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+Articolo 15 6. |
Articolo 15 6.Gli enti sono tenuti a segnalare le informazioni di cui all’allegato XI, parte II, punto 14, se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
a)
il volume dei derivati su crediti di cui all’allegato XI, parte II, punto 9, è superiore a 300 milioni di EUR;
b)
il volume dei derivati su crediti di cui all’allegato XI, parte II, punto 9, è superiore a 500 milioni di EUR. Se un ente soddisfa solo la condizione di cui alla lettera a), si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’articolo 4, paragrafo 3. Se soddisfa entrambe le condizioni di cui alla lettera a) e alla lettera b), l’ente inizia a segnalare tali informazioni per la data di riferimento successiva alla data di riferimento per le segnalazioni in cui ha superato la soglia. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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