono incluse le informazioni non richieste o non applicabili;

b) 

i dati numerici sono comunicati come segue:

i) 

i punti di dati con il tipo di dati «monetario» sono comunicati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità;

ii) 

i punti di dati con il tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali;

iii) 

i punti di dati con il tipo di dati «numero intero» sono comunicati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità;

c) 

gli enti e le imprese di assicurazione sono identificati esclusivamente dall’identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier — LEI);

d) 

i soggetti giuridici e le controparti diverse dagli enti e dalle imprese di assicurazione sono identificati dal loro LEI, se disponibile.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
  • EULAW_DA -

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