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+Articolo 22 3 |
Articolo 22 33. Se intende presentare una richiesta di dati a un titolare dei dati stabilito in un altro Stato membro, l’ente pubblico lo notifica preventivamente all’autorità competente designata ai sensi dell’articolo 37 in tale Stato membro. Tale obbligo si applica anche alle richieste presentate dalla Commissione, dalla Banca centrale europea e dagli organismi dell’Unione. La richiesta è esaminata dall’autorità competente dello Stato membro in cui il titolare dei dati è stabilito. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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