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+Articolo 22 1 |
Articolo 22 11. Gli enti pubblici, la Commissione, la Banca centrale europea e gli organismi dell’Unione cooperano e si assistono reciprocamente ai fini dell’attuazione coerente del presente capo. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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