ALLEGATO II
STRUMENTO FINANZIARIO
A.
Attuazione dello strumento finanziario per progetti in materia di energia sostenibile
1.
Portata dello strumento
Lo strumento finanziario («lo strumento») è utilizzato per lo sviluppo di progetti nel settore del risparmio energetico, dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili e faciliterà il finanziamento degli investimenti in tali settori da parte delle autorità pubbliche locali, regionali e, in casi debitamente giustificati, nazionali. Lo strumento sarà attuato in conformità alle disposizioni sulla delegazione dei compiti di esecuzione del bilancio stabilite nel regolamento finanziario e nelle sue modalità di esecuzione.
Lo strumento verrà utilizzato per finanziare progetti nel settore delle energie sostenibili, soprattutto in ambiente urbano. Ciò comprende, in particolare, progetti concernenti:
a) edifici pubblici e privati che prevedano soluzioni in materia di efficienza energetica e/o di energie rinnovabili, comprese quelle basate sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC);
b) investimenti nella produzione combinata di calore ed elettricità, compresa la microcogenerazione, e nelle reti di teleriscaldamento e/o di teleraffreddamento ad alto rendimento energetico, soprattutto a partire da fonti di energia rinnovabili;
c) fonti energetiche rinnovabili decentralizzate e integrate nel contesto locale nonché la loro integrazione nelle reti elettriche;
d) microgenerazione da fonti energetiche rinnovabili;
e) trasporti urbani puliti a favore di una maggiore efficienza energetica e dell’integrazione delle fonti di energia rinnovabili con un’attenzione particolare ai trasporti pubblici, ai veicoli elettrici e a idrogeno nonché alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
f) infrastrutture locali, comprese un’illuminazione efficiente dell’infrastruttura pubblica esterna, quali l’illuminazione stradale, soluzioni per lo stoccaggio dell’elettricità, contatori e reti elettriche intelligenti che facciano pieno uso delle TIC;
g) l’efficienza energetica e tecnologie in materia di energia rinnovabile aventi un potenziale economico e di innovazione che utilizzino le migliori procedure disponibili.
Lo strumento può altresì essere impiegato per fornire incentivi e assistenza tecnica, come pure per sensibilizzare le autorità locali, regionali e nazionali in modo da garantire un uso ottimale dei fondi strutturali e di coesione, specie quando si tratta di apportare miglioramenti nei settori dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili, nell’edilizia abitativa e in altri tipi di costruzioni. Lo strumento sostiene progetti di investimento che dimostrino di essere economicamente e finanziariamente realizzabili per poter rimborsare i capitali assegnati loro dallo strumento e attrarre investimenti pubblici e privati. Lo strumento può quindi essere impiegato tra l’altro per fornire accantonamenti e l’allocazione di capitali per prestiti, garanzie, partecipazioni e altri prodotti finanziari. Inoltre, fino al 15 % dei finanziamenti di cui all’articolo 21 bis può essere utilizzato per fornire assistenza tecnica alle autorità locali, regionali o nazionali, per l’istituzione dei progetti in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili e la fase iniziale di applicazione della relativa tecnologia.
2.
Sinergie
Nel concedere assistenza finanziaria o tecnica, occorre altresì prestare attenzione alle sinergie con altre risorse finanziarie disponibili negli Stati membri, quali i fondi strutturali e di coesione e lo strumento ELENA, al fine di evitare sovrapposizioni con altri strumenti finanziari.
3.
Beneficiari
A beneficiare dello strumento saranno autorità pubbliche, di preferenza a livello locale e regionale, ed enti pubblici o privati che operino per conto di dette autorità.
B.
Cooperazione con gli intermediari finanziari
1.
Selezione e requisiti generali, compresi i costi
Lo strumento è istituito in cooperazione con uno o più intermediari finanziari ed è aperto alla partecipazione di opportuni investitori. In conformità alle disposizioni e ai criteri definiti nel presente allegato, la selezione degli intermediari finanziari è effettuata sulla base della loro comprovata capacità di usare i fondi nel modo più efficiente ed efficace.
La Commissione garantisce che l’importo totale dei costi generali legati all’istituzione e all’attuazione dello strumento finanziario, comprese le spese di gestione e altre spese ammissibili imputate dagli intermediari finanziari, rimanga quanto più limitato possibile, in linea con la migliore pratica per analoghi strumenti e salvaguardando comunque la necessaria qualità dello strumento.
Il contributo dell’Unione allo strumento è attuato dalla Commissione conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 53 e 54 del regolamento finanziario.
Gli intermediari finanziari si attengono agli obblighi specifici in materia di delegazione dei compiti di esecuzione del bilancio stabiliti nel regolamento finanziario e nelle sue modalità di esecuzione, specie per quanto riguarda le norme di aggiudicazione degli appalti, il controllo esterno, la contabilità e la revisione contabile. Gli intermediari finanziari si vedono finanziare unicamente le spese di gestione o i costi legati all’istituzione e all’attuazione dello strumento finanziario.
I dettagli sulle modalità di istituzione e le condizioni quadro dello strumento, compresi il monitoraggio e il controllo, sono definiti in uno o più accordi tra la Commissione e gli intermediari finanziari.
2.
Disponibilità delle informazioni
Lo strumento mette a disposizione online tutte le informazioni sulla gestione del programma che siano rilevanti per le parti interessate. Ciò comprende, in particolare, le procedure di domanda, le informazioni sulle migliori pratiche e una rassegna dei progetti e delle relazioni.
C.
Condizioni di finanziamento e di ammissibilità e criteri di selezione
1.
Portata del finanziamento
In conformità del presente allegato, lo strumento si limiterà al finanziamento:
a) di progetti di investimento che hanno un impatto rapido, quantificabile e sostanziale sulla ripresa economica nell’Unione, sul miglioramento della sicurezza energetica e sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra; e
b) dell’assistenza tecnica per progetti in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili.
2.
Fattori da tenere in considerazione
Per quanto riguarda la selezione dei progetti, particolare attenzione è prestata all’equilibrio geografico.
Per quanto riguarda il finanziamento dei progetti di investimento si presterà la debita attenzione alla creazione di un potente effetto leva tra i fondi dell’Unione e il totale degli investimenti mobilitati in modo da incrementare significativamente gli investimenti in tutta l’Unione. Tuttavia, l’effetto leva per i singoli progetti d’investimento può variare, a seconda di una serie di fattori quali la dimensione reale e il tipo di un progetto e le condizioni locali, tra cui le dimensioni e la capacità finanziaria del beneficiario.
3.
Condizioni per l’accesso delle autorità pubbliche al finanziamento in base allo strumento
Le autorità pubbliche che richiedono un finanziamento per progetti di investimento o l’assistenza tecnica ai progetti in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili e soddisfano le seguenti condizioni:
a) sono politicamente impegnate nella lotta contro i cambiamenti climatici o si apprestano a farlo, compresi eventualmente obiettivi concreti, ad esempio in relazione all’incremento dell’efficienza energetica e/o all’uso di energia da fonti rinnovabili;
b) stanno operando verso l’elaborazione di strategie pluriennali per la mitigazione dei cambiamenti climatici e, se del caso, per il raggiungimento dei loro obiettivi o stanno partecipando ad una strategia pluriennale a livello locale, regionale o nazionale per mitigare i cambiamenti climatici;
c) accettano di rendere conto pubblicamente dei progressi compiuti nel quadro della loro strategia globale.
4.
Ammissibilità e criteri di selezione dei progetti di investimento finanziati a titolo dello strumento
I progetti di investimento finanziati a titolo dello strumento dovranno rispettare i seguenti criteri di ammissibilità e di selezione:
a) la solidità ed adeguatezza tecnica dell’impostazione;
b) la solidità e l’efficacia dei costi del finanziamento durante tutta la fase di investimento dell’azione;
c) l’equilibrio geografico di tutti i progetti contemplati dal presente regolamento;
d) il grado di maturità, definito come il raggiungimento della fase d’investimento e il sostenimento, il prima possibile, di spese sostanziali in conto capitale;
e) la misura in cui il mancato accesso ai finanziamenti ritarda l’attuazione dell’azione;
f) la misura in cui il finanziamento a titolo dello strumento stimolerà i finanziamenti pubblici e privati;
g) la possibilità di quantificare l’impatto socioeconomico;
h) la possibilità di quantificare l’impatto ambientale.
5.
Ammissibilità e criteri di selezione dei progetti di assistenza tecnica finanziati a titolo dello strumento
L’assistenza tecnica per i progetti finanziati a titolo dello strumento devono soddisfare i criteri di ammissibilità e di selezione di cui al punto 4, lettere a), c), e), f) e g).
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