+Articolo 25 1.

Articolo 25 1.

Nel testare i piani di continuità operativa delle TIC ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2554, le entità finanziarie tengono conto dell’analisi dell’impatto sulle attività aziendali (BIA) dell’entità finanziaria e della valutazione dei rischi informatici di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito