+Articolo 4 2
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Articolo 4 2
2. Le entità finanziarie definiscono misure organizzative e procedurali per garantire che:
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a)
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l’accesso alle informazioni relative a qualsiasi TLPT pianificato o in corso sia limitato, in base alla necessità di sapere, al team di controllo, all’organo di gestione, ai soggetti incaricati dello svolgimento dei test, al soggetto che fornisce analisi delle minacce e all’autorità competente per il TLPT;
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b)
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il team di controllo consulti i responsabili dei test prima di coinvolgere qualsiasi membro del blue team in un TLPT;
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c)
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il team di controllo sia informato di qualsiasi rilevamento del TLPT da parte di membri del personale dell’entità finanziaria o dei suoi fornitori terzi di servizi; in caso di escalation della conseguente risposta all’incidente, se necessario, il team di controllo contenga tale escalation;
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d)
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siano presenti disposizioni relative alla segretezza del TLPT, applicabili al personale dell’entità finanziaria, al personale dei fornitori terzi di servizi TIC interessati, ai soggetti incaricati dello svolgimento dei test e al soggetto che fornisce analisi delle minacce;
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e)
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il team di controllo fornisca ai responsabili dei test, su richiesta, tutte le informazioni relative al TLPT;
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f)
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ove possibile, le parti coinvolte nel TLPT facciano riferimento a quest’ultimo utilizzando solo il nome in codice.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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