+Articolo 19 1

Articolo 19 1

1. Il gruppo è gestito da uno o più persone fisiche nominate nel contratto di gruppo o con decisione dei membri.

Non possono essere amministratori di un gruppo le persone che:

- in base alla legge che è loro applicabile, o

- in base alla legge interna dello stato in cui ha sede il gruppo, o

- in seguito ad una decisione giudiziaria o amministrativa pronunciata o riconosciuta in uno stato membro,

non possono far parte dell'organo di amministrazione o di direzione di una società, non possono amministrare un'impresa o non possono agire in qualità di amministratori di un gruppo europeo di interesse economico.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 31.07.1985 00:00:00 -Doknr: CELEX:31985R2137
  • EULAW_DE -

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