+Articolo 25 1.
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Articolo 25 1.
Nel testare i piani di continuità operativa delle TIC ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2554, le entità finanziarie tengono conto dell’analisi dell’impatto sulle attività aziendali (BIA) dell’entità finanziaria e della valutazione dei rischi informatici di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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