+Articolo 3 1
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Articolo 3 1
1. Prima di stipulare un accordo contrattuale con un fornitore terzo di servizi TIC, l’entità finanziaria decide se tale fornitore terzo di servizi TIC possa subappaltare un servizio TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti o parti significative di esse. L’entità finanziaria stipula tale accordo contrattuale solo dopo avere accertato il rispetto di tutte le condizioni seguenti:
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a)
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i processi di dovuta diligenza nei confronti del fornitore terzo di servizi TIC garantiscono che quest’ultimo sia in grado di selezionare e valutare le capacità operative e finanziarie dei potenziali subappaltatori di TIC di prestare i servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti o parti significative di esse, anche partecipando, se richiesto dall’entità finanziaria, ai test di resilienza operativa digitale di cui al capo IV del regolamento (UE) 2022/2554;
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b)
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il fornitore terzo di servizi TIC è in grado di individuare tutti i subappaltatori che prestano servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti o parti significative di esse, di notificare e informare l’entità finanziaria di tali subappaltatori nonché di fornire all’entità finanziaria tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione delle condizioni di cui al presente articolo;
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c)
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il fornitore terzo di servizi TIC garantisce che gli accordi contrattuali con i subappaltatori che prestano servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti o parti significative di esse consentano all’entità finanziaria di rispettare i propri obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2022/2554 e dalla legislazione dell’Unione e nazionale applicabile;
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d)
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il subappaltatore concede all’entità finanziaria, alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione gli stessi diritti contrattuali di accesso e di ispezione concessi dal fornitore terzo di servizi TIC;
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e)
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fatta salva la responsabilità finale dell’entità finanziaria di rispettare i propri obblighi giuridici e normativi, il fornitore terzo di servizi TIC stesso possiede sufficienti capacità e competenze nonché adeguate risorse finanziarie, umane e tecniche per monitorare i rischi informatici a livello dei subappaltatori, anche mediante l’applicazione di standard appropriati in materia di sicurezza delle informazioni e predisponendo una struttura organizzativa adeguata, la gestione dei rischi e controlli interni, nonché la segnalazione degli incidenti e le relative risposte;
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f)
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l’entità finanziaria possiede sufficienti capacità e competenze nonché adeguate risorse finanziarie, umane e tecniche per monitorare i rischi informatici relativi al servizio a supporto di funzioni essenziali o importanti o parti significative di esse che è stato subappaltato, anche mediante l’applicazione di standard appropriati in materia di sicurezza delle informazioni e predisponendo una struttura organizzativa adeguata nonché la gestione dei rischi, la risposta agli incidenti, la gestione della continuità operativa e controlli interni;
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g)
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l’entità finanziaria ha valutato l’impatto sulla propria resilienza operativa digitale e solidità finanziaria di un eventuale inadempimento di un subappaltatore che presta servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti o una parte significativa di esse;
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h)
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l’entità finanziaria ha valutato i rischi associati alla località in cui si trovano i potenziali subappaltatori in relazione ai servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti o una parte significativa di esse prestati dal fornitore terzo di servizi TIC;
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i)
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l’entità finanziaria ha valutato i rischi di concentrazione delle TIC a livello di entità conformemente all’articolo 29 del regolamento (UE) 2022/2554;
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j)
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l’entità finanziaria ha valutato l’esistenza di ostacoli all’esercizio dei diritti di audit, ispezione e accesso da parte delle autorità competenti, delle autorità di risoluzione o dell’entità finanziaria, compresi i soggetti da esse designati.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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