+Articolo 19 2

Articolo 19 2

2. Per i gruppi iscritti nei suoi registri ai sensi dell'articolo 6, uno stato membro può prevedere che una persona giuridica possa fungere da amministratore purché designi uno o più rappresentanti, persone fisiche, che devono essere indicati ai sensi dell'articolo 7, lettera d).

Se uno stato membro si avvale di tale facoltà, deve disporre che al/ai reppresentante/i incomba la stessa responsabilità che incomberebbe loro se fossero essi stessi amministratori del gruppo.

I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano anche a tali rappresentanti.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 31.07.1985 00:00:00 -Doknr: CELEX:31985R2137
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