+Articolo 4 1.

Articolo 4 1.

Gli enti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013 iniziano a segnalare le informazioni come enti piccoli e non complessi alla prima data di riferimento per le segnalazioni dopo che tali condizioni sono state soddisfatte. Se non soddisfano più tali condizioni, tali enti interrompono la segnalazione delle informazioni alla prima data di riferimento per le segnalazioni successiva.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
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