+Articolo 14 2.
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Articolo 14 2.
Per segnalare le informazioni relative alle venti maggiori esposizioni verso clienti e gruppi di clienti connessi ai sensi dell’articolo 394, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata, gli enti soggetti alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 presentano le informazioni specificate nell’allegato VIII, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato IX, con frequenza trimestrale.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
- EULAW_ES -
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