+Articolo 15 6.

Articolo 15 6.

Gli enti sono tenuti a segnalare le informazioni di cui all’allegato XI, parte II, punto 14, se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a) 

il volume dei derivati su crediti di cui all’allegato XI, parte II, punto 9, è superiore a 300 milioni di EUR;

b) 

il volume dei derivati su crediti di cui all’allegato XI, parte II, punto 9, è superiore a 500 milioni di EUR.

Se un ente soddisfa solo la condizione di cui alla lettera a), si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’articolo 4, paragrafo 3. Se soddisfa entrambe le condizioni di cui alla lettera a) e alla lettera b), l’ente inizia a segnalare tali informazioni per la data di riferimento successiva alla data di riferimento per le segnalazioni in cui ha superato la soglia.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
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