+ALLEGATO XXV ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI RELATIVI ALLA LIQUIDITÀ DI CUI ALL’ALLEGATO XXIV
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ALLEGATO XXV ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI RELATIVI ALLA LIQUIDITÀ DI CUI ALL’ALLEGATO XXIV
ALLEGATO XXV
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI RELATIVI ALLA LIQUIDITÀ DI CUI ALL’ALLEGATO XXIV
PARTE 1: ATTIVITÀ LIQUIDE
1. Attività liquide
1.1. Osservazioni generali
1. Il presente documento è un modello sintetico che contiene informazioni sulle attività ai fini della segnalazione del requisito di copertura della liquidità di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (
20
). Le voci che non devono essere compilate dagli enti creditizi sono indicate in grigio.
2. Le attività segnalate rispettano i requisiti di cui al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61.
3. In deroga al punto 2, gli enti creditizi non applicano le limitazioni sulle valute a norma dell’articolo 8, paragrafo 6, dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 al momento della compilazione del modello sulla base di una valuta separata, come richiesto dall’articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti creditizi applicano tuttavia le limitazioni di giurisdizione.
4. Gli enti creditizi compilano il modello nelle corrispondenti valute ai sensi dell’articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
5. A norma dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61, gli enti creditizi comunicano, se del caso, l’importo/il valore di mercato delle attività liquide tenendo conto dei deflussi e degli afflussi netti di liquidità derivanti dalla chiusura anticipata delle coperture di cui all’articolo 8, paragrafo 5, lettera b) e secondo i coefficienti di scarto appropriati di cui al capo 2 del medesimo regolamento delegato.
6. Il regolamento delegato (UE) 2015/61 fa riferimento unicamente a tassi e coefficienti di scarto. Nelle presenti istruzioni il termine «ponderato» è utilizzato in senso generale per indicare l’importo ottenuto dopo l’applicazione dei coefficienti di scarto e dei tassi rispettivi e ogni altra istruzione supplementare pertinente (ad esempio, nel caso di operazioni di prestito garantite e di finanziamento). Nelle presenti istruzioni il termine «fattore di ponderazione» si riferisce ad un numero compreso tra 0 e 1 che moltiplicato per l’importo consente di ottenere, rispettivamente, l’importo ponderato o il valore ai sensi dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
7. Gli enti creditizi non segnalano due volte le voci nelle sezioni 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1. e 1.2.2. del modello e tra di esse.
1.2. Osservazioni di carattere specifico
1.2.1. Requisiti specifici per gli OIC
8. Per le voci 1.1.1.10., 1.1.1.11., 1.2.1.6., 1.1.2.2., 1.2.2.10., 1.2.2.11., 1.2.2.12., 1.2.2.13. del modello, gli enti creditizi segnalano la quota adeguata del valore di mercato dell’OIC corrispondente alle attività liquide sottostanti l’organismo, conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1.2.2. Requisiti specifici in relazione alla clausola di grandfathering e alle disposizioni transitorie
9. Gli enti creditizi segnalano le voci indicate agli articoli da 35 a 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61 nelle pertinenti righe relative alle attività. Il totale di tutte le attività segnalate sulla base dei predetti articoli è segnalato anche nella sezione «per memoria» per riferimento.
1.2.3. Requisiti specifici per la segnalazione da parte di enti centrali
10. Gli enti centrali, quando segnalano attività liquide corrispondenti a depositi degli enti creditizi collocati presso l’ente centrale considerati attività liquide dell’ente creditizio depositante, assicurano che l’importo segnalato di dette attività liquide al netto del coefficiente di scarto non ecceda il deflusso dai corrispondenti depositi, conformemente all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1.2.4. Requisiti specifici in materia di regolamento e di operazioni di tipo forward starting
11. Tutte le attività conformi agli articoli 7, 8 e 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che sono nella riserva dell’ente creditizio alla data di riferimento sono segnalate nella pertinente riga del modello C72, anche se sono vendute o utilizzate in operazioni a termine garantite. Conformemente, in detto modello non sono segnalate le attività liquide derivanti da operazioni di tipo forward starting riferite ad acquisti di attività liquide contrattualmente convenuti ma non ancora regolati e ad acquisti a termine di attività liquide.
1.2.5. Sottomodello per le attività liquide
1.2.5.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne
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Colonna
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Riferimenti giuridici e istruzioni
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0010
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Importo/Valore di mercato
Nella colonna 0010 gli enti creditizi segnalano il valore di mercato o, se del caso, l’importo delle attività liquide ai sensi del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61.
L’importo/valore di mercato segnalato nella colonna 0010:
— tiene conto dei deflussi netti e degli afflussi netti dovuti alla chiusura anticipata delle coperture di cui all’articolo 8, paragrafo 5, dello stesso regolamento;
— non tiene conto dei coefficienti di scarto specificati al titolo II dello stesso regolamento;
— include la quota di depositi, di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, che detengono diverse attività specifiche nelle corrispondenti righe relative alle attività;
— è ridotto, se del caso, dell’importo dei depositi, di cui all’articolo 16, collocati presso l’ente creditizio centrale ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
Quando si fa riferimento all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61, gli enti creditizi tengono conto del flusso di cassa netto (deflusso o afflusso) che si avrebbe se la copertura fosse chiusa alla data di riferimento per le segnalazioni. Gli enti creditizi non tengono conto delle potenziali future variazioni di valore dell’attività.
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0020
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Fattore di ponderazione standard
La colonna 0020 contiene i fattori di ponderazione che rispecchiano l’importo ottenuto dopo l’applicazione dei coefficienti di scarto indicati al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61. I fattori di ponderazione mirano a rispecchiare la riduzione di valore delle attività liquide dopo l’applicazione dei coefficienti di scarto appropriati.
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0030
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Fattore di ponderazione applicabile
Nella colonna 0030 gli enti creditizi segnalano il fattore di ponderazione applicato alle attività liquide di cui al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61. I fattori di ponderazione applicabili possono dar luogo a valori medi ponderati e sono segnalati in valore decimale (ossia 1,00 per un fattore di ponderazione del 100 per cento, o 0,50 per un fattore di ponderazione del 50 per cento). I fattori di ponderazione applicabili possono riflettere discrezionalità specifiche dell’impresa o nazionali, ma non sono limitati ad esse. La cifra segnalata nella colonna 0030 non supera la cifra indicata nella colonna 0020.
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0040
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Valore ai sensi dell’articolo 9
Nella colonna 0040 gli enti creditizi segnalano il valore delle attività liquide determinato conformemente all’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61, che è pari all’importo/valore di mercato, tenendo conto dei deflussi e degli afflussi netti di liquidità dovuti alla chiusura anticipata delle coperture, moltiplicato per il fattore di ponderazione applicabile.
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1.2.5.2. Istruzioni relative alle specifiche righe
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Riga
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Riferimenti giuridici e istruzioni
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0010
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1. TOTALE DELLE ATTIVITÀ LIQUIDE NON RETTIFICATE
Titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61
Nella colonna 0010 gli enti creditizi segnalano l’importo/valore di mercato totale delle proprie attività liquide.
Nella colonna 0040 gli enti creditizi segnalano il totale del valore calcolato conformemente all’articolo 9 delle proprie attività liquide.
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0020
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1.1. Totale delle attività di livello 1 non rettificate
Articoli 10, 15, 16 e 19 del regolamento delegato (UE) 2015/61
Le attività segnalate in questa sezione sono state esplicitamente individuate, o trattate, come attività di livello 1, conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/61.
Nella colonna 0010 gli enti creditizi segnalano l’importo/valore di mercato totale delle proprie attività liquide di livello 1.
Nella colonna 0040 gli enti creditizi segnalano il totale del valore calcolato conformemente all’articolo 9 delle proprie attività liquide di livello 1.
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0030
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1.1.1. Totale delle attività di LIVELLO 1 non rettificate, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima
Articoli 10, 15, 16 e 19 del regolamento delegato (UE) 2015/61
Le attività segnalate in questa sottosezione sono state esplicitamente individuate, o trattate, come attività di livello 1 conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/61. Le attività e le attività sottostanti ammissibili come obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61 non sono segnalate in questa sottosezione.
Nella colonna 0010 gli enti creditizi segnalano la somma dell’importo/valore di mercato totale delle attività di livello 1, ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima, senza tener conto dei requisiti di cui all’articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Nella colonna 0040 gli enti creditizi segnalano la somma dell’importo totale ponderato delle attività di livello 1, ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima, senza tener conto dei requisiti di cui all’articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0040
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1.1.1.1. Monete e banconote
Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Importo totale del contante derivante da monete e banconote.
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0050
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1.1.1.2. Riserve ritirabili detenute presso banche centrali
Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Importo totale delle riserve ritirabili in qualsiasi momento in periodi di stress detenute dall’ente creditizio presso la BCE, la banca centrale di uno Stato membro o la banca centrale di un paese terzo, a condizione che un’ECAI (agenzia esterna di valutazione del merito del credito) prescelta valuti le esposizioni verso la banca centrale o l’amministrazione centrale del paese terzo almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all’articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
L’importo ritirabile ammissibile è specificato in un accordo tra l’autorità competente dell’ente creditizio e la banca centrale in cui le riserve sono detenute o nelle norme applicabili del paese terzo ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0060
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1.1.1.3. Attività consistenti in esposizioni verso banche centrali
Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Attività che rappresentano crediti verso o garantiti dalla BCE, dalla banca centrale di uno Stato membro o dalla banca centrale di un paese terzo, a condizione che un’ECAI prescelta valuti le esposizioni verso la banca centrale o l’amministrazione centrale del paese terzo almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all’articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0070
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1.1.1.4. Attività consistenti in esposizioni verso amministrazioni centrali
Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall’amministrazione centrale di uno Stato membro o di un paese terzo, a condizione che un’ECAI prescelta ne valuti il merito di credito almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all’articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Le attività emesse da enti creditizi che beneficiano di una garanzia dell’amministrazione centrale di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 35 del regolamento delegato (UE) 2015/61 sono segnalate in questa riga.
In questa riga sono segnalate le attività emesse da organismi di gestione delle attività deteriorate finanziati da Stati membri di cui all’articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0080
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1.1.1.5. Attività consistenti in esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali
Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punti iii) e iv), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni regionali o autorità locali di uno Stato membro, purché siano trattate come esposizioni verso l’amministrazione centrale dello Stato membro di appartenenza a norma dell’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni regionali o autorità locali di un paese terzo che un’ECAI prescelta valuta almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all’articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché siano trattate come esposizioni verso l’amministrazione centrale del paese terzo di appartenenza a norma dell’articolo 115, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Le attività emesse da enti creditizi che beneficiano di una garanzia di un’amministrazione regionale o di un’autorità locale di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 35 del regolamento delegato (UE) 2015/61 sono segnalate in questa riga.
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0090
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1.1.1.6. Attività consistenti in esposizioni verso organismi del settore pubblico
Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punti v) e vi), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da organismi del settore pubblico di uno Stato membro o di un paese terzo, purché siano trattate come esposizioni verso l’amministrazione centrale dello Stato membro o del paese terzo ovvero verso una loro amministrazione regionale o autorità locale, a norma dell’articolo 116, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Un’ECAI prescelta valuta il merito di credito delle esposizioni verso l’amministrazione centrale del paese terzo di cui al precedente paragrafo almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all’articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Le esposizioni verso le amministrazioni regionali o le autorità locali del paese terzo di cui alla presente sottosezione sono trattate come esposizioni verso l’amministrazione centrale del paese terzo, a norma dell’articolo 115, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0100
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1.1.1.7. Attività consistenti in esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali in valute nazionali ed estere rilevabili
Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall’amministrazione centrale o dalla banca centrale e riserve detenute in una banca centrale alle condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61, di un paese terzo il cui merito di credito non è valutato da un’ECAI prescelta almeno nella classe di merito di credito 1, purché l’ente creditizio rilevi dette attività aggregate come attività di livello 1 a concorrenza dell’importo dei suoi deflussi netti di liquidità in situazione di stress nella stessa valuta.
Attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall’amministrazione centrale o dalla banca centrale e riserve detenute in una banca centrale alle condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61, di un paese terzo il cui merito di credito non è valutato da un’ECAI prescelta almeno nella classe di merito di credito 1 e che non sono denominate nella valuta nazionale del paese terzo, purché l’ente creditizio rilevi le attività come attività di livello 1 a concorrenza dell’importo dei suoi deflussi netti di liquidità in situazione di stress in detta valuta estera corrispondente alle sue operazioni nella giurisdizione in cui è assunto il rischio di liquidità.
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0110
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1.1.1.8. Attività emesse dagli enti creditizi (garantite dai governi degli Stati membri, dai finanziatori di prestiti agevolati)
Articolo 10, paragrafo 1, lettera e), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Attività emesse da un ente creditizio costituito o stabilito dall’amministrazione centrale di uno Stato membro, ovvero da una sua amministrazione regionale o autorità locale, che ha l’obbligo giuridico di proteggere la base economica dell’ente creditizio e di mantenerne la capacità finanziaria.
Attività emesse da finanziatori di prestiti agevolati di cui alla definizione dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Le esposizioni verso le amministrazioni regionali o le autorità locali summenzionate sono trattate come esposizioni verso l’amministrazione centrale dello Stato membro di appartenenza a norma dell’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0120
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1.1.1.9. Attività consistenti in esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali
Articolo 10, paragrafo 1, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Attività che rappresentano crediti verso o garantiti dalle banche multilaterali di sviluppo e dalle organizzazioni internazionali di cui all’articolo 117, paragrafo 2, e all’articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0130
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1.1.1.10. Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da monete/banconote e/o esposizioni verso banche centrali
Articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono a monete, banconote ed esposizioni verso la BCE, la banca centrale di uno Stato membro o la banca centrale di un paese terzo, a condizione che un’ECAI prescelta valuti le esposizioni verso la banca centrale o l’amministrazione centrale del paese terzo almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all’articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0140
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1.1.1.11. Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima
Articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono ad attività ammissibili come attività di livello 1, ad eccezione di monete, banconote, esposizioni verso la BCE, la banca centrale di uno Stato membro o la banca centrale di un paese terzo, e ad obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0150
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1.1.1.12. Trattamenti alternativi della liquidità: linee di credito delle banche centrali
Articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Importo non utilizzato delle linee di credito fornite dalla BCE, dalla banca centrale di uno Stato membro o dalla banca centrale di un paese terzo, a condizione che la linea soddisfi i requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punti da i) a iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0160
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1.1.1.13. Enti creditizi centrali: attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, considerate attività liquide dell’ente creditizio depositante
Articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61
A norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 è necessario identificare le attività liquide che corrispondono a depositi dell’ente creditizio collocati presso l’ente centrale considerati attività liquide dell’ente creditizio depositante. Dette attività liquide non sono computate per coprire deflussi diversi da quelli dei corrispondenti depositi e non intervengono nel calcolo della composizione della restante riserva di liquidità ai sensi dell’articolo 17 relativamente all’ente centrale a livello individuale.
Gli enti centrali, quando segnalano tali attività, assicurano che l’importo segnalato di tali attività liquide al netto del coefficiente di scarto non ecceda il deflusso dai corrispondenti depositi.
Le attività segnalate in questa riga sono attività di livello 1 escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima.
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0170
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1.1.1.14. Trattamenti alternativi della liquidità: attività di livello 2 A rilevate come livello 1
Articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61
In caso di carenza di attività di livello 1, l’ente creditizio segnala l’importo delle attività di livello 2 A rilevate come attività di livello 1 e non segnalate come attività di livello 2 A, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61. Tali attività non sono segnalate nella sezione dedicata alle attività di livello 2 A.
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0180
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1.1.2. Totale delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 non rettificate
Articoli 10, 15 e 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61
Le attività segnalate in questa sottosezione sono state esplicitamente individuate, o trattate, come attività di livello 1, conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/61 e sono, o le relative attività sottostanti sono ammissibili come, obbligazioni garantite di qualità elevatissima ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Nella colonna 0010 gli enti creditizi segnalano la somma dell’importo/valore di mercato totale delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1, senza tener conto dei requisiti di cui all’articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Nella colonna 0040 gli enti creditizi segnalano la somma dell’importo totale ponderato delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1, senza tener conto dei requisiti di cui all’articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0190
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1.1.2.1. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima
Articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Attività che rappresentano esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima conformi all’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0200
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1.1.2.2. Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è rappresentato da obbligazioni garantite di qualità elevatissima
Articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono ad attività che sono ammissibili come obbligazioni garantite di qualità elevatissima ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0210
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1.1.2.3. Enti creditizi centrali: obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 considerate attività liquide dell’ente creditizio depositante
Articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61
A norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 è necessario identificare le attività liquide che corrispondono a depositi dell’ente creditizio collocati presso l’ente centrale considerati attività liquide dell’ente creditizio depositante. Dette attività liquide non sono computate per coprire deflussi diversi da quelli dei corrispondenti depositi e non intervengono nel calcolo della composizione della restante riserva di liquidità ai sensi dell’articolo 17 dello stesso regolamento delegato relativamente all’ente centrale a livello individuale.
Gli enti centrali, quando segnalano tali attività, assicurano che l’importo segnalato di tali attività liquide al netto del coefficiente di scarto non ecceda il deflusso dai corrispondenti depositi.
Le attività segnalate in questa riga sono obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1.
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0220
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1.2. Totale delle attività di livello 2 non rettificate
Articoli da 11 a 16 e articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2015/61
Le attività segnalate in questa sezione sono state esplicitamente individuate, o trattate, come attività di livello 2 A o di livello 2B ai sensi del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Nella colonna 0010 gli enti creditizi segnalano l’importo/valore di mercato totale delle proprie attività liquide di livello 2.
Nella colonna 0040 gli enti creditizi segnalano il totale del valore calcolato conformemente all’articolo 9 delle proprie attività liquide di livello 2.
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0230
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1.2.1. Totale delle attività di LIVELLO 2 A non rettificate
Articoli 11, 15 e 19 del regolamento delegato (UE) 2015/61
Le attività segnalate in questa sottosezione sono state esplicitamente individuate, o trattate, come attività di livello 2 A ai sensi del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Nella colonna 0010 gli enti creditizi segnalano la somma dell’importo/valore di mercato totale delle attività di livello 2 A, senza tener conto dei requisiti di cui all’articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Nella colonna 0040 gli enti creditizi segnalano la somma dell’importo totale ponderato delle attività di livello 2 A, senza tener conto dei requisiti di cui all’articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0240
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1.2.1.1. Attività consistenti in esposizioni verso amministrazioni regionali/autorità locali od organismi del settore pubblico (Stato membro, fattore di rischio 20 %)
Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni regionali, autorità locali od organismi del settore pubblico di uno Stato membro quando alle esposizioni è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 %.
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0250
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1.2.1.2. Attività consistenti in esposizioni verso banche centrali o amministrazioni centrali/regionali o autorità locali od organismi del settore pubblico (paese terzo, fattore di rischio 20 %)
Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall’amministrazione centrale o dalla banca centrale di un paese terzo ovvero da una sua amministrazione regionale, autorità locale o organismo del settore pubblico, a condizione che a dette attività sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 %.
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0260
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1.2.1.3. Obbligazioni garantite di qualità elevata (CQS2)
Articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Attività che rappresentano esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevata conformi all’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61, a condizione che un’ECAI prescelta ne valuti il merito di credito almeno nella classe di merito di credito 2 in conformità all’articolo 129, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0270
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1.2.1.4. Obbligazioni garantite di qualità elevata (paese terzo, CQS1)
Articolo 11, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Attività che rappresentano esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite emesse da enti creditizi di paesi terzi conformi all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61, a condizione che un’ECAI prescelta ne valuti il merito di credito nella classe di merito di credito 1 in conformità all’articolo 129, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0280
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1.2.1.5. Titoli di debito societario (CQS1)
Articolo 11, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Titoli di debito societario conformi all’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0290
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1.2.1.6. Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da attività di livello 2 A
Articolo 15, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono ad attività che sono ammissibili come attività di livello 2 A ai sensi dell’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0300
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1.2.1.7. Enti creditizi centrali: attività di livello 2 A considerate attività liquide dell’ente creditizio depositante
Articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61
A norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 è necessario identificare le attività liquide che corrispondono a depositi dell’ente creditizio collocati presso l’ente centrale considerati attività liquide dell’ente creditizio depositante. Dette attività liquide non sono computate per coprire deflussi diversi da quelli dei corrispondenti depositi e non intervengono nel calcolo della composizione della restante riserva di liquidità ai sensi dell’articolo 17 dello stesso regolamento delegato relativamente all’ente centrale a livello individuale.
Gli enti centrali, quando segnalano tali attività, assicurano che l’importo segnalato di tali attività liquide al netto del coefficiente di scarto non ecceda il deflusso dai corrispondenti depositi.
Le attività indicate in questa riga sono attività di livello 2 A.
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0310
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1.2.2. Totale delle attività di livello 2B non rettificate
Articoli da 12 a 16 e articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2015/61
Le attività segnalate in questa sottosezione sono state esplicitamente individuate come attività di livello 2B conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/61.
Nella colonna 0010 gli enti creditizi segnalano la somma dell’importo/valore di mercato totale delle attività di livello 2B, senza tener conto dei requisiti di cui all’articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Nella colonna 0040 gli enti creditizi segnalano la somma dell’importo totale ponderato delle attività di livello 2B, senza tener conto dei requisiti di cui all’articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0320
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1.2.2.1. Titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali, CQS1)
Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Esposizioni sotto forma di titoli garantiti da attività (ABS) che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61, purché siano garantite da prestiti su immobili residenziali garantiti da ipoteca di primo grado o da prestiti su immobili residenziali pienamente garantiti in conformità all’articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Sono segnalate in questa riga le attività soggette alla disposizione transitoria di cui all’articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0330
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1.2.2.2. Titoli garantiti da attività (ABS) (auto, CQS1)
Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iv), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Esposizioni sotto forma di titoli garantiti da attività (ABS) conformi all’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61, purché siano garantite da prestiti per veicoli e leasing auto ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iv), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0340
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1.2.2.3. Obbligazioni garantite di qualità elevata (fattore di rischio 35 %)
Articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Attività che rappresentano esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite emesse da enti creditizi conformi all’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61, a condizione che l’aggregato di attività sottostanti consista esclusivamente in esposizioni ammissibili ad un fattore di ponderazione del rischio uguale o inferiore al 35 % ai sensi dell’articolo 125 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0350
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1.2.2.4. Titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)
Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti iii) e v), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Esposizioni sotto forma di titoli garantiti da attività (ABS) che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61, purché siano garantite da attività ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti iii) e v), del regolamento delegato (UE) 2015/61. Si ricorda che, ai fini dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iii), almeno l’80 % dei mutuatari dell’aggregato devono essere PMI al momento dell’emissione della cartolarizzazione.
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0360
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1.2.2.5. Titoli di debito societario (CQS2/3)
Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Titoli di debito societario conformi all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
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0370
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1.2.2.6. Titoli di debito societario — attività non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi) (CQS1/2/3)
Articolo 12, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Per gli enti creditizi i quali, conformemente all’atto costitutivo, non possono per motivi religiosi detenere attività fruttifere di interessi l’autorità competente può autorizzare una deroga all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del predetto regolamento delegato, purché venga dimostrata l’insufficiente disponibilità di attività non fruttifere di interessi che soddisfano i requisiti fissati nei predetti punti e purché le attività in questione siano adeguatamente liquide nei mercati privati.
I predetti enti creditizi segnalano i titoli di debito societario contenenti attività non fruttifere di interessi, purché soddisfino i requisiti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2015/61 e abbiano ottenuto un’adeguata deroga dalla rispettiva autorità competente.
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0380
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1.2.2.7. Azioni (indice azionario principale)
Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Azioni conformi all’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 e denominate nella valuta dello Stato membro di origine dell’ente creditizio.
Gli enti creditizi segnalano anche le azioni conformi all’articolo 12, paragrafo 1, lettera c) e denominate in una valuta diversa, a condizione che siano considerate attività di livello 2B solo fino a concorrenza dell’importo destinato a coprire i deflussi di liquidità in detta valuta o nella giurisdizione in cui è assunto il rischio di liquidità.
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0390
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1.2.2.8. Attività non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi) (CQS3-5)
Articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Per gli enti creditizi i quali, conformemente all’atto costitutivo, non possono per motivi religiosi detenere attività fruttifere di interessi, attività non fruttifere di interessi che rappresentano crediti verso o garantiti da banche centrali o dall’amministrazione centrale o dalla banca centrale di un paese terzo o da un’amministrazione regionale, un’autorità locale o un organismo del settore pubblico di un paese terzo, purché un’ECAI prescelta valuti dette attività almeno nella classe di merito di credito 5 in conformità all’articolo 114 del regolamento (UE) n. 575/2013, o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine.
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0400
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1.2.2.9. Linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto di banche centrali
Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), e articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2015/61
L’importo non utilizzato delle linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto fornite da banche centrali conformi all’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0410
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1.2.2.10. Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)
Articolo 15, paragrafo 2, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono ad attività che sono ammissibili come attività di livello 2B ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti i), ii) e iv), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0420
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1.2.2.11. Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da obbligazioni garantite di qualità elevata (fattore di rischio 35 %)
Articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono ad attività che sono ammissibili come attività di livello 2B ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0430
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1.2.2.12. Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)
Articolo 15, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono ad attività che sono ammissibili come attività di livello 2B ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti iii) e v), del regolamento delegato (UE) 2015/61. Si ricorda che, ai fini dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iii), almeno l’80 % dei mutuatari dell’aggregato devono essere PMI al momento dell’emissione della cartolarizzazione.
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0440
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1.2.2.13. Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da titoli di debito societario (CQS2/3), azioni (indice azionario principale) o attività non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi) (CQS3-5)
Articolo 15, paragrafo 2, lettera h), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono a titoli di debito societario conformi all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61, azioni conformi all’articolo12, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento o attività non fruttifere di interessi che soddisfano l’articolo 12, paragrafo 1, lettera f), dello stesso regolamento.
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0450
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1.2.2.14. Depositi detenuti dal membro della rete presso l’ente centrale (investimento non obbligato)
Articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Deposito minimo che l’ente creditizio mantiene presso l’ente creditizio centrale, purché sia parte del sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, di una rete ammissibile alla deroga di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento o di una rete cooperativa in uno Stato membro disciplinata da disposizioni di legge o da contratto.
Gli enti creditizi assicurano che l’ente centrale non abbia l’obbligo giuridico o contrattuale di detenere o investire i depositi in attività liquide di livello o categoria specifici.
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0460
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1.2.2.15. Finanziamento (funding) di liquidità dell’ente creditizio centrale disponibile al membro della rete (copertura non specificata)
Articolo 16, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Importo non utilizzato del finanziamento (funding) di liquidità limitato conforme all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0470
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1.2.2.16. Enti creditizi centrali: attività di livello 2B considerate attività liquide dell’ente creditizio depositante
Articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61
A norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 è necessario identificare le attività liquide che corrispondono a depositi dell’ente creditizio collocati presso l’ente centrale considerati attività liquide dell’ente creditizio depositante. Dette attività liquide non sono computate per coprire deflussi diversi da quelli dei corrispondenti depositi e non intervengono nel calcolo della composizione della restante riserva di liquidità ai sensi dell’articolo 17 relativamente all’ente centrale a livello individuale.
Gli enti centrali, quando segnalano tali attività, assicurano che l’importo segnalato di tali attività liquide al netto del coefficiente di scarto non ecceda il deflusso dai corrispondenti depositi.
Le attività indicate in questa riga sono attività di livello 2B.
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VOCI PER MEMORIA
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0485
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2. Depositi detenuti dal membro della rete presso l’ente centrale (investimento obbligato)
Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo totale delle attività segnalate nelle precedenti sezioni ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0580
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3. Attività di livello 1/2 A/2B escluse per motivi valutari
Articolo 8, paragrafo 6, articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano la parte di attività di livello 1, 2 A e 2B di cui agli articoli da 10 a 16 che gli enti non possono rilevare conformemente all’articolo 8, paragrafo 6, all’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 12, paragrafo 1, lettera c).
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0590
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4. Attività di livello 1/2 A/2B escluse per motivi operativi diversi da motivi valutari
Articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano le attività conformi all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2015/61 che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 8 dello stesso regolamento delegato, purché non siano state segnalate nella riga 0580 per ragioni di valuta.
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PARTE 2: DEFLUSSI
1. Deflussi
1.1. Osservazioni generali
1. Il presente documento è un modello sintetico che contiene informazioni relative ai deflussi di liquidità misurati nel corso dei successivi 30 giorni, per segnalare il requisito di copertura della liquidità di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61. Le voci che non devono essere compilate dagli enti creditizi sono indicate in grigio.
2. Gli enti creditizi compilano il modello nelle corrispondenti valute ai sensi dell’articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
3. Nel modello associato alle presenti istruzioni sono incluse alcune voci per memoria. Pur non essendo strettamente necessarie per il calcolo del coefficiente stesso, devono essere comunque riportate. Dette voci forniscono informazioni necessarie all’autorità competente per effettuare una valutazione adeguata della conformità degli enti creditizi ai requisiti di liquidità. In alcuni casi esse rappresentano una disaggregazione più granulare delle voci che figurano nelle sezioni principali dei modelli, mentre in altri casi rispecchiano risorse di liquidità aggiuntive a cui gli enti creditizi possono avere accesso.
4. Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61, i deflussi di liquidità:
i.
includono le categorie di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61;
ii.
sono calcolati moltiplicando i saldi in essere delle varie categorie di passività e impegni fuori bilancio per i tassi ai quali ci si attende il loro prelievo o utilizzo ai sensi del regolamento delegato (UE) 2015/61.
5. Il regolamento delegato (UE) 2015/61 fa riferimento unicamente a tassi e coefficienti di scarto, e il termine «fattore di ponderazione» si riferisce unicamente ad essi. Nelle presenti istruzioni il termine «ponderato» è utilizzato in senso generale per indicare l’importo ottenuto dopo l’applicazione dei coefficienti di scarto e dei tassi rispettivi e ogni altra istruzione supplementare pertinente (ad esempio, nel caso di operazioni di prestito garantite e di finanziamento).
6. I deflussi all’interno di un gruppo o nell’ambito di un sistema di tutela istituzionale (fatta eccezione per i deflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela, quando l’autorità competente ha autorizzato l’applicazione di un tasso preferenziale di deflusso, e i deflussi da depositi operativi mantenuti nel contesto di un sistema di tutela istituzionale o di una rete cooperativa) sono segnalati nelle pertinenti categorie. Questi deflussi sono anche segnalati separatamente come voci per memoria.
7. I deflussi di liquidità sono segnalati nel modello soltanto una volta, a meno che siano applicabili ulteriori deflussi ai sensi dell’articolo 30 del regolamento delegato (UE) 2015/61 o se la voce è una voce «di cui» o una voce per memoria.
8. In caso di segnalazione separata ai sensi dell’articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, le seguenti indicazioni si applicano sempre:
—
sono segnalati solo le voci e i flussi denominati in detta valuta;
—
in caso di disallineamento di valuta fra componenti di un’operazione, è segnalata solo la componente in detta valuta;
—
quando il regolamento delegato (UE) 2015/61 la consente, la compensazione può essere applicata solo ai flussi in detta valuta;
—
quando un flusso presenta un’opzionalità multivaluta, l’ente creditizio effettua una valutazione della valuta in cui è probabile che il flusso si verifichi e segnala la voce solo in detta valuta separata.
9. I fattori di ponderazione standard nella colonna 0040 del modello C 73.00 di cui all’allegato XXIV sono quelli specificati nel regolamento delegato (UE) 2015/61 e sono indicati qui per informazione.
10. Il modello contiene informazioni sui flussi di liquidità garantiti, denominati «operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari» nel regolamento delegato (UE) 2015/61, e ai fini del calcolo del coefficiente di copertura della liquidità definito nello stesso regolamento. Quando dette operazioni sono effettuate a fronte di un aggregato di garanzie reali, ai fini della segnalazione nel presente modello le specifiche attività costituite in garanzia sono identificate, secondo le categorie di attività liquide di cui al titolo II, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, iniziando dalle attività meno liquide. Contestualmente, in caso di operazioni effettuate a fronte di un aggregato di garanzie reali con durata residua diversa, le attività meno liquide sono assegnate in primo luogo alle operazioni con la durata residua più lunga.
11. Per gli swap con garanzie reali è previsto un modello specifico, il C 75.01 di cui all’allegato XXIV. Gli swap con garanzie reali, che sono operazioni garanzie reali contro garanzie reali, non sono segnalati nel modello C 73.00 relativo ai deflussi di cui all’allegato XXIV, che copre solo operazioni contante contro garanzie reali.
1.2. Osservazioni specifiche in materia di regolamento e di operazioni di tipo forward starting
12. Gli enti creditizi segnalano i deflussi derivanti da contratti di vendita con patto di riacquisto di tipo forward starting, contratti di vendita con patto di riacquisto passivo e swap con garanzie reali che iniziano entro l’orizzonte di 30 giorni e scadono oltre l’orizzonte di 30 giorni, quando la componente iniziale produce un deflusso. Nel caso di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo, l’importo da prestare alla controparte è considerato un deflusso e segnalato alla voce 1.1.8.6. al netto del valore di mercato dell’attività da ricevere come garanzia reale e dopo l’applicazione del relativo coefficiente di scarto del coefficiente di copertura della liquidità, se l’attività è ammissibile come attività liquida. Se l’importo da dare in prestito è inferiore al valore di mercato (dopo l’applicazione del coefficiente di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità) dell’attività da ricevere come garanzia reale, la differenza è segnalata come afflusso. Se la garanzia reale da ricevere non è ammissibile come attività liquida, il deflusso è segnalato per intero. Nel caso di contratti di vendita con patto di riacquisto, quando il valore di mercato dell’attività da prestare come garanzia reale dopo l’applicazione del relativo coefficiente di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità (se l’attività è ammissibile come attività liquida) è superiore all’importo in contante da ricevere, la differenza deve essere indicata come deflusso nella suddetta riga. Se l’importo da ricevere è superiore al valore di mercato (dopo l’applicazione del coefficiente di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità) dell’attività da dare in prestito come garanzia reale, la differenza è segnalata come afflusso. Per gli swap con garanzie reali, quando l’effetto netto dello swap iniziale di attività liquide (tenendo conto dei coefficienti di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità) dà luogo a un deflusso, tale deflusso è segnalato nella summenzionata riga.
I contratti di vendita con patto di riacquisto di tipo forward starting, i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo di tipo forward starting e gli swap con garanzie reali di tipo forward starting con inizio e scadenza entro l’orizzonte di 30 giorni del coefficiente di copertura dalla liquidità non hanno alcun impatto sul coefficiente di copertura della liquidità di una banca e possono essere ignorati.
13. Albero decisionale per la sezione 1 del modello C 73.00 di cui all’allegato XXIV. L’albero decisionale non ha nessuna incidenza sulla segnalazione delle voci per memoria. L’albero decisionale fa parte delle istruzioni intese a precisare i criteri di valutazione delle priorità per l’assegnazione di ogni voce segnalata, al fine di garantire una segnalazione omogenea e confrontabile. Gli enti creditizi non possono semplicemente percorrere l’albero decisionale ma devono attenersi a tutte le istruzioni. Per motivi di semplicità l’albero decisionale non tiene conto dei totali e dei totali parziali. Ciò non significa, tuttavia, che non devono essere segnalati. Per atto delegato si intende il regolamento delegato (UE) 2015/61.
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#
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Voce
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Decisione
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Segnalazione
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1
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Operazione di tipo forward starting
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Sì
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# 2
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No
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# 4
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2
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Operazione di tipo forward starting conclusa dopo la data di riferimento per le segnalazioni
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Sì
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Non segnalare
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No
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# 3
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3
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Operazione di tipo forward starting che inizia entro l’orizzonte di 30 giorni e scade oltre l’orizzonte di 30 giorni, quando la componente iniziale produce un deflusso netto
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Sì
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ID 1.1.8.6.
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No
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Non segnalare
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4
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Voce che richiede deflussi aggiuntivi ai sensi dell’articolo 30 dell’atto delegato?
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Sì
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# 5 e successivamente # 51
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No
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# 5
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5
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Deposito al dettaglio ai sensi dell’articolo 411, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013?
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Sì
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# 6
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No
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# 12
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6
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Deposito annullato con durata residua inferiore a 30 giorni di calendario per il quale è stato concordato il pagamento ad altro ente creditizio?
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Sì
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ID 1.1.1.2.
|
|
No
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# 7
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7
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Deposito ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 4, dell’atto delegato?
|
Sì
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ID 1.1.1.1.
|
|
No
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# 8
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8
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Deposito ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 5, dell’atto delegato?
|
Sì
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ID 1.1.1.6.
|
|
No
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# 9
|
|
9
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Deposito ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, dell’atto delegato?
|
Sì
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Assegnare ad una voce pertinente di ID 1.1.1.3.
|
|
No
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# 10
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10
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Deposito ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 4, dell’atto delegato?
|
Sì
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ID 1.1.1.5.
|
|
No
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# 11
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11
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Deposito ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, dell’atto delegato?
|
Sì
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ID 1.1.1.4.
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No
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ID 1.1.1.7.
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12
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Passività in scadenza di cui può esigersi il pagamento da parte dell’emittente o del fornitore del finanziamento o che comportano un’aspettativa del fornitore del finanziamento che l’ente creditizio ripagherà la passività nel corso dei successivi 30 giorni di calendario?
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Sì
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# 13
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No
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# 30
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13
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Passività risultante dalle spese di funzionamento dell’ente?
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Sì
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ID 1.1.8.1.
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|
No
|
# 14
|
|
14
|
Passività sotto forma di obbligazione venduta esclusivamente sul mercato al dettaglio e detenuta in un conto al dettaglio conformemente all’articolo 28, paragrafo 6, dell’atto delegato?
|
Sì
|
Seguire il percorso dei depositi al dettaglio (ossia rispondere sì per # 5 e trattare di conseguenza)
|
|
No
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# 15
|
|
15
|
Passività sotto forma di titoli di debito?
|
Sì
|
ID 1.1.8.2.
|
|
No
|
# 16
|
|
16
|
Deposito ricevuto come garanzia reale?
|
Sì
|
Assegnare a tutte le voci pertinenti di ID 1.1.5.
|
|
No
|
# 17
|
|
17
|
Deposito derivante da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di prime brokerage?
|
Sì
|
ID 1.1.4.1.
|
|
No
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# 18
|
|
18
|
Deposito operativo ai sensi dell’articolo 27 dell’atto delegato?
|
Sì
|
# 19
|
|
No
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# 24
|
|
19
|
Mantenuto nel contesto di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa?
|
Sì
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# 20
|
|
No
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# 22
|
|
20
|
Trattato come attività liquide dell’ente creditizio depositante?
|
Sì
|
ID 1.1.2.2.2.
|
|
No
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# 21
|
|
21
|
Mantenuto per ottenere servizi di compensazione della liquidità e servizi relativi a enti creditizi centrali nell’ambito di una rete?
|
Sì
|
ID 1.1.2.4.
|
|
No
|
ID 1.1.2.2.1.
|
|
22
|
Mantenuto al fine di servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione operativa consolidata?
|
Sì
|
Assegnare ad una voce pertinente di ID 1.1.2.1.
|
|
No
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# 23
|
|
23
|
Mantenuto nel contesto di una relazione operativa consolidata (diversa) con clienti non finanziari?
|
Sì
|
ID 1.1.2.3.
|
|
No
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# 24
|
|
24
|
Depositi operativi eccedenti?
|
Sì
|
Assegnare ad una voce pertinente di ID 1.1.3.
|
|
No
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# 25
|
|
25
|
Altri depositi?
|
Sì
|
# 26
|
|
No
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# 27
|
|
26
|
Depositi di clienti finanziari?
|
Sì
|
ID 1.1.4.2.
|
|
No
|
Assegnare ad una voce pertinente di ID 1.1.4.3.
|
|
27
|
Passività da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, ad eccezione dei derivati e degli swap con garanzie reali?
|
Sì
|
Assegnare ad una voce pertinente di ID 1.2.
|
|
No
|
# 28
|
|
28
|
Passività da swap con garanzie reali?
|
Sì
|
Assegnare ad una voce pertinente di C75.01 e ID 1.3, ove applicabile.
|
|
No
|
# 29
|
|
29
|
Passività risultante in un deflusso da derivati ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, dell’atto delegato?
|
Sì
|
ID 1.1.5.5.
|
|
No
|
# 30
|
|
30
|
Altre passività in scadenza nei successivi 30 giorni?
|
Sì
|
ID 1.1.8.3.
|
|
No
|
#31
|
|
31
|
Impegni contrattuali di concedere il finanziamento a clienti non finanziari in scadenza nei successivi 30 giorni per importi superiori agli afflussi da detti clienti?
|
Sì
|
Uno dei seguenti ID: da 1.1.8.4.1 a 1.1.8.4.4
|
|
No
|
#32
|
|
32
|
Altri deflussi in scadenza nei successivi 30 giorni non menzionati in precedenza?
|
Sì
|
ID 1.1.8.6.
|
|
No
|
#33
|
|
33
|
Importo non utilizzato che può essere ritirato dalla linea di credito e di liquidità irrevocabile conformemente all’articolo 31 dell’atto delegato?
|
Sì
|
#34
|
|
No
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# 42
|
|
34
|
Linea di credito irrevocabile?
|
Sì
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# 35
|
|
No
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# 37
|
|
35
|
Nell’ambito di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa trattata come attività liquida dall’ente depositante?
|
Sì
|
ID 1.1.6.1.6.
|
|
No
|
# 36
|
|
36
|
Nell’ambito di un gruppo o di un sistema istituzionale di tutela soggetta a trattamento preferenziale?
|
Sì
|
ID 1.1.6.1.5.
|
|
No
|
Assegnare ad una voce pertinente restante di ID 1.1.6.1.
|
|
37
|
Linea di liquidità irrevocabile?
|
Sì
|
#38
|
|
n.p.
|
n.p.
|
|
38
|
Nell’ambito di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa trattata come attività liquida dall’ente depositante?
|
Sì
|
ID 1.1.6.2.7.
|
|
No
|
# 39
|
|
39
|
Nell’ambito di un gruppo o di un sistema istituzionale di tutela soggetta a trattamento preferenziale?
|
Sì
|
ID 1.1.6.2.6.
|
|
No
|
# 40
|
|
40
|
A favore di SSPE?
|
Sì
|
Assegnare ad una voce pertinente di ID 1.1.6.2.4.
|
|
No
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#41
|
|
41
|
A favore di imprese di investimento personale?
|
Sì
|
ID 1.1.6.2.3.
|
|
No
|
Assegnare ad una voce pertinente restante di ID 1.1.6.2.
|
|
42
|
Altro prodotto o servizio ai sensi dell’articolo 23 dell’atto delegato?
|
Sì
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# 43
|
|
No
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Non segnalare
|
|
43
|
Prodotto fuori bilancio relativo al finanziamento al commercio?
|
Sì
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ID 1.1.7.8.
|
|
No
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# 44
|
|
44
|
Prestiti non utilizzati e anticipi alle controparti all’ingrosso?
|
Sì
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ID 1.1.7.2.
|
|
No
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# 45
|
|
45
|
Mutui ipotecari accordati ma non ancora erogati
|
Sì
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ID 1.1.7.3.
|
|
No
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# 46
|
|
46
|
Deflussi pianificati relativi al rinnovo o alla concessione di nuovi prestiti al dettaglio o all’ingrosso?
|
Sì
|
ID 1.1.7.6.
|
|
No
|
# 47
|
|
47
|
Carte di credito?
|
Sì
|
ID 1.1.7.4.
|
|
No
|
# 48
|
|
48
|
Scoperti?
|
Sì
|
ID 1.1.7.5.
|
|
No
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# 49
|
|
49
|
Debiti per derivati?
|
Sì
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ID 1.1.7.7.
|
|
No
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# 50
|
|
50
|
Altre obbligazioni fuori bilancio e obbligazioni di finanziamento potenziale?
|
Sì
|
ID 1.1.7.1.
|
|
No
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ID 1.1.7.9.
|
|
51
|
Titolo di debito già segnalato alla voce 1.1.8.2. di C 73.00?
|
Sì
|
Non segnalare
|
|
No
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# 52
|
|
52
|
Requisito di liquidità per i derivati ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, dell’atto delegato già considerato alla domanda # 29?
|
Sì
|
Non segnalare
|
|
No
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Assegnare a tutte le voci pertinenti di ID 1.1.5.
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1.3. Istruzioni relative alle specifiche colonne
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Colonna
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Riferimenti giuridici e istruzioni
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0010
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Importo
1.1. Istruzioni specifiche su operazioni/depositi non garantiti
Gli enti creditizi segnalano qui il saldo in essere di varie categorie di passività e di impegni fuori bilancio di cui agli articoli da 22 a 31 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Previa approvazione da parte dell’autorità competente nell’ambito di ogni categoria di deflussi, l’importo di ogni voce segnalata nella colonna 0010 del modello C 73.00 di cui all’allegato XXIV è compensato sottraendo l’importo corrispondente di afflussi correlati a norma dell’articolo 26.
1.2. Istruzioni specifiche su operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari
Gli enti creditizi segnalano qui il saldo in essere delle passività che rappresentano la componente in contante dell’operazione garantita ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0020
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Valore di mercato delle garanzie reali concesse
Istruzioni specifiche su operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari
Gli enti creditizi segnalano qui il valore di mercato delle garanzie reali concesse, calcolato come il valore di mercato corrente al lordo del coefficiente di scarto e al netto dei flussi derivanti dalla liquidazione delle coperture associate, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61, e fatte salve le seguenti condizioni:
— Quando l’ente creditizio può rilevare come attività liquide di qualità elevata soltanto parte delle sue azioni in valuta estera o delle sue attività consistenti in esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali in valuta estera o nazionale, solo la parte rilevabile è segnalata nelle righe relative alle attività di livello 1, 2 A e 2B ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), e dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61. Se una particolare attività è utilizzata come garanzia reale per un importo superiore alla quota che può essere rilevata nell’ambito delle attività liquide, l’importo eccedente è segnalato nella sezione relativa alle attività illiquide;
— le attività di livello 2 A sono segnalate nella corrispondente riga relativa alle attività di livello 2 A, anche se è applicato il trattamento alternativo della liquidità (ossia non spostare le attività di livello 2 A tra le attività di livello 1 nella segnalazione delle operazioni garantite).
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0030
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Valore ai sensi dell’articolo 9 delle garanzie reali concesse
Istruzioni specifiche su operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari
Gli enti creditizi segnalano qui il valore delle garanzie reali concesse ai sensi dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Esso è calcolato moltiplicando la colonna 0020 del modello C 73.00 di cui all’allegato XXIV per il fattore di ponderazione/il coefficiente di scarto applicabile del modello C 72.00 di cui all’allegato XXIV corrispondente al tipo di attività. La colonna 0030 del modello C 73.00 dell’allegato XXIV è utilizzata nel calcolo dell’importo rettificato delle attività liquide nel modello C 76.00 di cui all’allegato XXIV.
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|
0040
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Fattore di ponderazione standard
Articoli da 24 a 31 bis del regolamento delegato (UE) 2015/61
I fattori di ponderazione standard nella colonna 0040 sono quelli specificati nel regolamento delegato (UE) 2015/61 e sono indicati solo per informazione.
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0050
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Fattore di ponderazione applicabile
Sia non garantiti che garantiti.
Gli enti creditizi segnalano qui i fattori di ponderazione applicabili, che sono quelli specificati agli articoli da 22 a 31 bis del regolamento delegato (UE) 2015/61. I fattori di ponderazione applicabili possono dar luogo a valori medi ponderati e sono segnalati in valore decimale (ossia 1,00 per un fattore di ponderazione del 100 per cento, o 0,50 per un fattore di ponderazione del 50 per cento). I fattori di ponderazione applicabili possono riflettere discrezionalità specifiche dell’impresa o nazionali, ma non sono limitati ad esse.
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0060
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Deflusso
Sia non garantiti che garantiti.
Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi. Detti deflussi sono calcolati moltiplicando la colonna 0010 del modello C 73.00 di cui all’allegato XXIV per la colonna 0050 dello stesso modello.
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1.4. Istruzioni relative alle specifiche righe
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Riga
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Riferimenti giuridici e istruzioni
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0010
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1. DEFLUSSI
Titolo III, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi ai sensi del titolo III, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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|
0020
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1.1. Deflussi risultanti da operazioni/depositi non garantiti
Articoli da 20 a 31 bis del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi di cui agli articoli da 21 a 31 bis del regolamento delegato (UE) 2015/61, ad eccezione dei deflussi di cui all’articolo 28, paragrafi 3 e 4, dello stesso regolamento.
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|
0030
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1.1.1. Depositi al dettaglio
Articoli 24 e 25 del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui i depositi al dettaglio di cui all’articolo 411, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Gli enti creditizi segnalano anche, all’interno della pertinente categoria di depositi al dettaglio, l’importo delle notes, delle obbligazioni e degli altri titoli emessi venduti esclusivamente sul mercato al dettaglio e detenuti in conti al dettaglio, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61. Gli enti creditizi considerano per questa categoria di passività i tassi di deflusso applicabili previsti dal regolamento delegato (UE) 2015/61 per le diverse categorie di depositi al dettaglio. Di conseguenza, gli enti creditizi segnalano come fattore di ponderazione applicabile la media dei pertinenti fattori di ponderazioni applicabili per tutti questi depositi.
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0035
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1.1.1.1. depositi esentati dal calcolo dei deflussi
Articolo 25, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui le categorie di depositi al dettaglio esentati dal calcolo dei deflussi se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 4, lettere a) e b).
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|
0040
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1.1.1.2. depositi per i quali è stato concordato il pagamento entro i 30 giorni successivi
Articolo 25, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui i depositi con durata residua inferiore a 30 giorni dalla data in cui è stato concordato il pagamento.
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|
0050
|
1.1.1.3. depositi soggetti a deflussi superiori
Articolo 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui il saldo totale dei depositi soggetti a tasso di deflusso superiore ai sensi dell’articolo 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61. Sono segnalati qui anche i depositi al dettaglio per i quali la valutazione di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 ai fini della loro categorizzazione non è stata effettuata o non è stata ultimata.
|
|
0060
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1.1.1.3.1. categoria 1
Articolo 25, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo dell’intero saldo in essere di ogni deposito al dettaglio che soddisfa i criteri di cui alla lettera a) ovvero due dei criteri di cui alle lettere da b) a e) dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, a meno che detti depositi siano stati aperti in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore conformemente all’articolo 25, paragrafo 5, dello stesso regolamento delegato nel qual caso essi sono segnalati in quest’ultima categoria.
Gli enti creditizi segnalano come fattore di ponderazione applicabile la media dei normali tassi standard previsti dall’articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 o dei tassi superiori, se applicati da un’autorità competente, che sono stati applicati effettivamente sull’intero importo di ogni deposito indicato al paragrafo precedente e ponderati per gli importi corrispondenti citati.
|
|
0070
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1.1.1.3.2. categoria 2
Articolo 25, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo dell’intero saldo in essere di ogni deposito al dettaglio che soddisfa i criteri di cui all’articolo 25, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 e almeno un altro criterio di cui allo stesso paragrafo o tre o più criteri di cui allo stesso paragrafo, a meno che detti depositi siano stati aperti in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore conformemente all’articolo 25, paragrafo 5, dello stesso regolamento delegato, nel qual caso essi sono segnalati in quest’ultima categoria.
Sono segnalati qui anche i depositi al dettaglio per i quali la valutazione di cui all’articolo 25, paragrafo 2, ai fini della loro categorizzazione non è stata effettuata o non è stata ultimata.
Gli enti creditizi segnalano come fattore di ponderazione applicabile la media dei normali tassi standard previsti dall’articolo 25, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 o dei tassi superiori, se applicati da un’autorità competente, che sono stati applicati sull’intero importo di ogni deposito indicato nei paragrafi precedenti e ponderati per gli importi corrispondenti citati.
|
|
0080
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1.1.1.4. depositi stabili
Articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano la parte degli importi dei depositi al dettaglio che è coperta da un sistema di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/49/UE ovvero da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo e che rientra in una relazione consolidata che rende il ritiro estremamente improbabile o è detenuta in un conto transattivo, ai sensi rispettivamente dell’articolo 24, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61, se
— detti depositi non soddisfano i criteri per un tasso superiore di deflusso ai sensi dell’articolo 25, paragrafi 2, 3 e 5 del regolamento delegato (UE) 2015/61, nel qual caso sono segnalati come depositi soggetti a deflussi superiori; o
— detti depositi non sono stati aperti in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61, nel qual caso sono segnalati in questa categoria;
— la deroga di cui all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 non è applicabile.
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|
0090
|
1.1.1.5. depositi stabili con deroga
Articolo 24, paragrafi 4 e 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano la parte degli importi dei depositi al dettaglio che è coperta da un sistema di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 2014/49/UE fino ad un livello massimo di 100 000 EUR e che rientra in una relazione consolidata che rende il ritiro estremamente improbabile o è detenuta in un conto transattivo, ai sensi rispettivamente dell’articolo 24, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61, se:
detti depositi non soddisfano i criteri per un tasso superiore di deflusso ai sensi dell’articolo 25, paragrafi 2, 3 e 5 del regolamento delegato (UE) 2015/61, nel qual caso sono segnalati come depositi soggetti a deflussi superiori; o
— detti depositi non sono stati aperti in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61, nel qual caso sono segnalati in questa categoria;
— la deroga di cui all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 non è applicabile.
|
|
0100
|
1.1.1.6. depositi in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore
Articolo 25, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo dei depositi al dettaglio aperti in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore ai sensi della normativa nazionale che stabilisce i requisiti di liquidità nel paese terzo.
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|
0110
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1.1.1.7. altri depositi al dettaglio
Articolo 25, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo degli altri depositi al dettaglio diversi da quelli segnalati alle voci precedenti.
|
|
0120
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1.1.2. Depositi operativi
Articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui la parte dei depositi operativi necessari per la prestazione di servizi operativi determinati conformemente all’articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61. I depositi derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di prime brokerage sono considerati depositi non operativi come stabilito all’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
La parte dei depositi operativi che supera l’importo necessario per la prestazione dei servizi operativi non è segnalata qui ma in ID 1.1.3.
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0130
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1.1.2.1. mantenuti al fine di servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione operativa consolidata
Articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano i depositi mantenuti dal depositante al fine di ottenere servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione consolidata, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61, di importanza cruciale per il depositante ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61; i fondi eccedenti quelli necessari per la prestazione di servizi operativi sono trattati come depositi non operativi ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, ultima frase, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Sono segnalati solo i depositi gravati da limitazioni giuridiche od operative rilevanti che determinano l’improbabilità di ritiri cospicui entro 30 giorni di calendario, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Gli enti creditizi segnalano separatamente l’importo di tali depositi coperti e non coperti da un sistema di garanzia dei depositi o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, come specificato nei punti successivi delle istruzioni.
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|
0140
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1.1.2.1.1. coperti da un sistema di garanzia dei depositi
Articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano la parte del saldo in essere dei depositi operativi mantenuti nel quadro di una relazione operativa consolidata che soddisfa i criteri di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che è coperta da un sistema di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo.
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0150
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1.1.2.1.2. non coperti da un sistema di garanzia dei depositi
Articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano la parte del saldo in essere dei depositi operativi mantenuti nel quadro di una relazione operativa consolidata che soddisfa i criteri di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che non è coperta da un sistema di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo.
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0160
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1.1.2.2. mantenuti nel contesto di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa
Articolo 27, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui i depositi mantenuti nel contesto della ripartizione dei compiti all’interno di un sistema di tutela istituzionale conforme ai requisiti di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o all’interno di un gruppo di enti creditizi cooperativi affiliati permanentemente ad un organismo centrale, conforme ai requisiti di cui all’articolo 113, paragrafo 6, dello stesso regolamento, ovvero come deposito minimo istituito per legge o per contratto da un altro ente creditizio membro dello stesso sistema di tutela istituzionale o della stessa rete cooperativa, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Gli enti creditizi segnalano detti depositi in varie righe, a seconda che essi siano trattati o no come attività liquide dall’ente creditizio depositante, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0170
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1.1.2.2.1. non trattati come attività liquide dell’ente depositante
Articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo del saldo in essere dei depositi mantenuti nel contesto di una rete cooperativa o di un sistema di tutela istituzionale conformemente ai criteri di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61, purché detti depositi non siano rilevati come attività liquide dell’ente creditizio depositante.
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0180
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1.1.2.2.2. trattati come attività liquide dell’ente creditizio depositante
Articolo 27, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano i depositi degli enti creditizi collocati presso l’ente creditizio centrale che sono considerati attività liquide dell’ente creditizio depositante ai sensi dell’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Gli enti creditizi segnalano l’importo di detti depositi fino a concorrenza dell’importo delle corrispondenti attività liquide al netto del coefficiente di scarto, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0190
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1.1.2.3. mantenuti nel contesto di una relazione operativa consolidata (diversa) con clienti non finanziari
Articolo 27, paragrafo 1, lettera c), e paragrafi 4 e 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo del saldo in essere dei depositi mantenuti da un cliente non finanziario nel contesto di una relazione operativa consolidata diversa da quella di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61, fatti salvi i requisiti di cui all’articolo 27, paragrafo 6, dello stesso regolamento delegato.
Sono segnalati solo i depositi gravati da limitazioni giuridiche od operative rilevanti che determinano l’improbabilità di ritiri cospicui entro 30 giorni di calendario, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0200
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1.1.2.4. mantenuti per ottenere servizi di compensazione della liquidità e servizi relativi a enti creditizi centrali nell’ambito di una rete
Articolo 27, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo del saldo in essere dei depositi mantenuti dal depositante al fine di ottenere servizi di compensazione della liquidità e servizi relativi a enti centrali, laddove l’ente creditizio appartenga a una delle reti o dei sistemi di cui all’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento delegato. I servizi di compensazione della liquidità e i servizi relativi a enti creditizi centrali riguardano esclusivamente i servizi prestati nel contesto di una relazione consolidata di importanza cruciale per il depositante, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, prima frase, del regolamento (UE) 2015/61; i fondi eccedenti quelli necessari per la prestazione di servizi operativi sono trattati come depositi non operativi ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, ultima frase, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Sono segnalati solo i depositi gravati da limitazioni giuridiche od operative rilevanti che determinano l’improbabilità di ritiri cospicui entro 30 giorni di calendario, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0203
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1.1.3. Depositi operativi eccedenti
Articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Gli enti creditizi segnalano qui la parte dei depositi operativi eccedenti quelli necessari per la prestazione di servizi operativi.
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0204
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1.1.3.1. depositi di clienti finanziari
Articolo 27, paragrafo 4, e articolo 31 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano la parte dei depositi operativi da clienti finanziari eccedenti quelli necessari per la prestazione dei servizi operativi ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0205
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1.1.3.2. depositi di altri clienti
Articolo 27, paragrafo 4, e articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano la parte dei depositi operativi da clienti diversi dai clienti finanziari, ad esclusione dei depositi al dettaglio, eccedenti quelli necessari per la prestazione dei servizi operativi ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, ultima frase, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Tali depositi operativi eccedenti sono segnalati in due righe diverse a seconda che l’intero importo dei depositi operativi eccedenti sia coperto o non coperto (da un sistema di garanzia dei depositi o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo).
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0206
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1.1.3.2.1. coperti da un sistema di garanzia dei depositi
Articolo 27, paragrafo 4, e articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’intero importo del saldo in essere dei depositi operativi eccedenti mantenuti da altri clienti se l’intero importo è coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/48/CE ovvero da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0207
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1.1.3.2.2. non coperti da un sistema di garanzia dei depositi
Articolo 27, paragrafo 4, e articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’intero importo del saldo in essere dei depositi operativi eccedenti mantenuti da altri clienti se l’intero importo non è coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/48/CE ovvero da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0210
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1.1.4. Depositi non operativi
Articolo 27, paragrafo 5, articolo 28, paragrafo 1, e articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui i depositi non garantiti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 e i depositi derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di prime brokerage ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Gli enti creditizi segnalano separatamente, ad eccezione delle passività derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di prime brokerage ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61, i depositi non operativi coperti e non coperti da un sistema di garanzia dei depositi o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo, come specificato nei punti successivi delle istruzioni.
La parte dei depositi operativi eccedenti quelli necessari per la prestazione dei servizi operativi non è segnalata qui ma in ID 1.1.3.
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0220
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1.1.4.1. depositi derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di prime brokerage
Articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo del saldo in essere dei depositi derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di prime brokerage di cui all’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0230
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1.1.4.2. depositi di clienti finanziari
Articolo 31 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo del saldo in essere dei depositi mantenuti da clienti finanziari nella misura in cui non sono considerati depositi operativi ai sensi dell’articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0240
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1.1.4.3. depositi di altri clienti
Articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano i depositi mantenuti da altri clienti (diversi dai clienti finanziari e dai clienti considerati per i depositi al dettaglio) ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61, nella misura in cui detti depositi non sono considerati depositi operativi ai sensi dell’articolo 27 del predetto regolamento delegato.
Detti depositi sono segnalati in due righe diverse a seconda che l’intero importo dei depositi sia coperto o non coperto (da un sistema di garanzia dei depositi o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo).
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0250
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1.1.4.3.1. coperti da un sistema di garanzia dei depositi
Articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’intero importo del saldo in essere dei depositi mantenuti da altri clienti se l’intero importo è coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/48/CE ovvero da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0260
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1.1.4.3.2. non coperti da un sistema di garanzia dei depositi
Articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’intero importo del saldo in essere dei depositi mantenuti da altri clienti se l’intero importo non è coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/48/CE ovvero da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0270
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1.1.5. Deflussi aggiuntivi
Articolo 30 del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi aggiuntivi di cui all’articolo 30 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
I depositi ricevuti come garanzie reali, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2015/61, non sono considerati passività ai fini dell’articolo 24, 25, 27 o 31 bis dello stesso regolamento delegato ma, se del caso, sono soggetti alle disposizioni dell’articolo 30, paragrafi da 1 a 6, dello stesso regolamento delegato.
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0280
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1.1.5.1. garanzie reali diverse da garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 fornite per derivati
Articolo 30, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato delle garanzie reali diverse dalle garanzie reali di livello 1 fornite per i contratti elencati all’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e i derivati su crediti.
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0290
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1.1.5.2. garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima fornite per derivati
Articolo 30, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato delle garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima fornite per i contratti elencati all’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e i derivati su crediti.
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0300
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1.1.5.3. deflussi significativi dovuti al deterioramento della propria qualità creditizia
Articolo 30, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo totale dei deflussi aggiuntivi che hanno calcolato e notificato alle autorità competenti a norma dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Se un importo soggetto a deflusso dovuto al deterioramento della propria qualità creditizia è stato segnalato altrove in una riga con un fattore di ponderazione inferiore al 100 %, anche nella riga 0300 occorre segnalare un importo, in modo che la somma dei deflussi sia pari al 100 % dei deflussi totali per l’operazione.
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0310
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1.1.5.4. impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni su derivati
Articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo dei deflussi calcolati conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/208 della Commissione.
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0340
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1.1.5.5. deflussi da derivati
Articolo 30, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo dei deflussi attesi nell’arco di 30 giorni di calendario dai contratti elencati all’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e da derivati su crediti calcolato conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Solo per le segnalazioni in una valuta separata, ai sensi dell’articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi segnalano i deflussi che si verificano soltanto nella valuta rilevante rispettiva. La compensazione per controparte può essere applicata solo ai flussi in detta valuta; ad esempio controparte A: EUR+10 e controparte A: EUR-20 è segnalato come deflusso EUR10. Non può essere fatta alcuna compensazione tra controparti, ad esempio controparte A: EUR-10, controparte B: EUR+40 è segnalato come deflusso EUR10 in C 73.00 (e afflusso EUR40 in C 74.00).
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0350
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1.1.5.6. posizioni corte
Articolo 30, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Se detiene una posizione corta coperta da un’assunzione di titoli in prestito non garantita, l’ente creditizio aggiunge un deflusso aggiuntivo corrispondente al 100 % del valore di mercato dei titoli o delle altre attività vendute allo scoperto, a meno che l’ente creditizio li abbia presi a prestito a condizioni che ne impongono la restituzione soltanto dopo 30 giorni di calendario. Qualora la posizione corta sia coperta mediante un’operazione garantita di finanziamento tramite titoli, l’ente creditizio presuppone che la posizione corta sia mantenuta durante tutto il periodo di 30 giorni di calendario e sia applicato un tasso di deflusso dello 0 %.
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0360
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1.1.5.6.1. coperte da operazioni garantite di finanziamento tramite titoli
Articolo 30, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato dei titoli o delle altre attività venduti allo scoperto che sono coperti da operazioni garantite di finanziamento tramite titoli e sono da consegnare entro 30 giorni di calendario, a meno che l’ente li abbia presi a prestito a condizioni che ne impongono la restituzione soltanto dopo il periodo di 30 giorni.
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0370
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1.1.5.6.2. altro
Articolo 30, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato dei titoli o delle altre attività venduti allo scoperto diversi da quelli che sono coperti da operazioni garantite di finanziamento tramite titoli e sono da consegnare entro 30 giorni di calendario, a meno che l’ente li abbia presi a prestito a condizioni che ne impongono la restituzione soltanto dopo il periodo di 30 giorni.
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0380
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1.1.5.7. garanzie reali in eccesso richiamabili
Articolo 30, paragrafo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato delle garanzie reali in eccesso detenute dall’ente delle quali la controparte può contrattualmente esigere il pagamento in qualunque momento.
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0390
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1.1.5.8. garanzie reali dovute
Articolo 30, paragrafo 6, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato delle garanzie reali di cui è prevista la costituzione verso una controparte entro 30 giorni di calendario.
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0400
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1.1.5.9. garanzie reali costituite da attività liquide scambiabili con garanzie reali costituite da attività illiquide
Articolo 30, paragrafo 6, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato delle garanzie reali ammissibili come attività liquide ai fini del titolo II e sostituibili con attività corrispondenti ad attività non ammissibili come attività liquide ai fini del titolo II senza il consenso dell’ente.
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0410
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1.1.5.10. perdita di finanziamenti su attività di finanza strutturata
Articolo 30, paragrafi da 8 a 10, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi ipotizzano un deflusso del 100 % per perdita di finanziamenti su titoli garantiti da attività (ABS), obbligazioni garantite e altri strumenti finanziari strutturati con scadenza entro 30 giorni di calendario emessi dall’ente creditizio stesso ovvero da conduit o società veicolo sponsorizzati.
Gli enti creditizi che forniscono linee di liquidità associate a programmi di finanziamento (funding) qui segnalati non devono conteggiare due volte lo strumento di finanziamento in scadenza e la linea di liquidità per i programmi consolidati.
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0420
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1.1.5.10.1. strumenti finanziari strutturati
Articolo 30, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano il saldo corrente in essere delle proprie passività o delle passività di conduit o società veicolo sponsorizzati risultanti da titoli garantiti da attività (ABS), obbligazioni garantite e altri strumenti finanziari strutturati con scadenza entro 30 giorni di calendario.
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0430
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1.1.5.10.2. strumenti di raccolta
Articolo 30, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo in scadenza delle passività derivanti da commercial paper garantiti da attività, conduit, veicoli di investimento in titoli e altre strumenti di raccolta analoghi, nella misura in cui ad essi non si applica la definizione degli strumenti di cui al punto 1.1.5.10.1., oppure l’importo delle attività potenzialmente restituibili o la liquidità richiesta nell’ambito di tali strumenti.
Tutti i finanziamenti su commercial paper garantiti da attività, conduit, veicoli di investimento in titoli e altri strumenti di raccolta analoghi con scadenza o restituibili entro 30 giorni. Gli enti creditizi che dispongono di strumenti di raccolta strutturata che comprendono l’emissione di strumenti di debito a breve termine, come i commercial paper garantiti da attività, segnalano i potenziali deflussi di liquidità da tali strutture. Questi includono, tra l’altro, i) l’impossibilità di rifinanziare il debito in scadenza e ii) l’esistenza di derivati o di componenti analoghe ai derivati inseriti per contratto nella documentazione relativa alla struttura che consentirebbero la «restituzione» di attività in un accordo di finanziamento o che impongono al cedente originario dell’attività di fornire liquidità, mettendo definitivamente fine all’accordo di finanziamento («liquidity puts») nel periodo di 30 giorni. Quando le attività di raccolta strutturata sono svolte mediante entità veicolo (quali società veicolo, conduit o SIV), nel determinare i requisiti di attività liquide di qualità elevata l’ente creditizio considera la scadenza dei titoli di debito emessi dal soggetto e le eventuali opzioni incorporate negli accordi di finanziamento che possono potenzialmente provocare la «restituzione» delle attività o il fabbisogno di liquidità, a prescindere dal fatto che la società veicolo sia o no consolidata.
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0450
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1.1.5.11. compensazione interna delle posizioni del cliente
Articolo 30, paragrafo 12, del regolamento delegato (UE) 2015/61
L’ente creditizio segnala qui il valore di mercato delle attività illiquide dei clienti che, in relazione ai servizi di prime brokerage, ha utilizzato per coprire vendite allo scoperto di un altro cliente compensandole internamente.
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0460
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1.1.6. Linee irrevocabili
Articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi di cui all’articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Gli enti creditizi segnalano qui anche le linee irrevocabili ai sensi dell’articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
L’importo massimo utilizzabile è determinato conformemente all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0470
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1.1.6.1. linee di credito
Gli enti creditizi segnalano qui le linee di credito irrevocabili di cui all’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0480
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1.1.6.1.1. a favore di clienti al dettaglio
Articolo 31, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate a favore dei clienti al dettaglio di cui all’articolo 411, punto 2, del regolamento (UE) 575/2013.
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0490
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1.1.6.1.2. a favore di clienti non finanziari diversi dai clienti al dettaglio
Articolo 31, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate a favore di clienti che non sono né clienti finanziari ai sensi dell’articolo 411, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né clienti al dettaglio ai sensi dell’articolo 411, punto 2, dello stesso regolamento e che non sono state fornite per sostituire il finanziamento del cliente in situazioni in cui il cliente non è in grado di ottenere finanziamenti sui mercati finanziari.
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0500
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1.1.6.1.3. a favore di enti creditizi
Gli enti creditizi segnalano qui le linee di credito irrevocabili fornite a enti creditizi.
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0510
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1.1.6.1.3.1. per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti al dettaglio
Articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate concesse a enti creditizi al solo scopo di finanziare direttamente o indirettamente prestiti agevolati ammissibili come esposizioni verso clienti ai sensi dell’articolo 411, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Possono segnalare questa voce solo gli enti creditizi che sono stati creati e sono finanziati dall’amministrazione centrale o regionale di almeno uno Stato membro.
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0520
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1.1.6.1.3.2. per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti non finanziari
Articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate concesse a enti creditizi al solo scopo di finanziare direttamente o indirettamente prestiti agevolati ammissibili come esposizioni verso clienti che non sono né clienti finanziari ai sensi dell’articolo 411, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né clienti al dettaglio ai sensi dell’articolo 411, punto 2, dello stesso regolamento.
Possono segnalare questa voce solo gli enti creditizi che sono stati creati e sono finanziati dall’amministrazione centrale o regionale di almeno uno Stato membro.
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0530
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1.1.6.1.3.3. altro
Articolo 31, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate concesse a enti creditizi diverse da quelle segnalate nelle precedenti voci.
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0540
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1.1.6.1.4. a favore di enti finanziari regolamentati diversi dagli enti creditizi
Articolo 31, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate concesse a enti finanziari regolamentati diversi dagli enti creditizi.
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0550
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1.1.6.1.5. nell’ambito di un gruppo o di un sistema istituzionale di tutela se soggette a trattamento preferenziale
Articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate per le quali hanno ricevuto l’autorizzazione ad applicare un tasso di deflusso inferiore ai sensi dell’articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0560
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1.1.6.1.6. nell’ambito di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa se trattate come attività liquide dall’ente depositante
Articolo 31, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti centrali di un sistema o rete di cui all’articolo 16 segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate a favore di un ente creditizio membro, laddove quest’ultimo tratti la linea come attività liquida ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del medesimo regolamento delegato.
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0570
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1.1.6.1.7. a favore di altri clienti finanziari
Articolo 31, paragrafo 8, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate diverse da quelle segnalate nelle precedenti voci a favore di altri clienti finanziari.
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0580
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1.1.6.2. linee di liquidità
Articolo 31, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui le linee di liquidità irrevocabili di cui all’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0590
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1.1.6.2.1. a favore di clienti al dettaglio
Articolo 31, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate a favore dei clienti al dettaglio di cui all’articolo 411, punto 2, del regolamento (UE) 575/2013.
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0600
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1.1.6.2.2. a favore di clienti non finanziari diversi dai clienti al dettaglio
Articolo 31, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse a clienti che non sono né clienti finanziari ai sensi dell’articolo 411, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né clienti al dettaglio ai sensi dell’articolo 411, punto 2, dello stesso regolamento.
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0610
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1.1.6.2.3. a favore di imprese di investimento personale
Articolo 31, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano gli importi massimi utilizzabili delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate a favore di imprese di investimento personale.
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0620
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1.1.6.2.4. a favore di SSPE (società veicolo per la cartolarizzazione)
Gli enti creditizi segnalano qui le linee di liquidità irrevocabili fornite a SSPE.
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630
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1.1.6.2.4.1. per acquistare attività diverse da titoli da clienti non finanziari
Articolo 31, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo massimo delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate fornite ad una SSPE per consentirle di acquistare attività diverse da titoli da clienti che non sono clienti finanziari, nella misura in cui supera l’importo delle attività attualmente acquistate da clienti e se l’importo massimo utilizzabile è limitato contrattualmente all’importo delle attività attualmente acquistate.
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0640
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1.1.6.2.4.2. altro
Articolo 31, paragrafo 8, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate a favore di SSPE per ragioni diverse da quelle summenzionate. Vi sono inclusi gli accordi in base ai quali l’ente è tenuto ad acquistare o a scambiare attività di una SSPE.
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0650
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1.1.6.2.5. a favore di enti creditizi
Gli enti creditizi segnalano qui le linee di liquidità irrevocabili fornite a enti creditizi.
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0660
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1.1.5.2.5.1. per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti al dettaglio
Articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse a enti creditizi al solo scopo di finanziare direttamente o indirettamente prestiti agevolati ammissibili come esposizioni verso clienti ai sensi dell’articolo 411, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Possono segnalare questa voce solo gli enti creditizi che sono stati creati e sono finanziati dall’amministrazione centrale o regionale di almeno uno Stato membro.
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0670
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1.1.6.2.5.2. per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti non finanziari
Articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse a enti creditizi al solo scopo di finanziare direttamente o indirettamente prestiti agevolati ammissibili come esposizioni verso clienti che non sono né clienti finanziari ai sensi dell’articolo 411, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né clienti al dettaglio ai sensi dell’articolo 411, punto 2, dello stesso regolamento.
Possono segnalare questa voce solo gli enti creditizi che sono stati creati e sono finanziati dall’amministrazione centrale o regionale di almeno uno Stato membro.
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0680
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1.1.6.2.5.3. altro
Articolo 31, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse a enti creditizi non menzionati nelle precedenti voci.
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0690
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1.1.6.2.6. nell’ambito di un gruppo o di un sistema istituzionale di tutela se soggette a trattamento preferenziale
Articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate per le quali hanno ricevuto l’autorizzazione ad applicare un tasso di deflusso inferiore ai sensi dell’articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0700
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1.1.6.2.7. nell’ambito di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa se trattate come attività liquide dall’ente depositante
Articolo 31, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti centrali di un sistema o rete di cui all’articolo 16 segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate a favore di un ente creditizio membro, laddove quest’ultimo tratti la linea come attività liquida ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del medesimo regolamento delegato.
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0710
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1.1.6.2.8. a favore di altri clienti finanziari
Articolo 31, paragrafo 8, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate diverse da quelle segnalate nelle precedenti voci a favore di altri clienti finanziari.
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0720
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1.1.7. Altri prodotti e servizi
Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui i prodotti o servizi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
L’importo da segnalare è l’importo massimo utilizzabile dei prodotti o servizi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Il fattore di ponderazione applicabile da segnalare è il fattore di ponderazione determinato dalle autorità competenti secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0731
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1.1.7.1. Aperture di credito revocabili
Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo delle aperture di credito revocabili di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
In questa riga non devono essere segnalate le garanzie.
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0740
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1.1.7.2. prestiti non utilizzati e anticipi alle controparti all’ingrosso
Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo dei prestiti non utilizzati e degli anticipi alle controparti all’ingrosso di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0750
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1.1.7.3. mutui ipotecari accordati ma non ancora erogati
Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo dei mutui ipotecari accordati ma non ancora erogati di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0760
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1.1.7.4. carte di credito
Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo delle carte di credito di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0770
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1.1.7.5. scoperti
Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo degli scoperti di conto di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0780
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1.1.7.6. deflussi pianificati relativi al rinnovo o alla concessione di nuovi prestiti al dettaglio o all’ingrosso
Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo dei deflussi pianificati relativi al rinnovo o all’estensione di nuovi prestiti al dettaglio o all’ingrosso, di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0850
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1.1.7.7. debiti per derivati
Articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo dei debiti per derivati, diversi dai contratti elencati all’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e dai derivati su crediti, di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0860
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1.1.7.8. prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio
Gli enti creditizi segnalano l’importo dei prodotti o servizi connessi ai prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0870
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1.1.7.9. altro
Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo di altri prodotti o servizi diversi da quelli citati in precedenza di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Le garanzie, tra le altre voci, sono segnalate in questa riga.
In questa riga sono segnalati i deflussi potenziali diversi dagli eventi attivatori del declassamento di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0885
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1.1.8. Altre passività e impegni dovuti
Articolo 28, paragrafi 2 e 6, e articolo 31 bis del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano i deflussi da altre passività e gli impegni dovuti come previsto all’articolo 28, paragrafi 2 e 6, e all’articolo 31 bis del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Questa voce comprende anche, se necessario, i saldi aggiuntivi che devono essere conservati nelle riserve della banca centrale secondo quanto concordato tra l’autorità competente e la BCE o la banca centrale ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0890
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1.1.8.1. passività risultanti dalle spese di funzionamento
Articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo del saldo in essere delle passività risultanti dalle loro spese di funzionamento di cui all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0900
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1.1.8.2. sotto forma di titoli di debito se non trattati come depositi al dettaglio
Articolo 28, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo del saldo in essere di notes, obbligazioni e altri titoli di debito di propria emissione, diversi da quelli segnalati come depositi al dettaglio, di cui all’articolo 28, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61. L’importo comprende anche le cedole in scadenza nei successivi 30 giorni di calendario relative a tutti i predetti titoli.
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0912
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1.1.8.4 Eccesso di finanziamento a clienti non finanziari
Articolo 31 bis, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui la differenza tra gli impegni contrattuali di concedere il finanziamento a clienti non finanziari e l’importo dei relativi afflussi da detti clienti di cui all’articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del medesimo regolamento delegato, quando i primi sono superiori ai secondi.
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0913
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1.1.8.4.1 eccesso di finanziamento a clienti al dettaglio
Gli enti creditizi segnalano qui la differenza tra gli impegni contrattuali di concedere il finanziamento a clienti al dettaglio e l’importo dei relativi afflussi da detti clienti di cui all’articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61, quando i primi sono superiori ai secondi.
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0914
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1.1.8.4.2 eccesso di finanziamento a imprese non finanziarie
Gli enti creditizi segnalano qui la differenza tra gli impegni contrattuali di concedere il finanziamento a clienti che sono imprese non finanziarie e l’importo dei relativi afflussi da detti clienti di cui all’articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61, quando i primi sono superiori ai secondi.
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0915
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1.1.8.4.3 eccesso di finanziamento a emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico
Gli enti creditizi segnalano qui la differenza tra gli impegni contrattuali di concedere il finanziamento a emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico e l’importo dei relativi afflussi da detti clienti di cui all’articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61, quando i primi sono superiori ai secondi.
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0916
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1.1.8.4.4 eccesso di finanziamento ad altri soggetti giuridici
Gli enti creditizi segnalano qui la differenza tra gli impegni contrattuali di concedere il finanziamento ad altri soggetti giuridici e l’importo dei relativi afflussi da detti clienti di cui all’articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61, quando i primi sono superiori ai secondi.
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0917
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1.1.8.5. Attività prese in prestito su base non garantita
Articolo 28, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui le attività prese in prestito su base non garantita che scadono entro i 30 giorni. Per tali attività si presume l’esaurimento totale, con conseguente deflusso del 100 %.
Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato delle attività prese in prestito su base non garantita che scadono nel periodo di 30 giorni quando l’ente creditizio non possiede i titoli e questi non rientrano nella riserva di liquidità dell’ente.
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0918
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1.1.8.6. Altro
Articolo 31 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano l’importo del saldo in essere delle passività in scadenza nei successivi 30 giorni di calendario diverse da quelle di cui agli articoli da 24 a 31 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
In questa riga sono inclusi unicamente gli altri deflussi risultanti da operazioni non garantite. Le operazioni garantite sono segnalate in ID 1.2. sui «Deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari» e in ID 1.3. sui «Deflussi totali da swap con garanzie reali».
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0920
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1.2. Deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari
Articolo 28, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Le operazioni di swap con garanzie reali (che coprono operazioni di garanzie reali contro garanzie reali) sono segnalate nel modello C 75.01 di cui all’allegato XXIV.
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0930
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1.2.1. La controparte è una banca centrale
Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale.
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0940
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1.2.1.1. garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima
Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da attività di livello 1, escl. le obbligazioni garantite di qualità elevatissima, che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0945
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1.2.1.1.1. di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi
Le operazioni di cui alla voce 1.2.1.1, quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0950
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1.2.1.2. garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima
Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima che, se non fossero utilizzate come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0955
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1.2.1.2.1. di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi
Le operazioni di cui alla voce 1.2.1.2., quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0960
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1.2.1.3. garanzie reali di livello 2 A
Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da attività di livello 2 A che, se non fossero utilizzate come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 11 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0965
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1.2.1.3.1. di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi
Le operazioni di cui alla voce 1.2.1.3., quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0970
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1.2.1.4. garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)
Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B coperti da prestiti residenziali o auto e di classe di merito di credito 1, che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), punto i), ii) o iv), e che, se non fossero utilizzati come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0975
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1.2.1.4.1. di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi
Le operazioni di cui alla voce 1.2.1.4., quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0980
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1.2.1.5. obbligazioni garantite di livello 2B
Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), e che, se non fossero utilizzate come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 12 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0985
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1.2.1.5.1. di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi
Le operazioni di cui alla voce 1.2.1.5., quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0990
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1.2.1.6. garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)
Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B coperti da prestiti commerciali, leasing e linee di credito concessi ad imprese o prestiti e linee di credito concessi a persone fisiche di uno Stato membro e di classe di merito di credito 1, che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iii) o v), e che, se non fossero utilizzati come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0995
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1.2.1.6.1. di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi
Le operazioni di cui alla voce 1.2.1.6., quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1000
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1.2.1.7. altre garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B
Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da attività di livello 2B non incluse nelle voci precedenti che, se non fossero utilizzate come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 12 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1005
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1.2.1.7.1. di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi
Le operazioni di cui alla voce 1.2.1.7., quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1010
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1.2.1.8. garanzie reali sotto forma di attività illiquide
Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da attività illiquide.
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1020
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1.2.2. La controparte non è una banca centrale
Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale.
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1030
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1.2.2.1. garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima
Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da attività di livello 1, escl. le obbligazioni garantite di qualità elevatissima, che, se non fossero utilizzate come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1035
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1.2.2.1.1. di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi
Le operazioni di cui alla voce 1.2.2.1., quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1040
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1.2.2.2. garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima
Articolo 28, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima che, se non fossero utilizzate come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1045
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1.2.2.2.1. di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi
Le operazioni di cui alla voce 1.2.2.2., quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1050
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1.2.2.3. garanzie reali di livello 2 A
Articolo 28, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da attività di livello 2 A che, se non fossero utilizzate come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 11 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1055
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1.2.2.3.1. di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi
Le operazioni di cui alla voce 1.2.2.3., quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1060
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1.2.2.4. garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)
Articolo 28, paragrafo 3, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B coperti da prestiti residenziali o auto e di classe di merito di credito 1, che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto i), ii) o iv), e che, se non fossero utilizzati come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1065
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1.2.2.4.1. di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi
Le operazioni di cui alla voce 1.2.2.4., quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1070
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1.2.2.5. obbligazioni garantite di livello 2B
Articolo 28, paragrafo 3, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), e che, se non fossero utilizzate come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 12 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1075
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1.2.2.5.1. di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi
Le operazioni di cui alla voce 1.2.2.5., quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1080
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1.2.2.6. garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)
Articolo 28, paragrafo 3, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B coperti da prestiti commerciali, leasing e linee di credito concessi ad imprese o prestiti e linee di credito concessi a persone fisiche di uno Stato membro e di classe di merito di credito 1, che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), punto iii) o v), e che, se non fossero utilizzati come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1085
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1.2.2.6.1. di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi
Le operazioni di cui alla voce 1.2.2.6., quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1090
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1.2.2.7. altre garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B
Articolo 28, paragrafo 3, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da attività di livello 2B non incluse nelle voci precedenti che, se non fossero utilizzate come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 12 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1095
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1.2.2.7.1. di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi
Le operazioni di cui alla voce 1.2.2.7., quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1100
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1.2.2.8. garanzie reali sotto forma di attività illiquide
Articolo 28, paragrafo 3, lettera h), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da attività illiquide.
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1130
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1.3. Deflussi totali da swap con garanzie reali
La somma dei deflussi nella colonna 0070 in C 75.01 di cui all’allegato XXIV è segnalata nella colonna 0060.
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VOCI PER MEMORIA
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1170
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2. Deflussi di liquidità da compensare con afflussi correlati
Articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano nella colonna 0010 l’importo del saldo in essere di tutte le passività e gli impegni fuori bilancio i cui i deflussi di liquidità sono stati compensati dagli afflussi correlati ai sensi dell’articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Nella colonna 0060 gli enti creditizi segnalano i deflussi che sono stati compensati dagli afflussi correlati ai sensi dell’articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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3. Depositi operativi mantenuti al fine di servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione operativa consolidata
Gli enti creditizi segnalano qui i depositi operativi di cui alla voce 1.1.2.1. disaggregati per le seguenti controparti:
— clienti finanziari diversi dagli enti creditizi;
— emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico;
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1180
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3.1. forniti da enti creditizi
Gli enti creditizi segnalano l’importo del saldo in essere dei depositi operativi di cui alla voce 1.1.2.1 forniti da enti creditizi.
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1190
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3.2. forniti da clienti finanziari diversi dagli enti creditizi
Gli enti creditizi segnalano l’importo del saldo in essere dei depositi operativi di cui alla voce 1.1.2.1. forniti da clienti finanziari diversi dagli enti creditizi.
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1200
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3.3. forniti da emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico
Gli enti creditizi segnalano l’importo del saldo in essere dei depositi operativi di cui alla voce 1.1.2.1. forniti da emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico.
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1210
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3.4. forniti da altri clienti
Gli enti creditizi segnalano l’importo del saldo in essere dei depositi operativi di cui alla voce 1.1.2.1. forniti da altri clienti (diversi da quelli menzionati alle precedenti voci e dai clienti considerati nel quadro dei depositi al dettaglio).
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4. Deflussi infragruppo o da sistemi istituzionali di tutela
Gli enti creditizi segnalano qui tutte le operazioni segnalate alla voce 1 nelle quali la controparte è l’impresa madre o una filiazione dell’ente creditizio o un’altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all’ente creditizio da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l’ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento.
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1290
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4.1. di cui: a clienti finanziari
Gli enti creditizi segnalano l’importo totale segnalato alla voce 1.1. a clienti finanziari che rientrano nell’ambito di applicazione della voce 4.
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1300
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4.2. di cui: a clienti non finanziari
Gli enti creditizi segnalano l’importo totale segnalato alla voce 1.1. a clienti non finanziari che rientrano nell’ambito di applicazione della voce 4.
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1310
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4.3. di cui: garantiti
Gli enti creditizi segnalano l’importo totale delle operazioni garantite segnalate alla voce 1.2. che rientrano nell’ambito di applicazione della voce 4.
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1320
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4.4. di cui: linee di credito senza trattamento preferenziale
Gli enti creditizi segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate segnalate alla voce 1.1.6.1. concesse a soggetti rientranti nell’ambito di applicazione della voce 4 per le quali non hanno ricevuto l’autorizzazione ad applicare un tasso di deflusso inferiore ai sensi dell’articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1330
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4.5. di cui: linee di liquidità senza trattamento preferenziale
Gli enti creditizi segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate segnalate alla voce 1.1.6.2. concesse a soggetti rientranti nell’ambito di applicazione della voce 4 per le quali non hanno ricevuto l’autorizzazione ad applicare un tasso di deflusso inferiore ai sensi dell’articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1340
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4.6. di cui: depositi operativi
Gli enti creditizi segnalano l’importo dei depositi di cui alla voce 1.1.2. presso soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione della voce 4.
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1345
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4.7. di cui: depositi operativi eccedenti
Gli enti creditizi segnalano l’importo dei fondi sui depositi operativi eccedenti di cui alla voce 1.1.3. presso soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione della voce 4.
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1350
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4.8. di cui: depositi non operativi
Gli enti creditizi segnalano l’importo del saldo in essere dei depositi di cui alla voce 1.1.4. da soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione della voce 4.
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1360
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4.9. di cui: passività sotto forma di titoli di debito se non trattate come depositi al dettaglio
Gli enti creditizi segnalano l’importo del saldo in essere dei titoli di debito segnalati alla voce 1.1.8.2. detenuti da soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione della voce 4.
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1370
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5. Deflussi valutari
Questa voce è segnalata soltanto in caso di segnalazione in valute soggette a segnalazione separata.
Solo per le segnalazioni in una valuta separata, ai sensi dell’articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi segnalano la quota dei deflussi da derivati (segnalati alla voce 1.1.5.5.) che si riferisce ai flussi di capitale in valuta nella rispettiva valuta rilevante da swap su tassi di interesse in differenti valute e operazioni a pronti e a termine in valuta con scadenza nel periodo di 30 giorni. La compensazione per controparte può essere applicata solo ai flussi in detta valuta; ad esempio controparte A: EUR+10 e controparte A: EUR-20 è segnalato come deflusso EUR10. Non può essere fatta alcuna compensazione tra controparti, ad esempio controparte A: EUR-10, controparte B: EUR+40 è segnalato come deflusso EUR10 in C 73.00 (e afflusso EUR40 in C 74.00).
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6. Provvista garantita oggetto di deroga dall’articolo 17, paragrafi 2 e 3
Gli enti creditizi segnalano qui le operazioni di provvista garantite con durata residua fino a 30 giorni quando la controparte è una banca centrale e le relative operazioni sono oggetto di deroga dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in virtù del paragrafo 4 dello stesso articolo.
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1400
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6.1. di cui: garantite da attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima
Gli enti creditizi segnalano qui le operazioni di provvista garantite con scadenza entro 30 giorni di calendario nelle quali la controparte è una banca centrale, la garanzia reale concessa è costituita da attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, che, se non fossero utilizzate come garanzia, sarebbero conformi ai requisiti di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le relative operazioni sono oggetto di deroga dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in virtù del paragrafo 4 dello stesso articolo.
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1410
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6.2. di cui: garantite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1
Gli enti creditizi segnalano qui le operazioni di provvista garantite con scadenza entro 30 giorni di calendario nelle quali la controparte è una banca centrale, la garanzia reale concessa è costituita da obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 che, se non fossero utilizzate come garanzia, sarebbero conformi ai requisiti di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le relative operazioni sono oggetto di deroga dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in virtù del paragrafo 4 dello stesso articolo.
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1420
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6.3. di cui: garantite da attività di livello 2 A
Gli enti creditizi segnalano qui le operazioni di provvista garantite con scadenza entro 30 giorni di calendario nelle quali la controparte è una banca centrale, la garanzia reale concessa è costituita da attività di livello 2 A che, se non fossero utilizzate come garanzia, sarebbero conformi ai requisiti di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61, e le relative operazioni sono oggetto di deroga dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in virtù del paragrafo 4 dello stesso articolo.
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1430
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6.4. di cui: garantite da attività di livello 2B
Gli enti creditizi segnalano qui le operazioni di provvista garantite con scadenza entro 30 giorni di calendario nelle quali la controparte è una banca centrale, la garanzia reale concessa è costituita da attività di livello 2B, che, se non fossero utilizzate come garanzia, sarebbero conformi ai requisiti di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61, e le relative operazioni sono oggetto di deroga dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in virtù del paragrafo 4 dello stesso articolo.
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1440
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6.5. di cui: garantite da attività illiquide
Gli enti creditizi segnalano qui le operazioni di provvista garantite con scadenza entro 30 giorni di calendario quando la controparte è una banca centrale, la garanzia reale concessa è costituita da attività illiquide e le relative operazioni sono oggetto di deroga dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in virtù del paragrafo 4 dello stesso articolo.
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PARTE 3: AFFLUSSI
1. Afflussi
1.1. Osservazioni generali
1. Il presente documento è un modello sintetico che contiene informazioni relative agli afflussi di liquidità misurati nel corso dei successivi 30 giorni, per segnalare il requisito di copertura della liquidità di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61. Le voci che non devono essere compilate dagli enti creditizi sono indicate in grigio.
2. Gli enti creditizi presentano il modello nelle corrispondenti valute ai sensi dell’articolo 415, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 575/2013.
3. Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2015/61, gli afflussi di liquidità:
i.
comprendono solo gli afflussi contrattuali da esposizioni non scadute e per le quali l’ente creditizio non ha ragioni di attendersi un default nell’arco di 30 giorni;
ii.
sono calcolati moltiplicando i saldi in essere delle varie categorie di crediti contrattuali per i tassi di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61.
4. Gli afflussi all’interno di un gruppo o nell’ambito di un sistema di tutela istituzionale (fatta eccezione per gli afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela, quando l’autorità competente ha autorizzato l’applicazione di un tasso preferenziale di afflusso) sono assegnati alle pertinenti categorie. Gli importi non ponderati sono inoltre segnalati come voci per memoria nella sezione 3 del modello (righe 0460-0510).
5. Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61, gli enti creditizi non segnalano gli afflussi derivanti dalle attività liquide segnalate conformemente al titolo II dello stesso regolamento diversi dai pagamenti dovuti sulle attività che non sono riflessi nel valore di mercato delle attività.
6. Gli afflussi che devono essere ricevuti in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominati in valute non convertibili sono segnalati nelle pertinenti righe delle sezioni 1.1., 1.2. o 1.3. Gli afflussi sono segnalati integralmente, a prescindere dall’importo dei deflussi nel paese terzo o nella valuta.
7. Gli importi dovuti per titoli emessi dall’ente creditizio stesso o da una SSPE con cui l’ente creditizio ha stretti legami sono computati su base netta, applicando un tasso di afflusso stabilito in funzione del tasso di afflusso applicabile alle attività sottostanti ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, lettera h), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
8. Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2015/61, gli enti creditizi non segnalano gli afflussi da nuove obbligazioni assunte. Si tratta di impegni contrattuali che non sono definiti per contratto alla data di riferimento per le segnalazioni, ma che saranno o potrebbero essere assunti nell’orizzonte di 30 giorni.
9. Nel caso di una segnalazione separata a norma dell’articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, sono segnalati solo i saldi denominati nella valuta pertinente in modo da assicurare che le differenze tra valute siano correttamente rispecchiate. Questo può comportare che nel modello relativo alla valuta pertinente sia segnalata solo una parte dell’operazione. Ad esempio, nel caso dei derivati in valuta estera, gli enti creditizi possono compensare gli afflussi e i deflussi ai sensi dell’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2015/61 solo quando sono denominati nella stessa valuta.
10. La struttura a colonna del presente modello consente di indicare i diversi massimali degli afflussi applicabili ai sensi dell’articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Al riguardo, il modello è basato su tre serie di colonne, una per ogni trattamento (massimale del 75 %, massimale del 90 % ed esenzione dal massimale). Gli enti creditizi che effettuano la segnalazione su base consolidata possono utilizzare più di una serie di colonne se, nel quadro dello stesso consolidamento, soggetti diversi beneficiano di trattamenti diversi.
11. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 riguardante il consolidamento, gli afflussi di liquidità in una filiazione in un paese terzo assoggettati, ai sensi della normativa nazionale del paese terzo, a tassi inferiori a quelli indicati nel titolo III dello stesso regolamento sono consolidati in base ai tassi inferiori indicati dalla normativa nazionale del paese terzo.
12. Il regolamento delegato (UE) 2015/61 fa riferimento unicamente a tassi e coefficienti di scarto e nel modello l’espressione «fattore di ponderazione» si riferisce unicamente ad essi nell’opportuno contesto. Nel presente allegato il termine «ponderato» è utilizzato in senso generale per indicare l’importo calcolato dopo l’applicazione dei coefficienti di scarto e dei tassi rispettivi e ogni altra istruzione supplementare pertinente (ad esempio, nel caso di operazioni di prestito garantite e di finanziamento).
13. Nei modelli associati alle presenti istruzioni sono incluse alcune voci per memoria. Dette voci forniscono tra l’altro le informazioni necessarie all’autorità competente per effettuare una valutazione adeguata della conformità degli enti creditizi ai requisiti di liquidità.
1.2. Osservazioni specifiche riguardanti le operazioni di prestito garantite e le operazioni correlate ai mercati finanziari
14. Il modello classifica i flussi garantiti secondo la qualità delle attività sottostanti o l’ammissibilità come attività liquide di qualità elevata. Per gli swap con garanzie reali è previsto un modello specifico, il C 75.01 di cui all’allegato XXIV. Gli swap con garanzie reali, che sono operazioni di garanzie reali contro garanzie reali, non sono segnalati nel modello relativo agli afflussi (C 74.00 di cui all’allegato XXIV), che copre solo operazioni di contante contro garanzie reali.
15. Qualora le operazioni di prestito garantite e le operazioni correlate ai mercati finanziari siano garantite da azioni o quote di OIC, tali operazioni sono segnalate come se fossero garantite dalle attività sottostanti l’OIC. Ad esempio, nel caso di un’operazione di prestito garantita da azioni o quote di un OIC che investe esclusivamente in attività di livello 2 A, l’operazione è segnalata come se fosse garantita direttamente da una garanzia reale di livello 2 A. Il tasso di afflusso potenzialmente superiore per operazioni di prestito garantite coperte da azioni o quote di OIC è rispecchiato dal tasso di afflusso pertinente da segnalare.
16. Nel caso di una segnalazione separata a norma dell’articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, sono segnalati solo i saldi denominati nella valuta pertinente in modo da assicurare che le differenze tra valute siano correttamente rispecchiate. Questo può comportare che nel modello relativo alla valuta pertinente sia segnalata solo una parte dell’operazione. Pertanto, un’operazione di vendita con patto di riacquisto passivo può determinare un afflusso negativo. Le operazioni di vendita con patto di riacquisto passivo segnalate alla stessa voce sono sommate (positive e negative). Il totale positivo è segnalato nel modello relativo agli afflussi. Il totale negativo è segnalato nel modello relativo ai deflussi. Per le operazioni di vendita con patto di riacquisto si procede all’inverso.
17. Per il calcolo degli afflussi, le operazioni di prestito garantite e le operazioni correlate ai mercati finanziari sono segnalate a prescindere dal fatto che la garanzia reale sottostante ricevuta soddisfi i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Inoltre, al fine di consentire il calcolo della riserva rettificata di attività liquide ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, gli enti creditizi segnalano separatamente anche le operazioni in cui la garanzia reale sottostante ricevuta soddisfa i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del medesimo regolamento.
18. Quando l’ente creditizio può rilevare come attività liquide di qualità elevata soltanto parte delle sue azioni in valuta estera o delle sue attività consistenti in esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali in valuta estera o nazionale, solo la parte rilevabile è segnalata nelle righe relative alle attività di livello 1, 2 A e 2B ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), e dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61. Se una particolare attività è utilizzata come garanzia reale ma per un importo superiore alla quota che può essere rilevata come attività liquida, l’importo eccedente è segnalato nella sezione relativa alle attività illiquide. Le attività di livello 2 A sono segnalate nella corrispondente riga relativa alle attività di livello 2 A, anche se è applicato il trattamento alternativo della liquidità ai sensi dell’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
1.3. Osservazioni specifiche in materia di regolamento e di operazioni di tipo forward starting
19. Gli enti creditizi segnalano gli afflussi derivanti da contratti di vendita con patto di riacquisto di tipo forward starting che iniziano entro l’orizzonte di 30 giorni e scadono oltre l’orizzonte di 30 giorni. L’afflusso da ricevere è segnalato in {C 74.00; r0260} («altri afflussi»), al netto del valore di mercato delle attività da consegnare alla controparte dopo l’applicazione del relativo coefficiente di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità. Se l’attività non è un’«attività liquida», l’afflusso da ricevere è segnalato integralmente. L’attività da costituire in garanzia reale è segnalata in C 72.00 se l’ente detiene l’attività nel suo portafoglio alla data di riferimento e soddisfa le relative condizioni.
20. Gli enti creditizi segnalano gli afflussi derivanti da contratti di vendita con patto di riacquisto di tipo forward starting, contratti di vendita con patto di riacquisto passivo e swap con garanzie reali che iniziano entro l’orizzonte di 30 giorni e scadono oltre l’orizzonte di 30 giorni, quando la componente iniziale produce un afflusso. Nel caso dei contrati di vendita con patto di riacquisto, l’afflusso da ricevere è segnalato in {C 74.00; r0260} («altri afflussi»), al netto del valore di mercato delle attività da consegnare alla controparte dopo l’applicazione del relativo coefficiente di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità. Se l’importo da ricevere è inferiore al valore di mercato (dopo il coefficiente di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità) dell’attività da dare in prestito come garanzia reale, la differenza è segnalata come deflusso in C 73.00. Se l’attività non è un’«attività liquida», l’afflusso da ricevere è segnalato integralmente. L’attività da costituire in garanzia reale è segnalata in C 72.00 se l’ente detiene l’attività nel suo portafoglio alla data di riferimento e soddisfa le relative condizioni. Nel caso di contratti di vendita con patto di riacquisto passivo, quando il valore di mercato delle attività da ricevere come garanzia reale dopo l’applicazione del relativo coefficiente di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità (se l’attività è ammissibile come attività liquida) è superiore all’importo in contante da dare in prestito, la differenza deve essere indicata come afflusso in {C 74.00; r0260} («altri afflussi»). Per gli swap con garanzie reali, quando l’effetto netto dello swap iniziale di attività (tenendo conto dei coefficienti di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità) dà luogo a un afflusso, tale afflusso è segnalato in {C 74.00; r0260} («altri afflussi»).
21. I contratti di vendita con patto di riacquisto di tipo forward starting, i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo di tipo forward starting e gli swap con garanzie reali di tipo forward starting con inizio e scadenza entro l’orizzonte di 30 giorni del coefficiente di copertura dalla liquidità non hanno alcun impatto sul coefficiente di copertura della liquidità di una banca e possono essere ignorati.
1.4. Albero decisionale sugli afflussi ai fini del coefficiente di copertura della liquidità ai sensi degli articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61
22. L’albero decisionale non pregiudica la segnalazione delle voci per memoria. L’albero decisionale fa parte delle istruzioni intese a precisare i criteri di valutazione delle priorità per l’assegnazione di ogni voce segnalata, al fine di garantire una segnalazione omogenea e confrontabile. Gli enti creditizi non possono semplicemente percorrere l’albero decisionale ma devono attenersi a tutte le istruzioni in ogni momento.
23. Per motivi di semplicità l’albero decisionale non tiene conto dei totali e dei totali parziali; questo, tuttavia, non significa necessariamente che essi non debbano essere segnalati.
1.4.1. Albero decisionale sulle righe del modello C 74.00 di cui l’allegato XXIV
|
#
|
Voce
|
Decisione
|
Segnalazione
|
|
1
|
Afflusso che soddisfa i criteri operativi di cui all’articolo 32, quali:
— l’esposizione non è scaduta (articolo 32, paragrafo 1)
— l’ente creditizio non ha ragioni di attendersi un default nell’arco di 30 giorni di calendario (articolo 32, paragrafo 1)
— l’ente creditizio non computa gli afflussi da nuove obbligazioni assunte (articolo 32, paragrafo 7)
— gli afflussi che sono già stati compensanti con deflussi non devono essere segnalati (articolo 26)
— Gli enti creditizi non computano gli afflussi derivanti dalle attività liquide contemplate nel titolo II diversi dai pagamenti dovuti sulle attività che non sono riflessi nel valore di mercato delle attività (articolo 32, paragrafo 6)
|
No
|
Nessuna segnalazione
|
|
Sì
|
# 2
|
|
2
|
Operazioni di tipo forward starting
|
Sì
|
# 3
|
|
No
|
# 5
|
|
3
|
Operazione di tipo forward starting conclusa dopo la data di riferimento per le segnalazioni
|
Sì
|
Nessuna segnalazione
|
|
No
|
# 4
|
|
4
|
Operazioni di tipo forward starting che iniziano entro l’orizzonte di 30 giorni e scadono oltre l’orizzonte di 30 giorni, quando la componente iniziale produce un afflusso netto
|
Sì
|
Riga 260, ID 1.1.11.
|
|
No
|
Nessuna segnalazione
|
|
5
|
Afflussi all’interno di un gruppo o nell’ambito di un sistema di tutela istituzionale
|
Sì
|
# 6
|
|
No
|
# 7
|
|
6
|
Afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando l’autorità competente ha autorizzato l’applicazione di un tasso superiore di afflusso (articolo 34)
|
Sì
|
Riga 250, ID 1.1.10.
|
|
No
|
# 7
|
|
7
|
Afflussi da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari, ad eccezione dei derivati (articolo 32, paragrafo 3, lett. b)-c) ed e)-f)]
|
Sì
|
# 23
|
|
No
|
# 8
|
|
8
|
Importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni di calendario (articolo 32, paragrafo 2, lett. c)]
|
Sì
|
Riga 190, ID 1.1.5.
|
|
No
|
# 9
|
|
9
|
Importi dovuti da operazioni di finanziamento al commercio con durata residua non superiore a 30 giorni (articolo 32, paragrafo 2, lett. b)]
|
Sì
|
Riga 180, ID 1.1.4.
|
|
No
|
# 10
|
|
10
|
Prestiti con data di scadenza contrattuale non definita (articolo 32, paragrafo 3, lett. i)].
|
Sì
|
# 11
|
|
No
|
# 12
|
|
11
|
Interessi e pagamenti minimi da prestiti con data di scadenza contrattuale non definita che sono dovuti per contratto e che sono soggetti ad un afflusso di cassa effettivo nei successivi 30 giorni
|
Sì
|
# 12
|
|
No
|
Riga 201, ID 1.1.6.
|
|
12
|
Importi dovuti per posizioni in strumenti azionari inclusi in un indice principale, purché non si conteggino due volte con le attività liquide (articolo 32, paragrafo 2, lett. d)]
|
Sì
|
Riga 210, ID 1.1.7.
|
|
No
|
# 13
|
|
13
|
Afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela (articolo 32, paragrafo 4)]
|
Sì
|
Riga 230, ID 1.1.8.
|
|
No
|
# 14
|
|
14
|
Afflussi di liquidità da derivati al netto per controparte e per garanzia reale (articolo 32, paragrafo 5)]
|
Sì
|
Riga 240, ID 1.1.9.
|
|
No
|
# 15
|
|
15
|
Afflussi collegati a deflussi conformemente agli impegni all’erogazione di prestiti agevolati di cui all’articolo 31, paragrafo 9 (articolo 32, par 3, lett. a)].
|
Sì
|
Riga 170, ID 1.1.3.
|
|
No
|
# 16
|
|
16
|
Importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari con durata residua non superiore a 30 giorni (articolo 32, paragrafo 2, lett. a)]
|
Sì
|
# 20
|
|
No
|
# 17
|
|
17
|
Importi dovuti dai clienti non finanziari (tranne banche centrali) che non corrispondono al rimborso del capitale (articolo 32, paragrafo 2)
|
Sì
|
Riga 040, ID 1.1.1.1.
|
|
No
|
# 18
|
|
18
|
Altri importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) (articolo 32, paragrafo 3, lett. a)]
|
Sì
|
# 19
|
|
No
|
Riga 260, ID 1.1.11.
|
|
19
|
Altri importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) (articolo 32, paragrafo 3, lett. a)]
|
# 19.1
|
Clienti al dettaglio
|
Sì
|
Riga 060, ID 1.1.1.2.1.
|
|
No
|
# 19.2
|
|
# 19.2
|
Imprese non finanziarie
|
Sì
|
Riga 070, ID 1.1.1.2.2.
|
|
No
|
# 19.3
|
|
# 19.3
|
Emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico
|
Sì
|
Riga 080, ID 1.1.1.2.3.
|
|
No
|
Riga 090, ID 1.1.1.2.4.
|
|
20
|
Afflussi da clienti finanziari classificati come depositi operativi (articolo 32, paragrafo 3, lett. d)]
|
Sì
|
# 21
|
|
No
|
# 22
|
|
21
|
L’ente creditizio è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico (articolo 32, paragrafo 3, lett. d)]
|
Sì
|
Riga 120, ID 1.1.2.1.1.
|
|
No
|
Riga 130, ID 1.1.2.1.2.
|
|
22
|
Importi dovuti da banche centrali (articolo 32, paragrafo2, lett. a)]
|
Sì
|
Riga 150, ID 1.1.2.2.1.
|
|
No
|
Riga 160, ID 1.1.2.2.2.
|
|
23
|
Operazione di swap con garanzie reali (articolo 32, paragrafo 3, lett. e)]
|
Sì
|
Riga 410, ID 1.3 (1)
|
|
No
|
# 24
|
|
24
|
L’operazione è svolta con una banca centrale
|
Sì
|
#25
|
|
No
|
# 31
|
|
25
|
Le garanzie reali sono di norma ammissibili come attività liquide (a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni e che l’attività soddisfi i requisiti operativi di cui all’articolo 8)
|
Sì
|
# 26
|
|
No
|
# 30
|
|
26
|
Garanzie reali impiegate a copertura di posizioni corte
|
Sì
|
Riga 297, ID 1.2.1.2.
|
|
No
|
# 27
|
|
27
|
Le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all’articolo 8
|
Sì
|
# 28
|
|
No
|
# 29
|
|
28
|
Operazione di finanziamento garantita da (articolo 32, paragrafo 3, lett. b)]
|
# 28.1
|
garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima
|
Sì
|
Riga 269, ID 1.2.1.1.1 +
Riga 271, ID 1.2.1.1.1.1
|
|
No
|
# 28.2
|
|
# 28.2
|
garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima
|
Sì
|
Riga 273, ID 1.2.1.1.2 +
Riga 275, ID 1.2.1.1.2.1
|
|
No
|
# 28.3
|
|
# 28.3
|
garanzie reali di livello 2 A
|
Sì
|
Riga 277, ID 1.2.1.1.3 +
Riga 279, ID 1.2.1.1.3.1
|
|
No
|
# 28.4
|
|
# 28.4
|
garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto)
|
Sì
|
Riga 281, ID 1.2.1.1.4 +
Riga 283, ID 1.2.1.1.4.1
|
|
No
|
# 28.5
|
|
# 28.5
|
garanzie reali di livello 2B costituite da obbligazioni garantite di qualità elevata
|
Sì
|
Riga 285, ID 1.2.1.1.5 +
Riga 287, ID 1.2.1.1.5.1
|
|
No
|
# 28.6
|
|
# 28.6
|
garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche)
|
Sì
|
Riga 289, ID 1.2.1.1.6 +
Riga 291, ID 1.2.1.1.6.1
|
|
No
|
Riga 293, ID 1.2.1.1.7 +
Riga 295, ID 1.2.1.1.7.1
|
|
29
|
Operazione di finanziamento garantita da (articolo 32, paragrafo 3, lett. b)]
|
# 29.1
|
garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima
|
Sì
|
Riga 269, ID 1.2.1.1.1
|
|
No
|
# 29.2
|
|
# 29.2
|
garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima
|
Sì
|
Riga 273, ID 1.2.1.1.2
|
|
No
|
# 29.3
|
|
# 29.3
|
garanzie reali di livello 2 A
|
Sì
|
Riga 277, ID 1.2.1.1.3
|
|
No
|
# 29.4
|
|
# 29.4
|
garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto)
|
Sì
|
Riga 281, ID 1.2.1.1.4
|
|
No
|
# 29.5
|
|
# 29.5
|
garanzie reali di livello 2B costituite da obbligazioni garantite di qualità elevata
|
Sì
|
Riga 285, ID 1.2.1.1.5
|
|
No
|
# 29.6
|
|
# 29.6
|
garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche)
|
Sì
|
Riga 289, ID 1.2.1.1.6
|
|
No
|
Riga 293, ID 1.2.1.1.7
|
|
30
|
Garanzie reali non ammissibili come attività liquide (articolo 32, paragrafo 3, lett. b)] costituite da strumenti di capitale illiquidi
|
Sì
|
Riga 301, ID 1.2.1.3.1
|
|
No
|
Riga 303, ID 1.2.1.3.2
|
|
31
|
Le garanzie reali sono di norma ammissibili come attività liquide (a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni e che l’attività soddisfi i requisiti operativi di cui all’articolo 8)
|
Sì
|
# 32
|
|
No
|
# 36
|
|
32
|
Garanzie reali impiegate a copertura di posizioni corte
|
Sì
|
Riga 337, ID 1.2.2.2.
|
|
No
|
# 33
|
|
33
|
Le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all’articolo 8
|
Sì
|
# 34
|
|
No
|
# 35
|
|
34
|
Operazione di finanziamento garantita da (articolo 32, paragrafo 3, lett. b)]
|
# 34.1
|
garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima
|
Sì
|
Riga 309, ID 1.2.2.1.1 +
Riga 311, ID 1.2.2.1.1.1
|
|
No
|
# 34.2
|
|
# 34.2
|
garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima
|
Sì
|
Riga 313, ID 1.2.2.1.2 +
Riga 315, ID 1.2.2.1.2.1
|
|
No
|
# 34.3
|
|
# 34.3
|
garanzie reali di livello 2 A
|
Sì
|
Riga 317, ID 1.2.2.1.3 +
Riga 319, ID 1.2.2.1.3.1
|
|
No
|
# 34.4
|
|
# 34.4
|
garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto)
|
Sì
|
Riga 321, ID 1.2.2.1.4 +
Riga 323, ID 1.2.2.1.4.1
|
|
No
|
# 34.5
|
|
# 34.5
|
garanzie reali di livello 2B costituite da obbligazioni garantite di qualità elevata
|
Sì
|
Riga 325, ID 1.2.2.1.5 +
Riga 327, ID 1.2.2.1.5.1
|
|
No
|
# 34.6
|
|
# 34.6
|
garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche)
|
Sì
|
Riga 329, ID 1.2.2.1.6 +
Riga 331, ID 1.2.2.1.6.1
|
|
No
|
Riga 333, ID 1.2.2.1.7 +
Riga 335, ID 1.2.2.1.7.1
|
|
35
|
Operazione di finanziamento garantita da (articolo 32, paragrafo 3, lett. b)]
|
# 35.1
|
garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima
|
Sì
|
Riga 309, ID 1.2.2.1.1
|
|
No
|
# 35.2
|
|
# 35.2
|
garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima
|
Sì
|
Riga 313, ID 1.2.2.1.2
|
|
No
|
# 35.3
|
|
# 35.3
|
garanzie reali di livello 2 A
|
Sì
|
Riga 317, ID 1.2.2.1.3
|
|
No
|
# 35.4
|
|
# 35.4
|
garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto)
|
Sì
|
Riga 321, ID 1.2.2.1.4
|
|
No
|
# 35.5
|
|
# 35.5
|
garanzie reali di livello 2B costituite da obbligazioni garantite di qualità elevata
|
Sì
|
Riga 325, ID 1.2.2.1.5
|
|
No
|
# 35.6
|
|
# 35.6
|
garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche)
|
Sì
|
Riga 329, ID 1.2.2.1.6
|
|
No
|
Riga 333, ID 1.2.2.1.7
|
|
36
|
Garanzie reali non ammissibili come attività liquide (articolo 32, paragrafo 3, lett. b)]
|
# 36.1
|
prestiti su margine: garanzie reali illiquide
|
Sì
|
Riga 341, ID 1.2.2.3.1.
|
|
No
|
# 36.2
|
|
# 36.2
|
garanzie reali costituite da strumenti di capitale illiquidi
|
Sì
|
Riga 343, ID 1.2.2.3.2.
|
|
No
|
Riga 345, ID 1.2.2.3.3.
|
(1)
Le operazioni di swap con garanzie reali devono essere segnalate nel modello C 75.01 di cui all’allegato XXIV.
|
1.4.2. Albero decisionale sulle colonne del modello C 74.00 di cui l’allegato XXIV
|
#
|
Voce
|
Decisione
|
Segnalazione
|
|
1
|
L’afflusso deve essere segnalato nelle righe 0010-0430 del modello C 74.00 di cui all’allegato XXIV ai sensi degli articoli 32, 33 e 34 e secondo la classificazione specificata nella sezione 1 («Albero decisionale sulle righe del modello C 74.00»)
|
No
|
Nessuna segnalazione
|
|
Sì
|
# 2
|
|
2
|
Afflussi da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari, ad eccezione dei derivati (articolo 32, paragrafo 3, lett. b)-c) ed e)-f)]
|
Sì
|
# 11
|
|
No
|
# 3
|
|
3
|
Esenzione parziale dal massimale degli afflussi (articolo 33, parr. 2-5)
|
Sì
|
# 4
|
|
No
|
# 6
|
|
4
|
Esenzione parziale dal massimale degli afflussi (articolo 33, parr. 2-5)
|
# 4.1
|
Parte degli afflussi esentata dal massimale degli afflussi
|
|
# 5
|
|
# 4.2
|
Parte degli afflussi non esentata dal massimale degli afflussi
|
|
# 7
|
|
5
|
Parte degli afflussi esentata dal massimale del 75 % per gli afflussi soggetti al massimale del 90 % sugli afflussi (articolo 33, parr. 4 e 5)
|
Sì
|
# 9
|
|
No
|
# 10
|
|
6
|
Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 % (articolo 33, paragrafo 1)
|
Sì
|
# 7
|
|
No
|
# 8
|
|
7
|
Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 % (articolo 33, paragrafo 1)
|
#7.1
|
Importi dovuti/importo massimo utilizzabile
|
|
Colonna 0010
|
|
# 7.2
|
Fattore di ponderazione applicabile
|
|
Colonna 0080
|
|
# 7.3
|
Afflusso
|
|
Colonna 0140
|
|
8
|
Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 % (articolo 33, parr. 4 e 5)
|
Sì
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# 9
|
|
No
|
# 10
|
|
9
|
Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 % (articolo 33, parr. 4 e 5)
|
# 9.1
|
Importi dovuti/importo massimo utilizzabile
|
|
Colonna 0020
|
|
# 9.2
|
Fattore di ponderazione applicabile
|
|
Colonna 0090
|
|
# 9.3
|
Afflusso
|
|
Colonna 0150
|
|
10
|
Afflussi totalmente esentati dal massimale degli afflussi (articolo 33, parr. 2-3)
|
# 10.1
|
Importi dovuti/importo massimo utilizzabile
|
|
Colonna 0030
|
|
# 10.2
|
Fattore di ponderazione applicabile
|
|
Colonna 0100
|
|
# 10.3
|
Afflusso
|
|
Colonna 0160
|
|
11
|
Operazione di provvista garantite in cui le garanzie reali sono di norma ammissibili come attività liquide (a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni e che l’attività soddisfi i requisiti operativi di cui all’articolo 8)
|
Sì
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# 12
|
|
No
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# 3
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12
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Esenzione parziale dal massimale degli afflussi (articolo 33, parr. 2-5)
|
Sì
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# 13
|
|
No
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# 15
|
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13
|
Esenzione parziale dal massimale degli afflussi (articolo 33, parr. 2-5)
|
# 13.1
|
Parte degli afflussi esentata dal massimale degli afflussi
|
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# 14
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# 13.2
|
Parte degli afflussi non esentata dal massimale degli afflussi
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# 16
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|
14
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Parte degli afflussi esentata dal massimale del 75 % per gli afflussi soggetti al massimale del 90 % sugli afflussi (articolo 33, parr. 4 e 5)
|
Sì
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# 18
|
|
No
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# 19
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15
|
Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 % (articolo 33, paragrafo 1)
|
Sì
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# 16
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|
No
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# 17
|
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16
|
Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 % (articolo 33, paragrafo 1)
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# 16.1
|
Importi dovuti
|
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Colonna 0010
|
|
# 16.2
|
Valore di mercato delle garanzie reali ricevute
|
|
Colonna 0040
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|
# 16.3
|
Fattore di ponderazione applicabile
|
|
Colonna 0080
|
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# 16.4
|
Valore ai sensi dell’articolo 9 delle garanzie reali ricevute
[solo se le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi]
|
|
Colonna 0110
|
|
# 16.5
|
Afflusso
|
|
Colonna 0140
|
|
17
|
Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 % (articolo 33, parr. 4 e 5)
|
Sì
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# 18
|
|
No
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# 19
|
|
18
|
Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 % (articolo 33, parr. 4 e 5)
|
# 18.1
|
Importi dovuti
|
|
Colonna 0020
|
|
# 18.2
|
Valore di mercato delle garanzie reali ricevute
|
|
Colonna 0050
|
|
# 18.3
|
Fattore di ponderazione applicabile
|
|
Colonna 0090
|
|
# 18.4
|
Valore ai sensi dell’articolo 9 delle garanzie reali ricevute
[solo se le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi]
|
|
Colonna 0120
|
|
# 18.5
|
Afflusso
|
|
Colonna 0150
|
|
19
|
Afflussi totalmente esentati dal massimale degli afflussi (articolo 33, parr. 2-3)
|
# 19.1
|
Importi dovuti
|
|
Colonna 0030
|
|
# 19.2
|
Valore di mercato delle garanzie reali ricevute
|
|
Colonna 0060
|
|
# 19.3
|
Fattore di ponderazione applicabile
|
|
Colonna 0100
|
|
# 19.4
|
Valore ai sensi dell’articolo 9 delle garanzie reali ricevute
[solo se le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi]
|
|
Colonna 0130
|
|
# 19.5
|
Afflusso
|
|
Colonna 0160
|
1.5. Sottomodello degli afflussi
1.5.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne
|
Colonna
|
Riferimenti giuridici e istruzioni
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0010
|
Importo — Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %
Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61
Per le righe 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269-0297, 0301-0303, 0309-0337, 0341-0345, 0450 e 0470-0510, gli enti creditizi segnalano nella colonna 0010 il totale delle attività/degli importi dovuti/degli importi massimi utilizzabili che sono soggetti al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 secondo le pertinenti istruzioni qui riportate.
Se l’autorità competente ha approvato l’esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, la parte dell’importo esentata è segnalata nella colonna 0020 o 0030 e la parte dell’importo non esentata è segnalata nella colonna 0010.
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|
0020
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Importo — Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %
Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61
Per le righe 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269-0297, 0301-0303, 0309-0337, 0341-0345, 0450 e 0470-0510, gli enti creditizi segnalano nella colonna 0020 il totale delle attività/degli importi dovuti/degli importi massimi utilizzabili che sono soggetti al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 secondo le pertinenti istruzioni qui riportate.
Se l’autorità competente ha approvato l’esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, la parte dell’importo esentata è segnalata nella colonna 0020 o 0030 e la parte dell’importo non esentata è segnalata nella colonna 0010.
|
|
0030
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Importo — Esentato dal massimale degli afflussi
Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61
Per le righe 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269-0297, 0301-0303, 0309-0337, 0341-0345, 0450 e 0470-0510, gli enti creditizi segnalano nella colonna 0030 il totale delle attività/degli importi dovuti/degli importi massimi utilizzabili che sono totalmente esentati dal massimale degli afflussi ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 secondo le pertinenti istruzioni qui riportate.
Se l’autorità competente ha approvato l’esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, la parte dell’importo esentata è segnalata nella colonna 0020 o 0030 e la parte dell’importo non esentata è segnalata nella colonna 0010.
|
|
0040
|
Valore di mercato delle garanzie reali ricevute — Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %
Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61
Per le righe 0269-0295, 0309-0335 e 0490, gli enti creditizi segnalano nella colonna 0040 il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari che sono soggette al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Se l’autorità competente ha approvato l’esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari esentate è segnalato nella colonna 0050 o 0060 e il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari non esentate è segnalato nella colonna 0040.
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|
0050
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Valore di mercato delle garanzie reali ricevute — Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %
Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61
Per le righe 0269-0295, 0309-0335 e 0490, gli enti creditizi segnalano nella colonna 0050 il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari che sono soggette al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Se l’autorità competente ha approvato l’esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari esentate è segnalato nella colonna 0050 o 0060 e il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari non esentate è segnalato nella colonna 0040.
|
|
0060
|
Valore di mercato delle garanzie reali ricevute — Esentato dal massimale degli afflussi
Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61
Per le righe 0269-0295, 0309-0335 e 0490, gli enti creditizi segnalano nella colonna 0060 il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari che sono totalmente esentate dal massimale degli afflussi ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Se l’autorità competente ha approvato l’esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari esentate è segnalato nella colonna 0050 o 0060 e il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari non esentate è segnalato nella colonna 0040.
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0070
|
Fattore di ponderazione standard
Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61
I fattori di ponderazione standard nella colonna 0070 sono quelli specificati nel regolamento delegato (UE) 2015/61 e sono indicati solo per informazione.
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0080
|
Fattore di ponderazione applicabile — Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %
Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61
Il fattore di ponderazione applicabile è quello specificato agli articoli da 32 a 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61. I fattori di ponderazione applicabili possono dar luogo a valori medi ponderati e sono segnalati in valore decimale (ossia 1,00 per un fattore di ponderazione del 100 per cento, o 0,50 per un fattore di ponderazione del 50 per cento). I fattori di ponderazione applicabili possono riflettere discrezionalità specifiche dell’impresa o nazionali, ma non sono limitati ad esse.
Per le righe 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301-0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341-0345, 0450 e 0470-0510, gli enti creditizi segnalano nella colonna 0080 il fattore di ponderazione medio applicato alle attività/agli importi dovuti/agli importi massimi utilizzabili che sono soggetti al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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|
0090
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Fattore di ponderazione applicabile - Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %
Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61
I fattori di ponderazione applicabili sono quelli specificati agli articoli da 32 a 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61. I fattori di ponderazione applicabili possono dar luogo a valori medi ponderati e sono segnalati in valore decimale (ossia 1,00 per un fattore di ponderazione del 100 per cento, o 0,50 per un fattore di ponderazione del 50 per cento). I fattori di ponderazione applicabili possono riflettere discrezionalità specifiche dell’impresa o nazionali, ma non sono limitati ad esse.
Per le righe 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301-0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341-0345, 0450 e 0470-0510, gli enti creditizi segnalano nella colonna 0090 il fattore di ponderazione medio applicato alle attività/agli importi dovuti/agli importi massimi utilizzabili che sono soggetti al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0100
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Fattore di ponderazione applicabile — Esentato dal massimale degli afflussi
Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61
I fattori di ponderazione applicabili sono quelli specificati agli articoli da 32 a 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61. I fattori di ponderazione applicabili possono dar luogo a valori medi ponderati e sono segnalati in valore decimale (ossia 1,00 per un fattore di ponderazione del 100 per cento, o 0,50 per un fattore di ponderazione del 50 per cento). I fattori di ponderazione applicabili possono riflettere discrezionalità specifiche dell’impresa o nazionali, ma non sono limitati ad esse.
Per le righe 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301-0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341-0345, 0450 e 0470 –0510, gli enti creditizi segnalano nella colonna 0100 il fattore di ponderazione medio applicato alle attività/agli importi dovuti/agli importi massimi utilizzabili che sono esentati dal massimale degli afflussi ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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|
0110
|
Valore ai sensi dell’articolo 9 delle garanzie reali ricevute — Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %
Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61
Per le righe 0271, 0275, 0279, 0283, 0287, 0291, 0295, 0311, 0315, 0319, 0323, 0327, 0331 e 0335, gli enti creditizi segnalano nella colonna 0110 il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari che sono soggette al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Se l’autorità competente ha approvato l’esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell’articolo 9 dello stesso regolamento in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari esentate è segnalato nella colonna 0120 o 0130 e il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell’articolo 9 dello stesso regolamento in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari non esentate è segnalato nella colonna 0110.
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0120
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Valore ai sensi dell’articolo 9 delle garanzie reali ricevute — Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %
Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61
Per le righe 0271, 0275, 0279, 0283, 0287, 0291, 0295, 0311, 0315, 0319, 0323, 0327, 0331 e 0335, gli enti creditizi segnalano nella colonna 0120 il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari che sono soggette al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Se l’autorità competente ha approvato l’esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell’articolo 9 dello stesso regolamento in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari esentate è segnalato nella colonna 0120 o 0130 e il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell’articolo 9 dello stesso regolamento in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari non esentate è segnalato nella colonna 0110.
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0130
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Valore ai sensi dell’articolo 9 delle garanzie reali ricevute — Esentato dal massimale degli afflussi
Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61
Per le righe 0271, 0275, 0279, 0283, 0287, 0291, 0295, 0311, 0315, 0319, 0323, 0327, 0331 e 0335, gli enti creditizi segnalano nella colonna 0130 il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari che sono totalmente esentate dal massimale degli afflussi ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Se l’autorità competente ha approvato l’esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell’articolo 9 dello stesso regolamento in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari esentate è segnalato nella colonna 0120 o 0130 e il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell’articolo 9 dello stesso regolamento in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari non esentate è segnalato nella colonna 0110.
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0140
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Afflusso — Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %
Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61
Per le righe 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301-0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341-0345, 0450 e 0470-510, gli enti creditizi segnalano nella colonna 0140 il totale degli afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61, calcolato moltiplicando l’importo totale/l’importo massimo utilizzabile indicato nella colonna 0010 per il pertinente fattore di ponderazione di cui alla colonna 0080.
Per la riga 0170, gli enti creditizi segnalano nella colonna 0140 gli afflussi totali soggetti al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 solo se l’ente creditizio ha ricevuto l’impegno per erogare un prestito agevolato ad un beneficiario finale o ha ricevuto un impegno simile da una banca multilaterale di sviluppo o da un organismo del settore pubblico.
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0150
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Afflusso — Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %
Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61
Per le righe 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301-0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341-0345, 0450 e 0470-0510, gli enti creditizi segnalano nella colonna 0150 il totale degli afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61, calcolato moltiplicando l’importo totale/l’importo massimo utilizzabile indicato nella colonna 0020 per il pertinente fattore di ponderazione di cui alla colonna 0090. Per la riga 0170, gli enti creditizi segnalano nella colonna 0150 gli afflussi totali soggetti al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 solo se l’ente creditizio ha ricevuto l’impegno per erogare un prestito agevolato ad un beneficiario finale o ha ricevuto un impegno simile da una banca multilaterale di sviluppo o da un organismo del settore pubblico.
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0160
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Afflusso — Esentato dal massimale degli afflussi
Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61
Per le righe 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301-0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341-0345, 0450 e 0470-0510, gli enti creditizi segnalano nella colonna 0160 il totale degli afflussi totalmente esentati dal massimale degli afflussi ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61, calcolato moltiplicando l’importo totale/l’importo massimo utilizzabile indicato nella colonna 0030 per il pertinente fattore di ponderazione di cui alla colonna 0100.
Per la riga 0170, gli enti creditizi segnalano nella colonna 0160 gli afflussi totali totalmente esentati dal massimale degli afflussi ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 solo se l’ente creditizio ha ricevuto l’impegno per erogare un prestito agevolato ad un beneficiario finale o ha ricevuto un impegno simile da una banca multilaterale di sviluppo o da un organismo del settore pubblico.
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1.5.2. Istruzioni relative alle specifiche righe
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Riga
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Riferimenti giuridici e istruzioni
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0010
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1. TOTALE DEGLI AFFLUSSI
Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61
Nella riga 0010 di C 74.00 di cui all’allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:
— per ogni colonna 0010, 0020 e 0030, il totale delle attività/degli importi dovuti/dell’importo massimo utilizzabile come somma delle attività/degli importi dovuti/dell’importo massimo utilizzabile da operazioni/depositi non garantiti, operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari;
— per la colonna 0140, gli afflussi totali come somma degli afflussi da operazioni/depositi non garantiti, operazioni di prestito garantite, operazioni correlate ai mercati finanziari e swap con garanzie reali meno la differenza tra gli afflussi totali ponderati e i deflussi totali ponderati derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili e
— per le colonne 0150 e 0160, gli afflussi totali come somma degli afflussi da operazioni/depositi non garantiti, operazioni di prestito garantite, operazioni correlate ai mercati finanziari e swap con garanzie reali meno la differenza tra gli afflussi totali ponderati e i deflussi totali ponderati derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili e meno gli afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera e), e dell’articolo 33, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0020
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1.1. Afflussi risultanti da operazioni/depositi non garantiti
Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61
Nella riga 0020 di C 74.00 di cui all’allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:
— per ogni colonna 0010, 0020 e 0030, il totale delle attività/degli importi dovuti/dell’importo massimo utilizzabile derivanti da operazioni/depositi non garantiti e
— per ogni colonna 0140, 0150 e 0160, gli afflussi totali da operazioni/depositi non garantiti.
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0030
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1.1.1. importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)
Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Nella riga 0030 di C 74.00 di cui all’allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:
— per ogni colonna 0010, 0020 e 0030, il totale degli importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) (importi dovuti da clienti non finanziari non corrispondenti a rimborsi del capitale nonché ogni altro importo dovuto da clienti non finanziari) e
— per ogni colonna 0140, 0150 e 0160, gli afflussi totali da clienti non finanziari (tranne banche centrali) (afflussi da clienti non finanziari non corrispondenti a rimborsi del capitale nonché ogni altro afflusso da clienti non finanziari).
I clienti non finanziari includono, tra l’altro, persone fisiche, PMI, imprese, emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico conformemente all’articolo 31 bis del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Gli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, di cui all’articolo 192, punti 2) e 3), del regolamento (UE) n. 575/2013, con un cliente non finanziario garantite da attività liquide ai sensi del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 sono segnalati nella sezione 1.2. e non nella sezione 1.1.1. Gli importi dovuti da dette operazioni garantite da titoli trasferibili che non sono ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 sono segnalati nella sezione 1.2. e non nella sezione 1.1.1. Gli importi dovuti da dette operazioni con clienti non finanziari garantite da attività non trasferibili che non sono ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 sono segnalati nella pertinente riga della sezione 1.1.1.
Gli importi dovuti da banche centrali sono segnalati nella sezione 1.1.2 e non in questa sezione. Gli importi dovuti per operazioni di finanziamento al commercio con durata residua non superiore a 30 giorni sono segnalati nella sezione 1.1.4. e non in questa sezione. Gli importi dovuti per titoli con scadenza entro 30 giorni di calendario sono segnalati nella sezione 1.1.5 e non in questa sezione.
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0040
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1.1.1.1. importi dovuti dai clienti non finanziari (tranne banche centrali) che non corrispondono a rimborso del capitale
Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Importi dovuti dai clienti non finanziari (tranne banche centrali) con durata residua non superiore a 30 giorni che non corrispondono a rimborso del capitale. Questi afflussi comprendono gli interessi e le commissioni dovuti dai clienti non finanziari (tranne banche centrali). Gli importi dovuti da banche centrali che non corrispondono a rimborso del capitale sono segnalati nella sezione 1.1.2 e non in questa sezione.
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0050
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1.1.1.2. altri importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)
Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Nella riga 0050 di C 74.00 di cui all’allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:
— per ogni colonna 0010, 0020 e 0030, il totale degli altri importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) come somma degli importi dovuti da clienti non finanziari per controparte e
— per ogni colonna 0140, 0150 e 0160, il totale degli altri afflussi da clienti non finanziari (tranne banche centrali) come somma degli afflussi da clienti non finanziari per controparte.
Gli importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) che non corrispondono a rimborso del capitale sono segnalati nella sezione 1.1.1.1. e non in questa sezione.
Gli altri importi dovuti da banche centrali sono segnalati nella sezione 1.1.2 e non in questa sezione.
Gli afflussi corrispondenti ai deflussi conformemente agli impegni all’erogazione di prestiti agevolati di cui all’articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 sono segnalati nella sezione 1.1.3 e non sono segnalati qui.
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0060
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1.1.1.2.1. importi dovuti da clienti al dettaglio
Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Importi dovuti da clienti al dettaglio con durata residua non superiore a 30 giorni.
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0070
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1.1.1.2.2. importi dovuti da imprese non finanziarie
Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Importi dovuti da imprese non finanziarie con durata residua non superiore a 30 giorni.
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0080
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1.1.1.2.3. importi dovuti da emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico
Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Importi dovuti da emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico con durata residua non superiore a 30 giorni.
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0090
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1.1.1.2.4. importi dovuti da altri soggetti giuridici
Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Importi dovuti da altri soggetti giuridici non segnalati altrove con durata residua non superiore a 30 giorni.
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0100
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1.1.2. importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari
Articolo 32, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 in combinato disposto con l’articolo 27 dello stesso regolamento
Nella riga 0100 di C 74.00 di cui all’allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:
— per ogni colonna 0010, 0020 e 0030, il totale degli importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari (depositi operativi e non operativi) e
— per ogni colonna 0140, 0150 e 0160, il totale degli afflussi dalle banche centrali e dai clienti finanziari (depositi operativi e non operativi).
Gli enti creditizi segnalano qui gli importi dovuti con durata residua non superiore a 30 giorni da banche centrali e clienti finanziari che non sono scaduti e per i quali la banca non ha ragioni di attendersi un default nell’orizzonte di 30 giorni.
Gli importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari che non corrispondono a rimborso del capitale sono segnalati nella pertinente sezione.
I depositi presso l’ente centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 non sono segnalati come afflussi.
Gli importi dovuti per operazioni di finanziamento al commercio con durata residua non superiore a 30 giorni sono segnalati nella sezione 1.1.4 e non in questa sezione. Gli importi dovuti per titoli con scadenza entro 30 giorni di calendario sono segnalati nella sezione 1.1.5 e non in questa sezione.
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0110
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1.1.2.1. importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi
Articolo 32, paragrafo 3, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 in combinato disposto con l’articolo 27 dello stesso regolamento
Nella riga 0110 di C 74.00 di cui all’allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:
— per ogni colonna 0010, 0020 e 0030, il totale degli importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi (a prescindere dal fatto che l’ente creditizio sia in grado o no di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico) e
— per ogni colonna 0140, 0150 e 0160, gli afflussi totali da clienti finanziari classificati come depositi operativi (a prescindere dal fatto che l’ente creditizio sia in grado o no di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico).
Gli enti creditizi segnalano qui gli importi dovuti da clienti finanziari al fine di ottenere dall’ente creditizio servizi di compensazione, custodia o gestione della liquidità ai sensi dell’articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0120
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1.1.2.1.1. importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi, quando l’ente creditizio è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico
Articolo 32, paragrafo 3, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 in combinato disposto con l’articolo 27 dello stesso regolamento
Importi dovuti da clienti finanziari con durata residua non superiore a 30 giorni al fine di ottenere dall’ente creditizio servizi di compensazione, custodia o gestione della liquidità ai sensi dell’articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61, quando l’ente creditizio è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico.
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0130
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1.1.2.1.2. importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi, quando l’ente creditizio non è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico
Articolo 32, paragrafo 3, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 in combinato disposto con l’articolo 27 dello stesso regolamento
Importi dovuti da clienti finanziari con durata residua non superiore a 30 giorni al fine di ottenere dall’ente creditizio servizi di compensazione, custodia o gestione della liquidità ai sensi dell’articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61, quando l’ente creditizio non è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico. A queste voci si applica un tasso di afflusso del 5 %.
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0140
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1.1.2.2. importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari non classificati come depositi operativi
Articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Nella riga 140 di C 74.00 di cui all’allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:
— per ogni colonna 0010, 0020 e 0030, il totale degli importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari non classificati come depositi operativi e
— per ogni colonna 0140, 0150 e 0160, il totale degli afflussi dalle banche centrali e dai clienti finanziari non classificati come depositi operativi.
Gli enti creditizi segnalano qui gli importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari non ammissibili al trattamento come depositi operativi ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0150
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1.1.2.2.1. importi dovuti da banche centrali
Articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Importi dovuti da banche centrali con durata residua non superiore a 30 giorni di calendario, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0160
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1.1.2.2.2. Importi dovuti da clienti finanziari
Articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Importi dovuti da clienti finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni non ammissibili al trattamento come depositi operativi ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Gli afflussi corrispondenti ai deflussi conformemente agli impegni all’erogazione di prestiti agevolati di cui all’articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 sono segnalati nella sezione 1.1.3 e non sono segnalati qui.
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0170
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1.1.3. afflussi corrispondenti a deflussi conformemente agli impegni all’erogazione di prestiti agevolati di cui all’articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Afflussi corrispondenti ai deflussi conformemente agli impegni all’erogazione di prestiti agevolati di cui all’articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0180
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1.1.4. importi dovuti da operazioni di finanziamento al commercio
Articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Importi dovuti da operazioni di finanziamento al commercio con durata residua non superiore a 30 giorni, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0190
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1.1.5. importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni di calendario
Articolo 32, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni di calendario, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0201
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1.1.6. prestiti con data di scadenza contrattuale non definita
Articolo 32, paragrafo 3, lettera i), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Prestiti con data di scadenza contrattuale non definita ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, lettera i), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi considerano solo i prestiti il cui contratto consente all’ente creditizio di disimpegnarsi o di richiedere il pagamento entro 30 giorni di calendario. Nell’importo segnalato sono inclusi gli interessi e i pagamenti minimi che devono essere addebitati sul conto del cliente entro 30 giorni di calendario. Gli interessi e i pagamenti minimi da prestiti con data di scadenza contrattualmente non definita, che per contratto sono dovuti e danno luogo ad un effettivo afflusso di cassa nei successivi 30 giorni di calendario, sono considerati importi dovuti e sono segnalati nella pertinente riga secondo il trattamento previsto all’articolo 32 per gli importi dovuti. Gli enti creditizi non segnalano gli altri interessi maturati che tuttavia non sono addebitati sul conto del cliente né danno luogo a un effettivo afflusso di cassa nei successivi 30 giorni di calendario.
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0210
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1.1.7. importi dovuti per posizioni in strumenti azionari inclusi in un indice principale, purché non si conteggino due volte con le attività liquide
Articolo 32, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Importi dovuti per posizioni in strumenti azionari inclusi in un indice principale, purché non si conteggino due volte con le attività liquide ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61. Le posizioni comprendono gli importi dovuti per contratto entro 30 giorni di calendario, quali i dividendi in contante sui più importanti indici e il contante dovuto per tali strumenti azionari venduti ma non ancora regolati, laddove non siano rilevati come attività liquide conformemente al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0230
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1.1.8. afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela
Articolo 32, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Gli afflussi sono computati solo se questi saldi sono mantenuti in attività liquide conformemente al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0240
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1.1.9. afflussi da derivati
Articolo 32, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2015/61
L’importo netto dei crediti attesi nell’arco di un periodo di 30 giorni di calendario dai contratti elencati all’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e dai derivati su crediti.
Gli enti creditizi calcolano gli afflussi attesi nell’arco di 30 giorni di calendario su base netta per controparte, ferma restando la vigenza di accordi bilaterali di compensazione ai sensi dell’articolo 295 del regolamento (UE) n. 575/2013. Per base netta si intende anche al netto delle garanzie reali ricevute, purché ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61.
I deflussi e gli afflussi di cassa derivanti da operazioni su derivati in valuta estera o da operazioni di derivati su crediti che comportano il cambio integrale e simultaneo (o nello stesso giorno) di importi di capitale sono calcolati su base netta, anche se le operazioni non sono oggetto di un accordo bilaterale di compensazione.
Nel caso di una segnalazione separata a norma dell’articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, le operazioni su derivati o le operazioni in derivati su crediti sono distinte per ciascuna valuta rispettiva. La compensazione per controparte può essere applicata solo ai flussi in detta valuta.
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0250
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1.1.10. afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando le autorità competenti hanno autorizzato l’applicazione di un tasso superiore di afflusso
Articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61
Afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando l’autorità competente ha autorizzato l’applicazione di un tasso superiore di afflusso conformemente all’articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0260
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1.1.11. altri afflussi
Articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Tutti gli altri afflussi conformemente all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 non segnalati altrove nel modello.
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0263
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1.2. Afflussi derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari
L’articolo 32, paragrafo 3, lettere b), c) e f), del regolamento delegato (UE) 2015/61 si riferisce agli afflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con durata residua non superiore a 30 giorni.
Nella riga 0263 di C 74.00 di cui all’allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:
— per ogni colonna 0010, 0020 e 0030, il totale degli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari; e
— per ogni colonna 0140, 0150 e 0160, il totale degli afflussi da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari.
Le operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni di calendario sono segnalate nel modello C 75.01 dell’allegato XXIV e non in questa sezione.
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0265
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1.2.1. la controparte è una banca centrale
Gli enti creditizi segnalano qui gli afflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 con durata residua non superiore a 30 giorni e nelle quali la controparte è una banca centrale.
Nella riga 0265 di C 74.00 di cui all’allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:
— per ogni colonna 0010, 0020 e 0030, il totale degli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari nelle quali la controparte è una banca centrale; e
— per ogni colonna 0140, 0150 e 0160, gli afflussi totali derivanti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari nelle quali la controparte è una banca centrale.
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0267
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1.2.1.1. garanzie reali ammissibili come attività liquide
Nella riga 0267 di C 74.00 di cui all’allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:
— per ogni colonna 0010, 0020 e 0030, il totale degli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni in cui la controparte è una banca centrale e in cui l’operazione è garantita da attività liquide; e
— per ogni colonna 0140, 0150 e 0160, il totale degli afflussi da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni in cui la controparte è una banca centrale e in cui l’operazione è garantita da attività liquide.
Gli enti creditizi segnalano operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni in cui la controparte è una banca centrale e in cui l’operazione è garantita da attività liquide, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni e che l’attività soddisfi i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0269
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1.2.1.1.1. garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima
Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide di qualsiasi categoria di attività di livello 1 di cui all’articolo 10, ad eccezione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera f).
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0271
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1.2.1.1.1.1. di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi
Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Delle operazioni di cui alla voce 1.2.1.1.1., le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0273
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1.2.1.1.2. garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima
Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide della categoria di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera f).
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0275
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1.2.1.1.2.1. di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi
Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Delle operazioni di cui alla voce 1.2.1.1.2., le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0277
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1.2.1.1.3. garanzie reali di livello 2 A
Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 11 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide di qualsiasi categoria di attività di livello 2 A di cui all’articolo 11.
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0279
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1.2.1.1.3.1. di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi
Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Delle operazioni di cui alla voce 1.2.1.1.3., le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0281
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1.2.1.1.4. garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto)
Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide di qualsiasi categoria di attività di livello 2B di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto i), ii) o iv).
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0283
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1.2.1.1.4.1. di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi
Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Delle operazioni di cui alla voce 1.2.1.1.4., le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0285
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1.2.1.1.5. garanzie reali di livello 2B costituite da obbligazioni garantite di qualità elevata
Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 12 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide della categoria di attività di livello 2 B di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera e).
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0287
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1.2.1.1.5.1. di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi
Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Delle operazioni di cui alla voce 1.2.1.1.5., le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0289
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1.2.1.1.6. garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche)
Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide di qualsiasi categoria di attività di livello 2B di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iii) o v).
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0291
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1.2.1.1.6.1. di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi
Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Delle operazioni di cui alla voce 1.2.1.1.6., le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0293
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1.2.1.1.7. garanzie reali di livello 2B non ricomprese nella sezione 1.2.1.1.4., 1.2.1.1.5. o 1.2.1.1.6.
Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 12 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide di qualsiasi categoria di attività di livello 2B di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), c) o f).
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0295
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1.2.1.1.7.1. di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi
Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Delle operazioni di cui alla voce 1.2.1.1.7., le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0297
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1.2.1.2. garanzie reali impiegate a copertura di una posizione corta
Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale e che sono garantite da attività che sono impiegate a copertura di una posizione corta conformemente all’articolo 30, paragrafo 5. Segnalare qui, e non nelle linee precedenti, le garanzie reali di qualsiasi tipo utilizzate per coprire una posizione corta. Non conteggiare due volte.
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0299
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1.2.1.3. garanzie reali non ammissibili come attività liquide
Gli enti creditizi segnalano nella riga 0299 del modello C 74.00 dell’allegato XXIV operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni in cui la controparte è una banca centrale e in cui le garanzie reali non sono ammissibili come attività liquide. Gli enti creditizi segnalano
— per ogni colonna 0010, 0020 e 0030, il totale degli importi dovuti da tali operazioni come somma degli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari in cui le garanzie reali sono strumenti di capitale illiquidi e operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari coperte da qualsiasi altra garanzia reale illiquida; e
— per ogni colonna 0140, 0150 e 0160, gli afflussi totali da tali operazioni come somma degli afflussi da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari in cui le garanzie reali sono strumenti di capitale illiquidi e operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari coperte da qualsiasi altra garanzia reale illiquida.
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0301
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1.2.1.3.1. garanzie reali costituite da strumenti di capitale illiquidi
Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni in cui la controparte è una banca centrale e in cui l’operazione è garantita da strumenti di capitale illiquidi.
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0303
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1.2.1.3.2. tutte le altre garanzie reali illiquide
Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni in cui la controparte è una banca centrale e in cui l’operazione è garantita da attività illiquide non ricomprese nella sezione 1.2.1.3.1.
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0305
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1.2.2. la controparte non è una banca centrale
Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 con una durata residua non superiore a 30 giorni e nelle quali la controparte non è una banca centrale.
Nella riga 0305 di C 74.00 di cui all’allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:
— per ogni colonna 0010, 0020 e 0030, il totale degli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari nelle quali la controparte non è una banca centrale; e
— per ogni colonna 0140, 0150 e 0160, gli afflussi totali derivanti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari nelle quali la controparte non è una banca centrale.
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0307
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1.2.2.1. garanzie reali ammissibili come attività liquide
Nella riga 0307 di C 74.00 di cui all’allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:
— per ogni colonna 0010, 0020 e 0030, il totale degli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni in cui la controparte non è una banca centrale e in cui l’operazione è garantita da attività liquide; e
— per ogni colonna 0140, 0150 e 0160, il totale degli afflussi da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni in cui la controparte non è una banca centrale e in cui l’operazione è garantita da attività liquide.
Gli enti creditizi segnalano operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni in cui la controparte non è una banca centrale e in cui l’operazione è garantita da attività liquide, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni e che l’attività soddisfi i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0309
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1.2.2.1.1. garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima
Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte non è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide di qualsiasi categoria di attività di livello 1 di cui all’articolo 10, ad eccezione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera f).
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0311
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1.2.2.1.1.1. di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi
Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Delle operazioni di cui alla voce 1.2.2.1.1, le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0313
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1.2.2.1.2. garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima
Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte non è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide della categoria di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera f).
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0315
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1.2.2.1.2.1. di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi
Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Delle operazioni di cui alla voce 1.2.2.1.2, le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0317
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1.2.2.1.3. garanzie reali di livello 2 A
Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte non è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 11 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide di qualsiasi categoria di attività di livello 2 A di cui all’articolo 11.
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0319
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1.2.2.1.3.1. di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi
Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Delle operazioni di cui alla voce 1.2.2.1.3, le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0321
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1.2.2.1.4. garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto)
Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte non è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide di qualsiasi categoria di attività di livello 2B di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto i), ii) o iv).
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0323
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1.2.2.1.4.1. di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi
Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Delle operazioni di cui alla voce 1.2.2.1.4, le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0325
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1.2.2.1.5. garanzie reali di livello 2B costituite da obbligazioni garantite di qualità elevata
Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte non è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 12 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide della categoria di attività di livello 2B di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera e).
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0327
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1.2.2.1.5.1. di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi
Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Delle operazioni di cui alla voce 1.2.2.1.5, le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0329
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1.2.2.1.6. garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche)
Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte non è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide di qualsiasi categoria di attività di livello 2B di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iii) o v).
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0331
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1.2.1.1.6.1. di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi
Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Delle operazioni di cui alla voce 1.2.2.1.6, le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0333
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1.2.2.1.7. garanzie reali di livello 2B non ricomprese nella sezione 1.2.2.1.4., 1.2.2.1.5. o 1.2.2.1.6.
Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte non è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 12 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide di qualsiasi categoria di attività di livello 2B di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), c) o f).
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0335
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1.2.2.1.7.1. di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi
Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Delle operazioni di cui alla voce 1.2.2.1.7, le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0337
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1.2.2.2. garanzie reali impiegate a copertura di una posizione corta
Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte non è una banca centrale e che sono garantite da attività che sono impiegate a copertura di una posizione corta conformemente all’articolo 30, paragrafo 5. Segnalare qui, e non nelle linee precedenti, le garanzie reali di qualsiasi tipo utilizzate per coprire una posizione corta. Non conteggiare due volte.
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339
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1.2.2.3. garanzie reali non ammissibili come attività liquide
Gli enti creditizi segnalano nella riga 0339 del modello C 74.00 dell’allegato XXIV operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni in cui la controparte non è una banca centrale e in cui le garanzie reali non sono ammissibili come attività liquide. Gli enti creditizi segnalano
— per ogni colonna 0010, 0020 e 0030, il totale degli importi dovuti da tali operazioni come somma degli importi dovuti da prestiti su margine in cui le garanzie reali sono illiquide, operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari in cui le garanzie reali sono strumenti di capitale illiquidi e operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari coperte da qualsiasi altra garanzia reale illiquida; e
— per ogni colonna 0140, 0150 e 0160, gli afflussi totali da tali operazioni come somma degli afflussi da prestiti su margine in cui le garanzie reali sono illiquide, operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari in cui le garanzie reali sono strumenti di capitale illiquidi e operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari coperte da qualsiasi altra garanzia reale illiquida.
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0341
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1.2.2.3.1. prestiti su margine: garanzie reali illiquide
Articolo 32, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Prestiti su margine a fronte di attività illiquide con durata residua non superiore a 30 giorni in cui la controparte non è una banca centrale e le attività ricevute non sono utilizzate per coprire posizioni corte ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0343
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1.2.2.3.2. garanzie reali costituite da strumenti di capitale illiquidi
Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni in cui la controparte non è una banca centrale e in cui l’operazione è garantita da strumenti di capitale illiquidi.
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0345
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1.2.2.3.3. tutte le altre garanzie reali illiquide
Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61
Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni in cui la controparte non è una banca centrale e in cui l’operazione è garantita da attività illiquide non ricomprese nella sezione 1.2.2.3.1 o 1.2.2.3.2.
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0410
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1.3. Afflussi totali da swap con garanzie reali
Gli enti creditizi segnalano qui la somma degli afflussi totali da swap con garanzie reali calcolati nel modello C 75.01 di cui all’allegato XXIV.
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0420
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1.4. (Differenza tra gli afflussi ponderati totali e i deflussi ponderati totali derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili)
Articolo 32, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti segnalano nelle colonne 0140, 0150 e 0160 la somma degli afflussi totali ponderati provenienti da paesi terzi nei quali vigono restrizioni al trasferimento o denominati in valute non convertibili meno la somma dei deflussi totali ponderati verso paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominati in valute non convertibili segnalati nel modello C 73.00 di cui all’allegato XXIV. Se l’importo è negativo, gli enti indicano «0».
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0430
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1.5. (Afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso)
Articolo 2, paragrafo 3, lettera e), e articolo 33, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Nella segnalazione su base consolidata gli enti creditizi segnalano nelle colonne 0140, 0150 o 0160 l’importo degli afflussi derivanti da un ente creditizio specializzato connesso ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 che superano l’importo dei deflussi derivanti dalla stessa impresa.
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VOCI PER MEMORIA
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0450
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2. Afflussi valutari
Questa voce per memoria è segnalata soltanto in caso di segnalazione separata della valuta utilizzata per le segnalazioni o di una valuta diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni conformemente all’articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli enti creditizi segnalano la quota degli afflussi da derivati (segnalati nella sezione 1.1.9.) che si riferisce ai flussi di capitale in valuta nella rispettiva valuta da swap su tassi di interesse in differenti valute, operazioni a pronti e operazioni a termine in valuta con scadenza nel periodo di 30 giorni. La compensazione per controparte può essere applicata solo ai flussi in detta valuta.
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0460
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3. Afflussi all’interno di un gruppo o nell’ambito di un sistema di tutela istituzionale
Gli enti creditizi segnalano qui come voci per memoria tutte le operazioni segnalate nella sezione 1 (ad esclusione della sezione 1.1.10.) nelle quali la controparte è l’impresa madre o una filiazione dell’ente creditizio o un’altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all’ente creditizio da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l’ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento.
Nella riga 0460 di C 74.00 di cui all’allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:
— per ogni colonna 0010, 0020 e 0030, il totale degli importi dovuti/dell’importo massimo utilizzabile nell’ambito di un gruppo o di un sistema di tutela istituzionale, come somma degli importi dovuti/dell’importo massimo utilizzabile nell’ambito del gruppo o del sistema di tutela istituzionale per tipo di operazione e controparte e
— per ogni colonna 0140, 0150 e 0160, gli afflussi totali nell’ambito di un gruppo o di un sistema di tutela istituzionale come somma degli afflussi nell’ambito del gruppo o del sistema di tutela istituzionale per tipo di operazione e controparte.
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0470
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3.1. Importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)
Gli enti creditizi segnalano qui tutti gli importi dovuti da clienti non finanziari segnalati nella sezione 1.1.1. quando la controparte è l’impresa madre o una filiazione dell’ente creditizio o un’altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all’ente creditizio da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l’ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento.
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0480
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3.2. Importi dovuti da clienti finanziari
Gli enti creditizi segnalano qui tutti gli importi dovuti da clienti finanziari segnalati nella sezione 1.1.2. quando la controparte è l’impresa madre o una filiazione dell’ente creditizio o un’altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all’ente creditizio da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l’ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento;
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0490
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3.3. Operazioni garantite
Gli enti creditizi segnalano qui tutti gli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, così come il valore di mercato totale delle garanzie reali ricevute segnalato nella sezione 1.2., quando la controparte è l’impresa madre o una filiazione dell’ente creditizio o un’altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all’ente creditizio da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l’ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento.
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0500
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3.4. Importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni
Gli enti creditizi segnalano qui tutti gli importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni segnalati nella sezione 1.1.5. quando l’emittente è l’impresa madre o una filiazione dell’ente creditizio o un’altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all’ente creditizio da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l’ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento.
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0510
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3.5. Ogni altro afflusso all’interno di un gruppo o nell’ambito un sistema di tutela istituzionale
Gli enti creditizi segnalano qui ogni altro afflusso all’interno di un gruppo o nell’ambito un sistema di tutela istituzionale segnalato nelle sezioni da 1.1.3. a 1.1.11. (escluse le sezioni 1.1.5 e 1.1.10.) quando la controparte è l’impresa madre o una filiazione dell’ente creditizio o un’altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all’ente creditizio da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l’ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento.
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4. Operazioni di prestito garantite oggetto di deroga dall’articolo 17, paragrafi 2 e 3
Gli enti creditizi segnalano qui le operazioni di prestito garantite con durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale e le relative operazioni sono oggetto di deroga dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in virtù del paragrafo 4 dello stesso articolo.
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0530
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4.1. di cui: garantite da attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima
Gli enti creditizi segnalano qui le operazioni di prestito garantite con scadenza entro 30 giorni di calendario nelle quali la controparte è una banca centrale, la garanzia reale ricevuta è costituita da attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, che soddisfa i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le relative operazioni sono oggetto di deroga dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in virtù del paragrafo 4 dello stesso articolo.
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0540
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4.2. di cui: garantite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1
Gli enti creditizi segnalano qui le operazioni di prestito garantite con scadenza entro 30 giorni di calendario nelle quali la controparte è una banca centrale, la garanzia reale ricevuta è costituita da obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1, che soddisfa i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le relative operazioni sono oggetto di deroga dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in virtù del paragrafo 4 dello stesso articolo.
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0550
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4.3. di cui: garantite da attività di livello 2 A
Gli enti creditizi segnalano qui le operazioni di prestito garantite con scadenza entro 30 giorni di calendario nelle quali la controparte è una banca centrale, la garanzia reale ricevuta è costituita da attività di livello 2 A, che soddisfa i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le relative operazioni sono oggetto di deroga dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in virtù del paragrafo 4 dello stesso articolo.
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0560
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4.4. di cui: garantite da attività di livello 2B
Gli enti creditizi segnalano qui le operazioni di prestito garantite con scadenza entro 30 giorni di calendario nelle quali la controparte è una banca centrale, la garanzia reale ricevuta è costituita da attività di livello 2B, che soddisfa i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le relative operazioni sono oggetto di deroga dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in virtù del paragrafo 4 dello stesso articolo.
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0570
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4.5. di cui: garantite da attività illiquide
Gli enti creditizi segnalano qui le operazioni di prestito garantite con scadenza entro 30 giorni di calendario nelle quali la controparte è una banca centrale, la garanzia reale ricevuta è costituita da attività illiquide e le relative operazioni sono oggetto di deroga dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in virtù del paragrafo 4 dello stesso articolo.
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PARTE 4: SWAP CON GARANZIE REALI
1. Swap con garanzie reali
1.1. Osservazioni generali
1. In questo modello sono segnalate le operazioni con scadenza entro i successivi 30 giorni di calendario nelle quali attività non in contante sono scambiate con altre attività non in contante. Le voci che non devono essere compilate dagli enti sono indicate in grigio.
2. Le operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro i successivi 30 giorni di calendario comportano un deflusso se all’attività presa in prestito è applicato ai sensi del capo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/61 un coefficiente di scarto inferiore rispetto all’attività data in prestito. Il deflusso è calcolato moltiplicando il valore di mercato dell’attività presa in prestito per la differenza tra il tasso di deflusso applicabile all’attività data in prestito e il tasso di deflusso applicabile all’attività presa in prestito nelle operazioni di provvista garantite con scadenza entro i successivi 30 giorni di calendario. Qualora la controparte sia la banca centrale nazionale dell’ente creditizio, il tasso di deflusso da applicare al valore di mercato dell’attività presa in prestito è 0 %. Per banca centrale nazionale dell’ente creditizio si intende la banca centrale nazionale conforme alla definizione di cui all’articolo 28, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
3. Gli swap con garanzie reali con scadenza entro i successivi 30 giorni di calendario comportano un afflusso laddove, ai sensi del capo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/61, all’attività data in prestito è applicato un coefficiente di scarto inferiore rispetto all’attività presa in prestito. L’afflusso è calcolato moltiplicando il valore di mercato dell’attività data in prestito per la differenza tra il tasso di afflusso applicabile all’attività presa in prestito e il tasso di afflusso applicabile all’attività data in prestito nelle operazioni di finanziamento garantito con scadenza entro i successivi 30 giorni di calendario. Se la garanzia reale ottenuta è impiegata a copertura di posizioni corte che possono essere estese oltre i 30 giorni di calendario non sono rilevati afflussi.
4. Per le attività liquide il valore di liquidità è calcolato conformemente all’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
5. Le operazioni di swap con garanzie reali sono valutate individualmente e i flussi sono segnalati come deflusso o come afflusso (per operazione) nella corrispondente riga. Ai fini della segnalazione le operazioni contenenti molteplici categorie di tipi di garanzia (ad esempio, un paniere di garanzie reali) sono suddivise in parti, corrispondenti alle righe del modello, e valutate in parti. Nel contesto delle operazioni di swap di panieri o portafogli di garanzie reali con scadenza entro i successivi 30 giorni di calendario, le attività non in contante date in prestito sono assegnate singolarmente alle attività non in contante prese in prestito secondo le categorie di attività liquide definite al titolo II, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, partendo dalla combinazione meno liquida (ossia, attività non in contante non liquide date in prestito, attività non in contante non liquide prese in prestito). Le garanzie reali in eccesso nell’ambito di una combinazione sono spostate nella categoria superiore, in modo che fino alla combinazione più liquida vi sia piena corrispondenza tra le combinazioni pertinenti. Le garanzie reali in eccesso a livello complessivo vengono quindi rilevate nella combinazione più liquida.
6. Le operazioni di swap con garanzie reali che prevedono azioni o quote di OIC sono segnalate come se le operazioni prevedessero le attività sottostanti l’OIC. I diversi coefficienti di scarto applicati alle azioni o quote di OIC sono rispecchiati nel pertinente tasso di deflusso o di afflusso da segnalare.
7. Gli enti creditizi compilano il modello nelle corrispondenti valute ai sensi dell’articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. In questo caso, sono segnalati solo i saldi denominati nella valuta pertinente in modo da assicurare che le differenze tra valute siano correttamente rispecchiate. Questo può comportare che nel modello relativo alla valuta pertinente sia segnalata solo una parte dell’operazione, con conseguente impatto sul valore di liquidità eccedente.
1.2. Osservazioni di carattere specifico
8. Per il calcolo degli afflussi e dei deflussi, le operazioni di swap con garanzie reali sono segnalate a prescindere dal fatto che la garanzia reale sottostante prevista soddisfi, o soddisferebbe se non già utilizzata per garantire l’operazione in questione, i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Inoltre, per consentire il calcolo della riserva rettificata di attività liquide conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, gli enti creditizi segnalano separatamente anche le operazioni nelle quali almeno una componente della garanzia reale soddisfa i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
9. Quando l’ente può rilevare come attività liquide di qualità elevata soltanto parte delle sue azioni in valuta estera o delle attività consistenti in esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali in valuta estera o nazionale, solo la parte rilevabile è segnalata nelle righe relative alle attività di livello 1, 2 A e 2B (ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), e dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61. Se una particolare attività è utilizzata come garanzia reale per un importo superiore alla quota che può essere rilevata nell’ambito delle attività liquide, l’importo eccedente è segnalato nella sezione relativa alle attività illiquide.
10. Gli swap con garanzie reali che prevedono attività di livello 2 A sono segnalati nella corrispondente riga relativa alle attività di livello 2 A, anche se è applicato il trattamento alternativo della liquidità (ossia non spostare le attività di livello 2 A tra le attività di livello 1 nella segnalazione degli swap con garanzie reali).
1.3. Sottomodello per gli swap con garanzie reali
1.3.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne
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Colonna
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Riferimenti giuridici e istruzioni
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0010
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Valore di mercato delle garanzie reali date in prestito
Il valore di mercato delle garanzie reali date in prestito è segnalato nella colonna 0010. Il valore di mercato riflette il valore di mercato corrente, è al lordo del coefficiente di scarto e al netto dei flussi derivanti dalla liquidazione delle coperture associate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0020
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Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito
Il valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito è segnalato nella colonna 0020. Per le attività liquide, il valore di liquidità riflette il valore dell’attività al netto del coefficiente di scarto.
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0030
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Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito
Il valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito è segnalato nella colonna 0030. Il valore di mercato riflette il valore di mercato corrente, è al lordo del coefficiente di scarto e al netto dei flussi derivanti dalla liquidazione delle coperture associate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0040
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Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito
Il valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito è segnalato nella colonna 0040. Per le attività liquide, il valore di liquidità riflette il valore dell’attività al netto del coefficiente di scarto.
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0050
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Fattore di ponderazione standard
Articoli 28 e 32 del regolamento delegato (UE) 2015/61
I fattori di ponderazione standard nella colonna 0050 sono quelli specificati nel regolamento delegato (UE) 2015/61 e sono indicati solo per informazione.
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0060
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Fattore di ponderazione applicabile
Articoli 28 e 32 del regolamento delegato (UE) 2015/61
I fattori di ponderazione applicabili sono quelli specificati agli articoli 28 e 32 del regolamento delegato (UE) 2015/61. I fattori di ponderazione applicabili possono dar luogo a valori medi ponderati e sono segnalati in valore decimale (ossia 1,00 per un fattore di ponderazione del 100 per cento, o 0,50 per un fattore di ponderazione del 50 per cento). I fattori di ponderazione applicabili possono riflettere discrezionalità specifiche dell’impresa o nazionali, ma non sono limitati ad esse.
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0070
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Deflussi
Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi. I deflussi sono calcolati moltiplicando la colonna 0060 per la colonna 0030, entrambe di C 75.01 dell’allegato XXIV.
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0080
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Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 %
Gli enti creditizi segnalano qui gli afflussi delle operazioni soggette al massimale degli afflussi del 75 %. Gli afflussi sono calcolati moltiplicando la colonna 0060 per la colonna 0010, entrambe di C 75.01 dell’allegato XXIV.
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0090
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Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 %
Gli enti creditizi segnalano qui gli afflussi delle operazioni soggette al massimale degli afflussi del 90 %. Gli afflussi sono calcolati moltiplicando la colonna 0060 per la colonna 0010, entrambe di C 75.01 dell’allegato XXIV.
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0100
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Afflussi esentati dal massimale degli afflussi
Gli enti creditizi segnalano qui gli afflussi delle operazioni esentate dal massimale degli afflussi. Gli afflussi sono calcolati moltiplicando la colonna 0060 per la colonna 0010, entrambe di C 75.01 dell’allegato XXIV.
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1.3.2. Istruzioni relative alle specifiche righe
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Riga
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Riferimenti giuridici e istruzioni
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0010
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1. TOTALE DEGLI SWAP CON GARANZIE REALI (la controparte è una banca centrale)
Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali.
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0020
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1.1. Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:
Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui, per ogni pertinente colonna, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono date in prestito attività di livello 1 (escl. le obbligazioni garantite di qualità elevatissima).
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0030
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1.1.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (prese in prestito).
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0040
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1.1.1.1. di cui le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.1.1. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0050
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1.1.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).
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0060
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1.1.2.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.1.2. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0070
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1.1.3. Attività di livello 2 A
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).
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0080
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1.1.3.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.1.3. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0090
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1.1.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).
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0100
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1.1.4.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.1.4. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0110
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1.1.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).
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0120
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1.1.5.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.1.5. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0130
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1.1.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).
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0140
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1.1.6.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.1.6. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0150
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1.1.7. Altre attività di livello 2B
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).
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0160
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1.1.7.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.1.7. gli enti creditizi segnalano
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0170
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1.1.8. Attività illiquide
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).
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0180
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1.1.8.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.1.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.
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0190
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1.2. Totali per le operazioni in cui sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:
Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1.
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0200
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1.2.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).
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0210
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1.2.1.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.2.1. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0220
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1.2.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).
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0230
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1.2.2.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.2.2. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0240
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1.2.3. Attività di livello 2 A
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).
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0250
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1.2.3.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.2.3. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0260
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1.2.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).
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0270
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1.2.4.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.2.4. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0280
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1.2.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).
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0290
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1.2.5.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.2.5. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0300
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1.2.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).
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0310
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1.2.6.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.2.6. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0320
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1.2.7. Altre attività di livello 2B
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).
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0330
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1.2.7.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.2.7. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0340
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1.2.8. Attività illiquide
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).
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0350
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1.2.8.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.2.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.
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0360
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1.3. Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività di livello 2 A e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:
Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono date in prestito attività di livello 2 A.
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0370
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1.3.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).
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0380
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1.3.1.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.3.1. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0390
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1.3.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).
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0400
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1.3.2.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.3.2. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0410
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1.3.3. Attività di livello 2 A
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).
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0420
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1.3.3.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.3.3. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0430
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1.3.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).
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0440
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1.3.4.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.3.4. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0450
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1.3.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).
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0460
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1.3.5.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.3.5. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0470
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1.3.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).
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0480
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1.3.6.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.3.6. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0490
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1.3.7. Altre attività di livello 2B
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).
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0500
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1.3.7.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.3.7. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0510
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1.3.8. Attività illiquide
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).
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0520
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1.3.8.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.3.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.
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0530
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1.4. Totali per le operazioni in cui sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:
Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1).
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0540
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1.4.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).
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0550
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1.4.1.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.4.1. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0560
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1.4.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).
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0570
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1.4.2.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.4.2. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0580
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1.4.3. Attività di livello 2 A
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).
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0590
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1.4.3.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.4.3. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0600
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1.4.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).
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0610
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1.4.4.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.4.4. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0620
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1.4.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).
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0630
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1.4.5.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.4.5. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0640
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1.4.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).
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0650
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1.4.6.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.4.6. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0660
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1.4.7. Altre attività di livello 2B
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).
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0670
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1.4.7.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.4.7. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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|
0680
|
1.4.8. Attività illiquide
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).
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0690
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1.4.8.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.4.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.
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0700
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1.5. Totali per le operazioni in cui sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:
Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B.
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|
0710
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1.5.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).
|
|
0720
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1.5.1.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.5.1. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
|
|
0730
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1.5.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).
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0740
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1.5.2.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.5.2. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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|
0750
|
1.5.3. Attività di livello 2 A
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).
|
|
0760
|
1.5.3.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.5.3. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
|
|
0770
|
1.5.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).
|
|
0780
|
1.5.4.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.5.4. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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|
0790
|
1.5.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).
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0800
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1.5.5.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.5.5. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0810
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1.5.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).
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0820
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1.5.6.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.5.6. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
|
|
0830
|
1.5.7. Altre attività di livello 2B
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).
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0840
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1.5.7.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.5.7. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0850
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1.5.8. Attività illiquide
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).
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0860
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1.5.8.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.5.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.
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0870
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1.6. Totali per le operazioni in cui sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:
Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1).
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0880
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1.6.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).
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0890
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1.6.1.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.6.1. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0900
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1.6.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).
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0910
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1.6.2.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.6.2. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0920
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1.6.3. Attività di livello 2 A
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).
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0930
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1.6.3.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.6.3. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0940
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1.6.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).
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0950
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1.6.4.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.6.4. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0960
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1.6.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).
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0970
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1.6.5.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.6.5. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0980
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1.6.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).
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0990
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1.6.6.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.6.6. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1000
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1.6.7. Altre attività di livello 2B
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).
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1010
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1.6.7.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.6.7. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1020
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1.6.8. Attività illiquide
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).
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1030
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1.6.8.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.6.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.
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1040
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1.7. Totali per le operazioni in cui sono date in prestito altre attività di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:
Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono date in prestito altre attività di livello 2B.
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1050
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1.7.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima (prese in prestito).
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1060
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1.7.1.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.7.1. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1070
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1.7.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).
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1080
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1.7.2.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.7.2. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1090
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1.7.3. Attività di livello 2 A
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).
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1100
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1.7.3.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.7.3. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1110
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1.7.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).
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1120
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1.7.4.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.7.4. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1130
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1.7.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).
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1140
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1.7.5.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.7.5. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1150
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1.7.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).
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|
1160
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1.7.6.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.7.6. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1170
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1.7.7. Altre attività di livello 2B
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).
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1180
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1.7.7.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.7.7. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1190
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1.7.8. Attività illiquide
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).
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1200
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1.7.8.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.7.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.
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1210
|
1.8. Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività illiquide e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:
Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono date in prestito attività illiquide.
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1220
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1.8.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).
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|
1230
|
1.8.1.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.8.1 gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1240
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1.8.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).
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1250
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1.8.2.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.8.2. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1260
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1.8.3. Attività di livello 2 A
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).
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1270
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1.8.3.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.8.3. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1280
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1.8.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)
Operazioni in cui l’ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).
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1290
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1.8.4.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.8.4. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1300
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1.8.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).
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|
1310
|
1.8.5.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.8.5 gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1320
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1.8.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).
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1330
|
1.8.6.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.8.6 gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
|
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1340
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1.8.7. Altre attività di livello 2B
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).
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1350
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1.8.7.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 1.8.7 gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1360
|
1.8.8. Attività illiquide
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).
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1370
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2. TOTALE DEGLI SWAP CON GARANZIE REALI (la controparte non è una banca centrale)
Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali.
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1380
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2.1. Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:
Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui, per ogni pertinente colonna, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono date in prestito attività di livello 1 (escl. le obbligazioni garantite di qualità elevatissima).
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|
1390
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2.1.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (prese in prestito).
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1400
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2.1.1.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.1.1. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1410
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2.1.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).
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1420
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2.1.2.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.1.2. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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|
1430
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2.1.3. Attività di livello 2 A
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).
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1440
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2.1.3.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.1.3. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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|
1450
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2.1.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).
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|
1460
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2.1.4.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.1.4. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1470
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2.1.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).
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1480
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2.1.5.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.1.5. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1490
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2.1.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).
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|
1500
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2.1.6.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.1.6. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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|
1510
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2.1.7. Altre attività di livello 2B
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).
|
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1520
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2.1.7.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.1.7. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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|
1530
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2.1.8. Attività illiquide
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).
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1540
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2.1.8.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.1.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.
|
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1550
|
2.2. Totali per le operazioni in cui sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:
Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1.
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1560
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2.2.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).
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1570
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2.2.1.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.2.1. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1580
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2.2.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).
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1590
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2.2.2.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.2.2. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1600
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2.2.3. Attività di livello 2 A
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).
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1610
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2.2.3.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.2.3. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1620
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2.2.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).
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1630
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2.2.4.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.2.4. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1640
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2.2.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).
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1650
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2.2.5.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.2.5. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1660
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2.2.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).
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1670
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2.2.6.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.2.6. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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|
1680
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2.2.7. Altre attività di livello 2B
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).
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1690
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2.2.7.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.2.7. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1700
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2.2.8. Attività illiquide
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).
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1710
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2.2.8.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.2.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.
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1720
|
2.3. Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività di livello 2 A e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:
Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono date in prestito attività di livello 2 A.
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1730
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2.3.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).
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|
1740
|
2.3.1.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.3.1. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1750
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2.3.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).
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1760
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2.3.2.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.3.2. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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|
1770
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2.3.3. Attività di livello 2 A
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).
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1780
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2.3.3.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.3.3. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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|
1790
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2.3.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).
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1800
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2.3.4.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.3.4. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1810
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2.3.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).
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1820
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2.3.5.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.3.5. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1830
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2.3.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).
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1840
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2.3.6.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.3.6. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1850
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2.3.7. Altre attività di livello 2B
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).
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1860
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2.3.7.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.3.7. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1870
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2.3.8. Attività illiquide
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).
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1880
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2.3.8.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.3.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.
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1890
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2.4. Totali per le operazioni in cui sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:
Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1).
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1900
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2.4.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).
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1910
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2.4.1.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.4.1. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1920
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2.4.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).
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1930
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2.4.2.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.4.2. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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1940
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2.4.3. Attività di livello 2 A
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).
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1950
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2.4.3.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.4.3. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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|
1960
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2.4.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).
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|
1970
|
2.4.4.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.4.4. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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|
1980
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2.4.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).
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1990
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2.4.5.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.4.5. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
|
|
2000
|
2.4.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).
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|
2010
|
2.4.6.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.4.6. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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|
2020
|
2.4.7. Altre attività di livello 2B
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).
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|
2030
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2.4.7.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.4.7. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
|
|
2040
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2.4.8. Attività illiquide
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).
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2050
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2.4.8.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.4.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.
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2060
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2.5. Totali per le operazioni in cui sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:
Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B.
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2070
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2.5.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).
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2080
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2.5.1.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.5.1. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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|
2090
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2.5.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).
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2100
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2.5.2.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.5.2. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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2110
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2.5.3. Attività di livello 2 A
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).
|
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2120
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2.5.3.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.5.3. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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2130
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2.5.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).
|
|
2140
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2.5.4.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.5.4. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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2150
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2.5.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).
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2160
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2.5.5.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.5.5. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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2170
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2.5.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).
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2180
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2.5.6.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.5.6. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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2190
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2.5.7. Altre attività di livello 2B
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).
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2200
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2.5.7.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.5.7. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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2210
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2.5.8. Attività illiquide
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).
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2220
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2.5.8.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.5.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.
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2230
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2.6. Totali per le operazioni in cui sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:
Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1).
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2240
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2.6.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).
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2250
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2.6.1.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.6.1. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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2260
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2.6.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).
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2270
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2.6.2.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.6.2. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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2280
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2.6.3. Attività di livello 2 A
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).
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2290
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2.6.3.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.6.3. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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2300
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2.6.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).
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2310
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2.6.4.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.6.4. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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2320
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2.6.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).
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2330
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2.6.5.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.6.5. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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2340
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2.6.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).
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2350
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2.6.6.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.6.6. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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2360
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2.6.7. Altre attività di livello 2B
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).
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2370
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2.6.7.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.6.7. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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2380
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2.6.8. Attività illiquide
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).
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2390
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2.6.8.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.6.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.
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2400
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2.7. Totali per le operazioni in cui sono date in prestito altre attività di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:
Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono date in prestito altre attività di livello 2B.
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2410
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2.7.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima (prese in prestito).
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2420
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2.7.1.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.7.1. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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2430
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2.7.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).
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2440
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2.7.2.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.7.2. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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2450
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2.7.3. Attività di livello 2 A
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).
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2460
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2.7.3.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.7.3. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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2470
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2.7.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).
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|
2480
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2.7.4.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.7.4. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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2490
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2.7.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).
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2500
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2.7.5.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.7.5. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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|
2510
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2.7.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).
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2520
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2.7.6.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.7.6. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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2530
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2.7.7. Altre attività di livello 2B
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).
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2540
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2.7.7.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.7.7. gli enti creditizi segnalano:
— la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e
— la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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2550
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2.7.8. Attività illiquide
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).
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2560
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2.7.8.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.7.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.
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2570
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2.8. Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività illiquide e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:
Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61
Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono date in prestito attività illiquide.
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2580
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2.8.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).
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2590
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2.8.1.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.8.1 gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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2600
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2.8.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).
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2610
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2.8.2.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.8.2 gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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|
2620
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2.8.3. Attività di livello 2 A
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).
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|
2630
|
2.8.3.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.8.3 gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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2640
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2.8.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)
Operazioni in cui l’ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).
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2650
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2.8.4.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.8.4 gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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2660
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2.8.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).
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2670
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2.8.5.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.8.5 gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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2680
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2.8.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).
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2690
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2.8.6.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.8.6 gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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|
2700
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2.8.7. Altre attività di livello 2B
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).
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2710
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2.8.7.1. di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi
Delle operazioni di cui alla voce 2.8.7 gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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2720
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2.8.8. Attività illiquide
Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).
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VOCI PER MEMORIA
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2730
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3. Totale degli swap con garanzie reali (tutte le controparti) quando le garanzie reali prese in prestito sono state utilizzate a copertura di posizioni corte
Gli enti segnalano qui il totale degli swap con garanzie reali (tutte le controparti) segnalati nelle linee precedenti nei quali sono state utilizzate garanzie reali prese in prestito per coprire posizioni corte in cui è stato applicato un tasso di deflusso dello 0 %.
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2740
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4. Totale degli swap con garanzie reali con controparti infragruppo
Gli enti segnalano in qui il totale degli swap con garanzie reali con controparti infragruppo segnalati nelle linee precedenti.
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5. Swap con garanzie reali oggetto di deroga dall’articolo 17, paragrafi 2 e 3
Gli enti creditizi segnalano qui la parte delle operazioni di swap con garanzie reali con durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale e le pertinenti operazioni sono esentate dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 dall’articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento.
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2750
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5.1. di cui: le garanzie reali prese in prestito sono attività di livello 1 escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima
Gli enti creditizi segnalano qui la parte delle operazioni di swap con garanzie reali con durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale, le garanzie reali prese in prestito sono garanzie reali di livello 1, escluse obbligazioni garantite di qualità elevatissima, che soddisfano i requisiti operativi stabiliti all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le pertinenti operazioni sono esentate dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 dall’articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento.
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|
2760
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5.2. di cui: le garanzie reali prese in prestito sono obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1
Gli enti creditizi segnalano qui la parte delle operazioni di swap con garanzie reali con durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale, le garanzie reali prese in prestito sono garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima che soddisfano i requisiti operativi stabiliti all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le pertinenti operazioni sono esentate dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 dall’articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento.
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2770
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5.3. di cui: le garanzie reali prese in prestito sono attività di livello 2 A
Gli enti creditizi segnalano qui la parte delle operazioni di swap con garanzie reali con durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale, le garanzie reali prese in prestito sono garanzie reali di livello 2 A che soddisfano i requisiti operativi stabiliti all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le pertinenti operazioni sono esentate dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 dall’articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento.
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2780
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5.4. di cui: le garanzie reali prese in prestito sono attività di livello 2B
Gli enti creditizi segnalano qui la parte delle operazioni di swap con garanzie reali con durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale, le garanzie reali prese in prestito sono garanzie reali di livello 2B che soddisfano i requisiti operativi stabiliti all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le pertinenti operazioni sono esentate dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 dall’articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento.
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2790
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5.5. di cui: le garanzie reali date in prestito sono attività di livello 1 escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima
Gli enti creditizi segnalano qui la parte delle operazioni di swap con garanzie reali con durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale, le garanzie reali date in prestito sono garanzie reali di livello 1, escluse obbligazioni garantite di qualità elevatissima, che soddisfano i requisiti operativi stabiliti all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le pertinenti operazioni sono esentate dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 dall’articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento.
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2800
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5.6. di cui: le garanzie reali date in prestito sono obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1
Gli enti creditizi segnalano qui la parte delle operazioni di swap con garanzie reali con durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale, le garanzie reali date in prestito sono garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima che soddisfano i requisiti operativi stabiliti all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le pertinenti operazioni sono esentate dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 dall’articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento.
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2810
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5.7. di cui: le garanzie reali date in prestito sono attività di livello 2 A
Gli enti creditizi segnalano qui la parte delle operazioni di swap con garanzie reali con durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale, le garanzie reali date in prestito sono garanzie reali di livello 2 A che soddisfano i requisiti operativi stabiliti all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le pertinenti operazioni sono esentate dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 dall’articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento.
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2820
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5.8. di cui: le garanzie reali date in prestito sono attività di livello 2B
Gli enti creditizi segnalano qui la parte delle operazioni di swap con garanzie reali con durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale, le garanzie reali date in prestito sono garanzie reali di livello 2B che soddisfano i requisiti operativi stabiliti all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le pertinenti operazioni sono esentate dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 dall’articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento.
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PARTE 5: CALCOLI
1. Calcoli
1.1. Osservazioni generali
1. Il presente documento è un modello sintetico che contiene informazioni sui calcoli ai fini della segnalazione del requisito di copertura della liquidità di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61. Le voci che non devono essere compilate dagli enti sono indicate in grigio.
1.2. Osservazioni di carattere specifico
2. I riferimenti alle celle sono forniti nel seguente formato: modello; riga; colonna. Ad esempio, {C 72.00; r0130; c0040} si riferisce al modello sulle attività liquide; riga 0130; colonna 0040.
1.3. Sottomodello dei calcoli – Istruzioni relative alle specifiche righe
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Riga
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Riferimenti giuridici e istruzioni
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CALCOLI
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Numeratore, denominatore, coefficiente
Articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/61
Il numeratore e il denominatore del coefficiente di copertura della liquidità e il coefficiente stesso.
Inserire tutti i dati sottoindicati nella colonna 0010 della data riga.
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0010
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1. Riserva di liquidità
Gli enti segnalano la cifra di cui a {C 76.00; r0290; c0010}.
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0020
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2. Deflusso netto di liquidità
Gli enti segnalano la cifra di cui a {C 76.00; r0370; c0010}.
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0030
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3. Coefficiente di copertura della liquidità (%)
Gli enti segnalano il coefficiente di copertura della liquidità calcolato come specificato all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Il requisito di copertura della liquidità è pari al rapporto tra la riserva di liquidità dell’ente creditizio e i deflussi netti di liquidità dello stesso nell’arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario ed è espresso in percentuale.
Se {C 76.00; r0020; c0010} è pari a zero (determinando un coefficiente tendente all’infinito) indicare il valore 999 999 .
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Calcoli del numeratore
Articolo 17 e allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/61
Formula per calcolare la riserva di liquidità.
Inserire tutti i dati sottoindicati nella colonna 0010 della data riga.
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0040
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4. Livello 1 escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, che compongono la riserva di liquidità (valore ai sensi dell’articolo 9): non rettificato
Gli enti segnalano la cifra di cui a {C 72.00; r0030; c0040}.
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0050
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5. Livello 1 escl. deflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima
Gli enti segnalano i deflussi di titoli liquidi di livello 1 (ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima) alla liquidazione delle operazioni di provvista garantite, delle operazioni di prestito garantite o delle operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento a meno che l’operazione sia soggetta a deroga a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0060
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6. Livello 1 escl. afflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima
Gli enti segnalano gli afflussi di titoli liquidi di livello 1 (ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima) alla liquidazione delle operazioni di provvista garantite, delle operazioni di prestito garantite o delle operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento a meno che l’operazione sia soggetta a deroga a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0070
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7. Deflussi di liquidità garantiti
Gli enti segnalano i deflussi di liquidità (attività di livello 1) alla liquidazione delle operazioni di provvista garantite o delle operazioni di prestito garantite con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento a meno che l’operazione sia soggetta a deroga a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0080
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8. Afflussi di liquidità garantiti
Gli enti segnalano gli afflussi di liquidità (attività di livello 1) alla liquidazione delle operazioni di provvista garantite o delle operazioni di prestito garantite con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento a meno che l’operazione sia soggetta a deroga a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0091
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9. Livello 1 escl. «importo rettificato» delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima
È indicato nell’allegato I, punto 3, lettera a)
Gli enti segnalano l’importo rettificato delle attività di livello 1 costituite da obbligazioni non garantite a massimale non applicato.
L’importo rettificato tiene conto della liquidazione delle operazioni di provvista garantite, delle operazioni di prestito garantite o delle operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento a meno che l’operazione sia soggetta a deroga a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0100
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10. Valore ai sensi dell’articolo 9 delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1: non rettificato
Gli enti segnalano la cifra di cui a {C 72.00; r0180; c0040}.
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0110
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11. Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1
Gli enti segnalano i deflussi di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 alla liquidazione delle operazioni di provvista garantite, delle operazioni di prestito garantite o delle operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento a meno che l’operazione sia soggetta a deroga a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0120
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12. Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1
Gli enti segnalano gli afflussi di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 alla liquidazione delle operazioni di provvista garantite, delle operazioni di prestito garantite o delle operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento a meno che l’operazione sia soggetta a deroga a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0131
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13. «Importo rettificato» delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1
È indicato dall’allegato I, punto 3, lettera b)
Gli enti segnalano l’importo rettificato delle attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite a massimale non applicato.
L’importo rettificato tiene conto della liquidazione delle operazioni di provvista garantite, delle operazioni di prestito garantite o delle operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento a meno che l’operazione sia soggetta a deroga a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0160
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14. Valore ai sensi dell’articolo 9 delle attività di livello 2 A: non rettificato
Gli enti segnalano la cifra di cui a {C 72.00; r0230; c0040}.
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0170
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15. Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2 A
Gli enti segnalano i deflussi di titoli liquidi di livello 2 A alla liquidazione delle operazioni di provvista garantite, delle operazioni di prestito garantite o delle operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di calcolo a meno che l’operazione sia soggetta a deroga a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0180
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16. Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2 A
Gli enti segnalano gli afflussi di titoli liquidi di livello 2 A alla liquidazione delle operazioni di provvista garantite, delle operazioni di prestito garantite o delle operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di calcolo a meno che l’operazione sia soggetta a deroga a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0191
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17. «Importo rettificato» delle attività di livello 2 A
È indicato dall’allegato I, punto 3, lettera c)
Gli enti segnalano l’importo rettificato delle attività di livello 2 A a massimale non applicato.
L’importo rettificato tiene conto della liquidazione delle operazioni di provvista garantite, delle operazioni di prestito garantite o delle operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di calcolo a meno che l’operazione sia soggetta a deroga a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0220
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18. Valore ai sensi dell’articolo 9 delle attività di livello 2B: non rettificato
Gli enti segnalano la cifra di cui a {C 72.00; r0310; c0040}.
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0230
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19. Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2B
Gli enti segnalano i deflussi di titoli liquidi di livello 2B alla liquidazione delle operazioni di provvista garantite, delle operazioni di prestito garantite o delle operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di calcolo a meno che l’operazione sia soggetta a deroga a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0240
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20. Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2B
Gli enti segnalano gli afflussi di titoli liquidi di livello 2B alla liquidazione delle operazioni di provvista garantite, delle operazioni di prestito garantite o delle operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di calcolo a meno che l’operazione sia soggetta a deroga a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0251
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21. «Importo rettificato» delle attività di livello 2B
È indicato dall’allegato I, punto 3, lettera d)
Gli enti segnalano l’importo rettificato delle attività di livello 2B a massimale non applicato.
L’importo rettificato tiene conto della liquidazione delle operazioni di provvista garantite, delle operazioni di prestito garantite o delle operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di calcolo a meno che l’operazione sia soggetta a deroga a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0280
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22. Importo eccedente delle attività liquide
Allegato I, punto 4
Gli enti segnalano l’«importo eccedente delle attività liquide»: questo importo è pari a:
a) importo rettificato delle attività di livello 1 costituite da obbligazioni non garantite, più
b) importo rettificato delle obbligazioni garantite di livello 1, più
c) importo rettificato delle attività di livello 2 A, più
d) importo rettificato delle attività di livello 2B,
meno il valore minore tra i seguenti:
e) somma di a), b), c) e d)
f) 100/30 moltiplicato per a)
g) 100/60 moltiplicato per la somma di a) e b)
h) 100/85 moltiplicato per la somma di a), b) e c).
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0290
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23. RISERVA DI LIQUIDITÀ
Allegato I, punto 2
Gli enti segnalano la riserva di liquidità, che è pari a:
a) importo delle attività di livello 1, più
b) importo delle attività di livello 2 A, più
c) importo delle attività di livello 2B,
meno il valore minore tra i seguenti:
d) somma di a), b) e c); o
e) «importo eccedente delle attività liquide».
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Calcoli del denominatore
Allegato II del regolamento delegato (UE) 2015/61
Formula per calcolare il deflusso netto di liquidità
dove:
NLO = deflusso netto di liquidità
TO = totale dei deflussi
TI = totale degli afflussi
FEI = afflussi totalmente esentati
IHC = afflussi soggetti all’elevazione del massimale al 90 % dei deflussi
IC = afflussi soggetti all’elevazione del massimale al 75 % dei deflussi
Gli enti inseriscono tutti i dati sottoindicati nella colonna 0010 di una data riga.
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0300
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24. Totale dei deflussi
TO = dal foglio dei deflussi
Gli enti segnalano la cifra di cui a {C 73.00; r0010; c0060}.
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0310
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25. Afflussi totalmente esentati
FEI = dal foglio degli afflussi
Gli enti segnalano la cifra di cui a {C 74.00; r0010; c0160}.
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0320
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26. Afflussi soggetti al massimale di 90 %
IHC = dal foglio degli afflussi
Gli enti segnalano la cifra di cui a {C 74.00; r0010; c0150}.
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0330
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27. Afflussi soggetti al massimale di 75 %
IC = dal foglio degli afflussi
Gli enti segnalano la cifra di cui a {C 74.00; r0010; c0140}.
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0340
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28. Riduzione per gli afflussi totalmente esentati
Gli enti segnalano la parte seguente del calcolo del deflusso netto di liquidità:
= MIN (FEI, TO).
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0350
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29. Riduzione per gli afflussi soggetti al massimale di 90 %
Gli enti segnalano la parte seguente del calcolo del deflusso netto di liquidità:
= MIN (IHC, 0.9*MAX(TO-FEI, 0)].
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0360
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30. Riduzione per gli afflussi soggetti al massimale di 75 %
Gli enti segnalano la parte seguente del calcolo del deflusso netto di liquidità:
= MIN (IC, 0.75*MAX(TO-FEI-IHC/0.9, 0)].
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0370
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31. DEFLUSSO NETTO DI LIQUIDITÀ
Gli enti segnalano i deflussi netti di liquidità che sono pari ai deflussi totali meno la riduzione per gli afflussi totalmente esentati meno la riduzione per gli afflussi soggetti al massimale del 90 % meno la riduzione per gli afflussi soggetti al massimale del 75 %:
NLO = TO – MIN(FEI, TO) – MIN(IHC, 0.9*MAX(TO-FEI, 0)] – MIN(IC, 0.75*MAX(T0- FEI-IHC/0.9,0)]
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Pilastro 2
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0380
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32. Requisito del pilastro 2
Articolo 105 della CRD
Gli enti segnalano il requisito del pilastro 2.
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PARTE 6: PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO
1. Perimetro di consolidamento
1.1. Osservazioni generali
1. Questo modello identifica, ai soli fini del requisito di copertura della liquidità a livello consolidato, i soggetti cui si riferiscono le informazioni segnalate nei modelli C 72.00, C 73.00, C 74.00, C 75.01 e C 76.00. Il modello identifica tutti i soggetti che rientrano nell’ambito del consolidamento del coefficiente di copertura della liquidità conformemente agli articoli 8 e 10 e all’articolo 11, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, secondo il caso. Il modello ha tante righe quanti sono i soggetti che rientrano nell’ambito del consolidamento.
1.2. Istruzioni relative alle specifiche colonne
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Colonna
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Riferimenti giuridici e istruzioni
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0005
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Impresa madre o filiazione
Si indica «Impresa madre» se il soggetto nella riga è:
— l’ente impresa madre nell’UE, la società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
— l’ente impresa madre o l’ente filiazione che deve soddisfare, rispettivamente, il requisito di copertura della liquidità su base consolidata o su base subconsolidata, nel contesto di un unico sottogruppo di liquidità ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 575/2013;
— l’ente in questione che è tenuto a soddisfare il requisito di copertura della liquidità su base subconsolidata ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;
— l’ente centrale nell’UE.
Si indica «Filiazione» nelle altre righe.
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0010
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Nome
Nella colonna 0010 è segnalato il nome di ciascun soggetto nell’ambito del consolidamento.
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0020
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Codice
Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per gli enti e le imprese di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per le altre entità il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore.
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0021
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Tipo di codice
Gli enti identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0020 come «codice LEI» o «codice non-LEI».
Indicare sempre il tipo di codice.
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0022
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Codice nazionale
Gli enti possono inoltre segnalare il codice nazionale quando segnalano il codice LEI come identificativo nella colonna «Codice»;
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0040
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Codice paese
Nella colonna 0020 è segnalato il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese in cui ha sede ciascun soggetto che rientra nell’ambito del consolidamento.
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0050
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Tipo di soggetto
Ai soggetti segnalati nella colonna 0010 è assegnato un tipo di soggetto corrispondente alla sua forma giuridica, come sotto indicato:
«Ente creditizio»;
«Impresa di investimento»;
«Altro».
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
- EULAW_EL -
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