+Articolo 19 3.

Articolo 19 3.

Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate come segue:

a) 

gli enti presentano le informazioni specificate nell’allegato XVI, parte A;

b) 

i grandi enti presentano le informazioni specificate nell’allegato XVI, parti B, C ed E;

c) 

gli enti che non sono né grandi enti né enti piccoli e non complessi presentano le informazioni specificate nell’allegato XVI, parti B, C ed E, se il livello di gravame sulle attività dell’ente, calcolato conformemente all’allegato XVII, punto 1.6.9, è pari o superiore al 15 %;

d) 

gli enti segnalano le informazioni specificate nell’allegato XVI, parte D, solo se emettono obbligazioni di cui all’articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).

Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’articolo 4, paragrafo 3.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
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