+Articolo 5 14.

Articolo 5 14.

Gli enti presentano le informazioni relative alla valutazione prudente specificate nel modello 32 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 6, come segue:

a) 

tutti gli enti forniscono le informazioni specificate nel modello 32.1 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 6;

b) 

oltre alle informazioni di cui alla lettera a), gli enti che applicano il metodo di base a norma del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione ( 1 ) forniscono anche le informazioni specificate nel modello 32.2 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 6;

c) 

oltre alle informazioni di cui alle lettere a) e b), gli enti che applicano il metodo di base a norma del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione e che superano la soglia di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento forniscono anche le informazioni specificate nei modelli 32.3 e 32.4 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 6.

Ai fini del presente paragrafo, non si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’articolo 4.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
  • EULAW_EL -

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