+Articolo 15 5.
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Articolo 15 5.
Gli enti per i quali il valore nozionale totale dei derivati di cui all’allegato XI, parte II, punto 8, è superiore a 10 miliardi di EUR segnalano le informazioni di cui all’allegato XI, parte II, punto 13, anche se la loro quota di derivati non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Ai fini del presente paragrafo, non si applicano i criteri di inclusione di cui all’articolo 4, paragrafo 3. Gli enti iniziano a segnalare le informazioni dalla data di riferimento per le segnalazioni successiva a quella in cui hanno superato la soglia.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
- EULAW_FI -
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