9. Si presume che il venditore di contratti intelligenti o, in sua assenza, la persona la cui attività commerciale, imprenditoriale o professionale comporti l’implementazione di contratti intelligenti per altri nel contesto dell’implementazione di un accordo, o parte di esso, di messa a disposizione dei dati che soddisfano le specifiche comuni stabilite da atti di esecuzione di cui al paragrafo 5 o parti di essi sia conforme ai requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 nella misura in cui tali requisiti sono contemplati da tali specifiche comuni o parti di esse.