+Articolo 23 Entrata in vigore e applicazione

Articolo 23 Entrata in vigore e applicazione

Articolo 23

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 28 giugno 2021.

In deroga al secondo comma del presente articolo, le segnalazioni sul requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per gli enti identificati come G-SII di cui al modello 47 dell’allegato X si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Gli articoli 9 e 10 cessano di applicarsi il 26 giugno 2026.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
  • EULAW_FR -

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