+Articolo 32 3

Articolo 32 3

3. Uno stato membro può prevedere che il giudice, a richiesta di un'autorità competente, possa pronunciare lo scioglimento di un gruppo avente sede nel territorio dello stato da cui dipende detta autorità in tutti i casi in cui il gruppo, con la sua attività, contrasta con l'interesse pubblico di tale stato, qualora questa possibilità sia prevista dalla sua legislazione per le società iscritte o altri enti giuridici soggetti alla legislazione stessa.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 31.07.1985 00:00:00 -Doknr: CELEX:31985R2137
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