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+Articolo 10 3. |
Articolo 10 3.Per segnalare le informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri conformemente all’articolo 430, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata, le imprese di investimento di gruppi costituiti unicamente da imprese di investimento soggette all’articolo 95 e da imprese di investimento soggette all’articolo 96 o di gruppi costituiti unicamente da imprese di investimento che si avvalgono dell’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 con riferimento all’articolo 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 presentano le seguenti informazioni su base consolidata:
a)
le informazioni specificate all’articolo 5, paragrafi da 1 a 5 e da 8 a 13, e all’articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento con la frequenza stabilita da tali articoli;
b)
le informazioni riguardanti i soggetti inclusi nell’ambito del consolidamento specificate nel modello 6 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 2, con frequenza semestrale. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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