+Articolo 2 1.

Articolo 2 1.

Gli enti trasmettono alle autorità competenti informazioni sulla situazione in essere alle seguenti date di riferimento per le segnalazioni:

a) 

segnalazioni mensili: ultimo giorno di ogni mese;

b) 

segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;

c) 

segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre;

d) 

segnalazioni annuali: 31 dicembre.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
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