+Articolo 26 1.

Articolo 26 1.

Nell’elaborare i piani di risposta e ripristino relativi alle TIC di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2554, le entità finanziarie tengono conto dei risultati dell’analisi dell’impatto sulle attività aziendali (BIA) dell’entità finanziaria. Il piano di risposta e ripristino relativo alle TIC:

a) 

specifica le condizioni che ne determinano l’attivazione o la disattivazione e le eventuali eccezioni per tale attivazione o disattivazione;

b) 

descrive le azioni da intraprendere per garantire la disponibilità, l’integrità, la continuità e il ripristino almeno dei sistemi e dei servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti dell’entità finanziaria;

c) 

è concepito per soddisfare gli obiettivi di ripristino delle operazioni delle entità finanziarie;

d) 

è documentato e reso disponibile al personale coinvolto nell’esecuzione dei piani di risposta e ripristino relativi alle TIC ed è facilmente accessibile in caso di emergenza;

e) 

prevede opzioni di ripristino sia a breve che a lungo termine, compreso il ripristino parziale dei sistemi;

f) 

stabilisce gli obiettivi dei piani di risposta e ripristino relativi alle TIC e le condizioni per dichiarare la proficua esecuzione di tali piani.

Ai fini della lettera d), le entità finanziarie specificano chiaramente ruoli e responsabilità.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito