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+Articolo 26 1. |
Articolo 26 1.Nell’elaborare i piani di risposta e ripristino relativi alle TIC di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2554, le entità finanziarie tengono conto dei risultati dell’analisi dell’impatto sulle attività aziendali (BIA) dell’entità finanziaria. Il piano di risposta e ripristino relativo alle TIC:
a)
specifica le condizioni che ne determinano l’attivazione o la disattivazione e le eventuali eccezioni per tale attivazione o disattivazione;
b)
descrive le azioni da intraprendere per garantire la disponibilità, l’integrità, la continuità e il ripristino almeno dei sistemi e dei servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti dell’entità finanziaria;
c)
è concepito per soddisfare gli obiettivi di ripristino delle operazioni delle entità finanziarie;
d)
è documentato e reso disponibile al personale coinvolto nell’esecuzione dei piani di risposta e ripristino relativi alle TIC ed è facilmente accessibile in caso di emergenza;
e)
prevede opzioni di ripristino sia a breve che a lungo termine, compreso il ripristino parziale dei sistemi;
f)
stabilisce gli obiettivi dei piani di risposta e ripristino relativi alle TIC e le condizioni per dichiarare la proficua esecuzione di tali piani. Ai fini della lettera d), le entità finanziarie specificano chiaramente ruoli e responsabilità. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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