+REGOLAMENTO (UE) 2016/867 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 18 maggio 2016 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13)
---+Preamble: 1
---+Articolo 1 Definizioni
------+Articolo 1 1)
------+Articolo 1 2)
------+Articolo 1 3)
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------+Articolo 1 22)
------+Articolo 1 23)
------+Articolo 1 24)
------+Articolo 1 25)
------+Articolo 1 26)
---+Articolo 2 Fasi di attuazione e prima segnalazione
------+Articolo 2 1
------+Articolo 2 2
------+Articolo 2 3
---+Articolo 3 Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione
------+Articolo 3 1
------+Articolo 3 2
------+Articolo 3 3
---+Articolo 4 Obblighi di segnalazione statistica
------+Articolo 4 1
------+Articolo 4 2
---+Articolo 5 Soglia di segnalazione
------+Articolo 5 1
------+Articolo 5 2
---+Articolo 6 Obblighi di segnalazione statistica su base individuale
------+Articolo 6 1
------+Articolo 6 2
------+Articolo 6 3
------+Articolo 6 4
---+Articolo 7 Obblighi di segnalazione statistica specifici
---+Articolo 8 Obblighi generali per la segnalazione rafforzata
------+Articolo 8 1
------+Articolo 8 2
------+Articolo 8 3
------+Articolo 8 4
------+Articolo 8 5
------+Articolo 8 6
---+Articolo 9 Identificazione delle controparti
------+Articolo 9 1
------+Articolo 9 2
---+Articolo 10 Accesso ai dati sul credito e loro utilizzo
------+Articolo 10 1
------+Articolo 10 2
---+Articolo 11 Flusso di ritorno ai soggetti dichiaranti
------+Articolo 11 1
------+Articolo 11 2
------+Articolo 11 3
------+Articolo 11 4
------+Articolo 11 5
---+Articolo 12 Accesso da parte di entità giuridiche
------+Articolo 12 1
------+Articolo 12 2
---+Articolo 13 Tempestività
------+Articolo 13 1
------+Articolo 13 2
------+Articolo 13 3
------+Articolo 13 4
------+Articolo 13 5
------+Articolo 13 6
------+Articolo 13 7
------+Articolo 13 8
---+Articolo 14 Requisiti minimi comuni e disposizioni nazionali in materia di segnalazione
------+Articolo 14 1
------+Articolo 14 2
------+Articolo 14 3
---+Articolo 15 Fusioni, scissioni e riorganizzazioni
------+Articolo 15 1
------+Articolo 15 2
---+Articolo 16 Deroghe e frequenza di segnalazione ridotta
------+Articolo 16 1
------+Articolo 16 2
------+Articolo 16 3
------+Articolo 16 4
---+Articolo 17 Verifica e raccolta obbligatoria e requisiti minimi di qualità
---+Articolo 18 Sanzioni
---+Articolo 19 Disposizioni transitorie
---+Articolo 20 Procedura semplificata di modifica
---+Articolo 21 Disposizioni finali
---+ALLEGATO I
------+1. Dati di riferimento della controparte
---------+1.1. Il livello di granularità per i dati di riferimento della controparte è la controparte. Ogni …
---------+1.2. Ogni identificativo della controparte deve essere unico per ogni controparte segnalata dallo …
---------+1.3. Le controparti da registrare sono tutte le unità istituzionali che sono entità giuridiche o ne …
---------+1.4. L'informazione richiesta per ogni tipo di controparte è indicata nell'allegato III.
---------+1.5. I dati della controparte descrivono le caratteristiche della controparte.
---------+1.6. Nel caso di persone fisiche associate a strumenti segnalati a AnaCredit, non si deve segnalare …
---------+1.7. Le registrazioni devono essere segnalate non oltre la trasmissione mensile dei dati sul …
------+2. Dati sullo strumento
---------+2.1. Il livello di granularità per i dati sullo strumento è lo strumento. Ogni registrazione è …
---------+2.2. Ogni identificativo del contratto deve essere unico per ogni contratto che genera rischio di …
---------+2.3. I dati sullo strumento registrano qualsiasi strumento esistente in base a un contratto tra …
---------+2.4. I dati dello strumento descrivono le caratteristiche dello strumento, che cambiano raramente …
---------+2.5. Le registrazioni devono essere segnalate non oltre la trasmissione mensile dei dati sul …
------+3. Dati finanziari
---------+3.1. Il livello di granularità per i dati finanziari è lo strumento. Ogni registrazione è …
---------+3.2. I dati finanziari descrivono l'andamento finanziario dello strumento.
---------+3.3. Ogni importo utilizzato di uno strumento deve essere registrato nell'attributo dei dati …
---------+3.4. Le registrazioni devono essere segnalate su base mensile.
------+4. Dati controparte-strumento
---------+4.1. Il livello di granularità per i dati controparte-strumento è la combinazione …
---------+4.2. I dati controparte-strumento descrivono il ruolo di tutte le controparti per ogni strumento.
---------+4.3. Nel caso di persone fisiche associate a strumenti segnalati a AnaCredit, non si deve segnalare …
---------+4.4. Le registrazioni devono essere segnalate non oltre la trasmissione mensile dei dati sul …
------+5. Dati sulle responsabilità solidali
---------+5.1. Il livello di granularità per i dati sulle responsabilità solidali è la combinazione …
---------+5.2. Tali dati registrano l'importo della responsabilità solidale per lo strumento per ogni …
---------+5.3. Nel caso di persone fisiche associate a strumenti segnalati a AnaCredit, non si deve segnalare …
---------+5.4. Le registrazioni devono essere segnalate su base mensile.
------+6. Dati contabili
---------+6.1. Il livello di granularità per i dati contabili è lo strumento. Ogni registrazione è …
---------+6.2. Tali dati descrivono l'andamento dello strumento in conformità dei principi contabili …
---------+6.3. Le registrazioni devono essere segnalate su base trimestrale.
------+7. Dati sulla protezione ricevuta
---------+7.1. Il livello di granularità per i dati sulla protezione ricevuta è la protezione ricevuta. Ogni …
---------+7.2. I soggetti dichiaranti dovrebbero segnalare ogni protezione ricevuta come garanzia per il …
---------+7.3. Tali dati descrivono la protezione ricevuta.
---------+7.4. Le registrazioni devono essere segnalate non oltre la trasmissione mensile dei dati sul …
------+8. Dati relativi a strumento-protezione ricevuta
---------+8.1. Il livello di granularità per i dati relativi a strumento-protezione ricevuta è la …
---------+8.2. Tali dati descrivono tutta la protezione ricevuta in relazione allo strumento che la …
---------+8.3. Le registrazioni devono essere segnalate su base mensile.
------+9. Dati sul rischio di controparte
---------+9.1. Il livello di granularità per i dati sul rischio di controparte è la controparte. Ogni …
---------+9.2. I dati consentono la valutazione del rischio di credito della controparte.
---------+9.3. Tali informazioni sono necessarie solo per i debitori e i fornitori di protezione.
---------+9.4. Nel caso di persone fisiche associate a strumenti segnalati a AnaCredit, non si deve segnalare …
---------+9.5. Le registrazioni devono essere segnalate su base mensile.
---------+9.6. La BCN competente può decidere di raccogliere i dati sul rischio di controparte su base …
------+10. Dati sul default della controparte
---------+10.1. Il livello di granularità per i dati sul default della controparte è la controparte. Ogni …
---------+10.2. Questi dati consentono la tempestiva identificazione delle controparti in default.
---------+10.3. Tali informazioni sono necessarie solo per i debitori e i fornitori di protezione.
---------+10.4. Nel caso di persone fisiche associate a strumenti segnalati a AnaCredit, non si deve …
---------+10.5. Le registrazioni devono essere segnalate su base mensile.
---+ALLEGATO II
------+1. Operatori monitorati non residenti in uno Stato membro dichiarante
------+2. Operatori monitorati non soggetti ai requisiti in materia di fondi propri
------+3. Strumenti integralmente eliminati contabilmente che risultano gestiti
------+4. Strumenti originati prima del 1 o settembre 2018
---+ALLEGATO III
---+ALLEGATO IV
---+ALLEGATO V
------+1. Requisiti comuni in materia di trasmissione: a) le segnalazioni devono essere tempestive ed …
------+2. Requisiti minimi in materia di accuratezza: a) le informazioni statistiche devono essere …
------+3. Requisiti minimi in materia di conformità concettuale: a) le informazioni statistiche devono …
------+4. Requisiti minimi in materia di revisioni: La politica e le procedure di revisione fissate dalla …
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REGOLAMENTO (UE) 2016/867 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 18 maggio 2016 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13)

REGOLAMENTO (UE) 2016/867 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 maggio 2016

sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13)

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Preamble: 1

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafi 2 e 5,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1 e 34.1,

visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

visto il parere della Commissione europea (2),

considerando quanto segue:

(1)

I dati granulari sul credito e sul rischio di credito (di seguito, «i dati sul credito») includono informazioni dettagliate e individuali su strumenti che sono fonte di rischio di credito per istituti di deposito, società finanziarie diverse dagli istituti di deposito o società veicolo per la gestione delle attività, soggetti che sono tutti attivi nell'erogazione di credito su scala significativa. Tali informazioni dettagliate sono necessarie per lo svolgimento dei compiti dell'Eurosistema, del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e del Comitato europeo per il rischio sistemico, compiti che includono l'analisi della politica monetaria e le operazioni di politica monetaria, la gestione dei rischi, la sorveglianza in materia di stabilità finanziaria e la politica e la ricerca in ambito macroprudenziale. I dati saranno utili anche ai fini di vigilanza bancaria nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU).

(2)

L'articolo 5.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «lo Statuto del SEBC») specifica che, al fine di assolvere i compiti del SEBC, la Banca centrale europea (BCE), assistita dalle banche centrali nazionali (BCN) del SEBC, raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici. L'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 2533/98 impone alla BCE di precisare quali siano gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell'ambito delle categorie di operatori soggetti ad obblighi di segnalazione e le conferisce la facoltà di esentare, parzialmente o totalmente, determinate categorie di soggetti dichiaranti dagli obblighi di segnalazione statistica.

(3)

I dati sul credito contribuiranno in misura sostanziale a migliorare le statistiche del SEBC esistenti e a svilupparne di nuove, nella misura in cui forniscono disaggregazioni e dettagli importanti che non sono disponibili dalle fonti di dati attualmente utilizzate, come informazioni sulla struttura e i modelli di rischio del credito concesso dal settore finanziario. Per esempio, i dati sul credito contribuiranno in maniera significativa a migliorare la qualità delle statistiche su: a) i prestiti secondo la dimensione delle imprese, una caratteristica essenziale per valutare e monitorare l'erogazione del credito a piccole e medie imprese; b) le linee di credito suddivise per settore di controparte; c) i prestiti alle società non finanziarie suddivisi per attività economica; d) i prestiti garantiti da beni immobili, ed e) i prestiti transfrontalieri e i redditi connessi come parte delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

(4)

La disponibilità di dati sul credito migliorerà la fruibilità delle informazioni attualmente raccolte, a livello micro, sulle statistiche relative alle emissioni e alla disponibilità di titoli, e contribuirà al monitoraggio e al rafforzamento dell'integrazione e della stabilità finanziaria nell'Unione. Infine, i dati sul credito relativi alle filiali residenti al di fuori dell'area dell'euro e le cui sedi principali risiedono in uno Stato membro dichiarante sono importanti per l'assolvimento dei compiti del SEBC, in particolare per quanto riguarda l'analisi della politica monetaria e la stabilità finanziaria. Inoltre, i dati possono supportare i compiti di vigilanza macroprudenziale come le analisi sulla stabilità finanziaria, le valutazioni dei rischi e le prove di stress. Il paragrafo 1, lettera d) e il paragrafo 4 bis dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98 ora permettono in modo specifico l'utilizzo dei dati statistici raccolti ai sensi dell'articolo 5 dello statuto del SEBC a fini di vigilanza.

(5)

Un insieme completo di dati sul credito, armonizzati e analitici, dovrebbe minimizzare l'onere di segnalazione migliorando la stabilità degli obblighi di segnalazione nel tempo. Ciò è importante perché l'introduzione di modifiche nei sistemi altamente automatizzati per l'elaborazione di dati dei soggetti dichiaranti può essere molto costosa. L'insieme armonizzato di dati sul credito fornirà maggiori dettagli, riducendo così al minimo la necessità di presentare richieste aggiuntive ai soggetti dichiaranti.

(6)

La decisione BCE/2014/6 (3) istituisce la procedura per elaborare un quadro a lungo termine per la raccolta di dati granulari sul credito basato su obblighi armonizzati di segnalazione statistica alla BCE. Essa mira all'introduzione di: (a) set nazionali di dati granulari sul credito gestiti da tutte le BCN dell'Eurosistema in conformità a requisiti minimi comuni, e (b) una banca dati comune relativa a dati granulari analitici sul credito (di seguito, «AnaCredit») condivisa tra i membri dell'Eurosistema e comprensiva di dati in entrata da tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

(7)

La raccomandazione BCE/2014/7 (4) invita le BCN degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, ma che si preparano a partecipare al quadro a lungo termine, ad applicare le disposizioni della decisione BCE/2014/6. L'utilizzo di AnaCredit dovrebbe essere aperto, su base volontaria, agli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro, in particolare a quelli partecipanti all'MVU, al fine di estenderne la portata geografica e di dati ed accrescere il livello di armonizzazione nell'Unione.

(8)

Mentre le misure preparatorie ai sensi della decisione BCE/2014/6 miravano a definire «un nucleo centrale di serie armonizzate di dati granulari sul credito che le BCN sono tenute a fornire alla BCE nel lungo termine», i risultati della procedura di valutazione dei costi e dei benefici hanno evidenziato dei requisiti utente molto rigorosi, sottolineando la necessità di avere non soltanto un «nucleo centrale di serie di dati», ma anche un elenco completo degli attributi e delle misure dei dati che caratterizzano gli strumenti che generano rischio di credito per gli operatori soggetti ad obblighi di segnalazione. In aggiunta, la migliore armonizzazione che ne consegue dovrebbe aumentare la comparabilità dei dati tra i paesi e gli enti, assicurando in tal modo una accresciuta qualità dei dati per l'analisi.

(9)

AnaCredit mira a fornire, congiuntamente ad altri quadri statistici che raccolgono informazioni granulari, una visione analitica del rischio di credito dei soggetti dichiaranti, indipendentemente dallo strumento finanziario, dalla tipologia dell'esposizione o dalla classificazione contabile. A tale proposito, gli obblighi del presente regolamento sono diretti ad assicurare che i soggetti dichiaranti segnalino alle BCN un insieme comune di informazioni armonizzate.

(10)

AnaCredit dovrebbe essere istituito in fasi, in quanto la significativa eterogeneità tra i Paesi partecipanti nelle modalità attuali di raccolta dei dati sul credito può essere armonizzata solo in modo graduale. Questo approccio articolato in fasi tiene conto inoltre del tempo necessario ai soggetti dichiaranti per adeguarsi ai vari obblighi in materia di dati. Nel complesso, l'ambito di applicazione e i contenuti dei dati da raccogliere nel corso delle varie fasi dovrebbero essere definiti al più presto in modo da consentire ai soggetti dichiaranti di prepararsi all'utilizzo di una serie armonizzata di concetti e definizioni. Pertanto, il Consiglio direttivo assumerà le proprie decisioni rispetto a ogni fase successiva con almeno due anni di anticipo rispetto all'attuazione. Al fine di minimizzare i costi e il carico di lavoro per i soggetti dichiaranti, si esaminerà la possibilità di fornire informazioni relative ai prestiti immobiliari sulla base di tecniche di campionamento in una fase successiva.

(11)

Mentre uno degli obiettivi principali a lungo termine di AnaCredit è quello di armonizzare gli obblighi di segnalazione e le prassi di attuazione, l'eterogeneità delle prassi attuali di raccolta dei dati richiede il mantenimento del potere discrezionale delle BCN in alcuni ambiti, per esempio con riguardo alle decisioni delle BCN sulle deroghe per i soggetti dichiaranti residenti di piccole dimensioni. Tali ambiti nei quali le BCN possono esercitare un potere discrezionale dovrebbero essere riesaminati a ogni fase futura al fine di determinare se si possa conseguire una ulteriore armonizzazione tra i paesi partecipanti.

(12)

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, la prima fase di segnalazione con AnaCredit dovrebbe includere il credito erogato da enti creditizi alle entità giuridiche. Gli istituti di deposito diversi dagli enti creditizi, le società veicolo per la gestione delle attività e le altre società finanziarie, che sono tutti operativi nell'erogazione di credito, nonché le filiazioni straniere di tali entità possono essere incluse tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione in una fase successiva. Per quanto riguarda gli strumenti, l'ambito della segnalazione granulare può essere estesa a derivati, altri conti attivi, esposizioni fuori bilancio (come garanzie finanziarie) e credito concesso a soggetti diversi dalle persone fisiche, comprese le imprese individuali. Nessun dato personale, come definito dalle norme applicabili in materia di protezione dei dati, dovrebbe essere raccolto nella prima fase, anche per i crediti con più debitori che coinvolgono come debitori delle persone fisiche o quando le persone fisiche sono associate a strumenti segnalati ad AnaCredit. Se l'ambito di segnalazione dovesse essere esteso per includere tali dati personali in fasi successive, la tutela dei diritti delle persone fisiche con riguardo alla raccolta e al trattamento dei loro dati personali dovrebbe essere garantita. Le fasi successive possono inoltre includere obblighi di segnalazione su base consolidata. Ogni ampliamento degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione dovrebbe tener conto della facoltà delle BCN di concedere deroghe ai soggetti dichiaranti di piccole dimensioni e dovrebbe essere adottato almeno due prima della sua introduzione, al fine di concedere un tempo sufficiente per l'attuazione da parte dei soggetti dichiaranti e delle BCN.

(13)

In preparazione alle fasi future, un ampliamento degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione, nonché l'introduzione di obblighi di segnalazione aggiuntivi, dovrebbe basarsi su un'analisi del Comitato per le statistiche del SEBC (di seguito, il «CST») che tenga conto delle esigenze degli utilizzatori, dei costi stimati dei soggetti dichiaranti e delle BCN, degli sviluppi di mercato e dell'esperienza acquisita nella preparazione della prima fase.

(14)

Gli obblighi di segnalazione dei dati sul credito dovrebbero essere definiti tenendo in considerazione il principio di proporzionalità, per evitare di imporre un onere di segnalazione indebito, in particolare ai soggetti dichiaranti di piccole dimensioni con una limitata esposizione creditizia complessiva. Per la stessa ragione, le BCN dovrebbero avere la facoltà di concedere deroghe ai soggetti dichiaranti di piccole dimensioni.

(15)

Al fine di assicurare l'efficienza della segnalazione e una adeguata interoperabilità con altri quadri di segnalazione esistenti o nuovi, le BCN dovrebbero essere autorizzate a raccogliere l'informazione da trasmettere alla BCE nel più ampio quadro di segnalazione nazionale e di estendere la segnalazione dei dati sul credito oltre l'ambito di applicazione del presente regolamento, per perseguire le proprie finalità istituzionali, in conformità alla pertinente normativa nazionale.

(16)

Al fine di contribuire ad AnaCredit, le BCN dovrebbero essere autorizzate a utilizzare le proprie banche dati, i dati trasmessi dai soggetti dichiaranti e ogni altra fonte, comprese le banche dati di riferimento rilevanti. Le BCN dovrebbero avere il potere discrezionale di decidere se istituire meccanismi di cooperazione con gli istituti nazionali di statistica (INS) o le autorità nazionali competenti (ANC) per la vigilanza su soggetti dichiaranti o ogni altra autorità nazionale, purché i dati forniti rispondano agli standard di qualità stabiliti nel presente regolamento. A causa della differente natura dei meccanismi nazionali attualmente in vigore, e al fine di minimizzare l'onere di segnalazione ai sensi del presente regolamento, si incoraggia una collaborazione efficiente ed efficace con gli INS, le ANC e altre autorità nazionali.

(17)

Il quadro per la raccolta dei dati sul credito dovrebbe essere istituito con la finalità di assicurare la interoperabilità con le centrali dei rischi e altri set rilevanti di dati sul credito istituiti da organismi del settore pubblico, comprese le banche dati relative alle statistiche sui titoli e il Register of Institutions and Affiliates Database del SEBC.

(18)

Le BCN dovrebbero essere autorizzate a utilizzare un insieme di dati analitici granulari sul credito, che sono condivisi e pluriuso, per creare flussi di ritorno (feedback loops) con i soggetti dichiaranti o per arricchire i flussi di ritorno esistenti e altri servizi informativi dalle centrali dei rischi ai soggetti dichiaranti. Tali flussi di ritorno accresceranno il contributo del SEBC alla stabilità del sistema finanziario, in linea con il suo mandato istituzionale ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. I flussi di ritorno forniranno ai soggetti dichiaranti una base più estesa per le loro valutazioni sul merito di credito, in particolare per quanto riguarda i debitori transfrontalieri, e consentiranno l'armonizzazione delle definizioni e degli attributi dei dati per tutte le loro pratiche di prestito. Essi miglioreranno la gestione del rischio di credito degli enti creditizi e degli altri prestatori. In particolare, essi forniranno un supporto agli enti creditizi per evitare una dipendenza indebita sui rating di credito esterni per la valutazione del merito creditizio. Un flusso di ritorno dovrebbe adeguarsi alle migliori prassi e garantire standard minimi di qualità dei dati. Il sottoinsieme dei dati analitici sul credito che può essere condiviso tra le BCN, ai fini dei flussi di ritorno, dovrebbe essere definito tenendo in considerazione il livello di riservatezza specifico degli attributi dei dati interessati e i relativi obblighi di tutela della riservatezza, come pure il tempo necessario per l'attuazione. Ulteriori dettagli sul campo d'applicazione e l'attuazione dei flussi di ritorno possono essere stabiliti in un atto giuridico separato e le BCN possono stipulare protocolli d'intesa, sulla base delle normative applicabili, in merito alla rispettiva cooperazione in materia di flussi di ritorno. Mentre alcune BCN che gestiscono centrali dei rischi condividono già tra di loro su base bilaterale dati granulari sul credito e sul rischio creditizio di tipo transfrontaliero (5), altre possono avere bisogno, per motivi giuridici, di un certo periodo di tempo per attuare la condivisione transfrontaliera di informazioni al fine di trasmettere tali dati alle istituzioni finanziarie da cui ricevono segnalazioni. L'istituzione e l'attuazione dei flussi di ritorno dovrebbe tenere conto delle disposizioni normative nazionali sul trattamento di informazioni statistiche riservate.

(19)

Ai fini del presente regolamento dovrebbero applicarsi le norme per la protezione e l'utilizzo delle informazioni statistiche riservate stabilite negli articoli da 8 a 8 quater del regolamento (CE) n. 2533/98.

(20)

L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98 prevede che la BCE abbia il potere di irrogare sanzioni in capo ai soggetti dichiaranti che non adempiano agli obblighi di segnalazione statistica definiti o imposti da regolamenti o decisioni della BCE. Tale potere sanzionatorio è indipendente dal diritto delle BCN di sanzionare i soggetti dichiaranti che non rispettano gli obblighi di segnalazione statistica o di altro tipo a essi applicabili nell'ambito del rispettivo quadro giuridico nazionale.

(21)

É necessario stabilire una procedura per apportare modifiche di natura tecnica agli allegati del presente regolamento in maniera efficace, a condizione che la portata di tali modifiche non sia tale da mutare il sottostante quadro di riferimento concettuale, né da incidere sull'onere segnaletico dei soggetti dichiaranti negli Stati membri. Tale procedura deve permettere di tener conto del parere del Comitato per le statistiche del SEBC.

(22)

L'articolo 5 dello statuto del SEBC, insieme all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, implica un obbligo di predisporre ed attuare, a livello nazionale, tutte le misure che gli Stati membri la cui moneta non è l'euro considerino appropriate: a) per procedere alla raccolta delle informazioni statistiche necessarie all'assolvimento degli obblighi di segnalazione statistica della BCE; e b) per realizzare tempestivamente i preparativi in campo statistico necessari affinché tali Stati membri diventino Stati membri la cui moneta è l'euro.

(23)

Il presente regolamento si dovrebbe applicare senza pregiudizio della raccolta dei dati sul credito ai sensi del quadro normativo del MVU,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 maggio 2016.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

Articolo 2 Fasi di attuazione e prima segnalazione
Articolo 3 Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione
Articolo 4 Obblighi di segnalazione statistica
Articolo 5 Soglia di segnalazione
Articolo 6 Obblighi di segnalazione statistica su base individuale
Articolo 7 Obblighi di segnalazione statistica specifici

Articolo 7

Obblighi di segnalazione statistica specifici

Gli obblighi di segnalazione statistica definiti all'articolo 6 sono ridotti con riguardo ai dati sul credito che soddisfino gli specifici criteri stabiliti nell'allegato II.

Articolo 8 Obblighi generali per la segnalazione rafforzata
Articolo 9 Identificazione delle controparti
Articolo 10 Accesso ai dati sul credito e loro utilizzo
Articolo 11 Flusso di ritorno ai soggetti dichiaranti
Articolo 12 Accesso da parte di entità giuridiche
Articolo 13 Tempestività
Articolo 14 Requisiti minimi comuni e disposizioni nazionali in materia di segnalazione
Articolo 15 Fusioni, scissioni e riorganizzazioni
Articolo 16 Deroghe e frequenza di segnalazione ridotta
Articolo 17 Verifica e raccolta obbligatoria e requisiti minimi di qualità

Articolo 17

Verifica e raccolta obbligatoria e requisiti minimi di qualità

Le BCN svolgono la verifica e, nella misura necessaria, effettuano la raccolta obbligatoria delle informazioni che i soggetti dichiaranti devono fornire ai sensi del presente regolamento, fatto salvo il diritto della BCE di esercitare essa stessa tali diritti. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un soggetto dichiarante non soddisfa i requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e di revisione specificati nell'allegato V.

Articolo 18 Sanzioni

Articolo 18

Sanzioni

La BCE può irrogare sanzioni ai soggetti dichiaranti che non adempiano agli obblighi di segnalazione di cui al presente regolamento, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98. I soggetti dichiaranti non sono soggetti a sanzioni nella misura in cui dimostrino che la segnalazione delle informazioni richieste è impedita dalla legislazione nazionale di un paese in cui risiede la filiale con riguardo alla quale sono tenuti a segnalare le informazioni. Il potere della BCE di imporre sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di segnalazione di cui al presente regolamento è indipendente dal diritto di una BCN di sanzionare, in conformità alla sua legislazione nazionale, il mancato rispetto degli obblighi di segnalazione statistica o di altro tipo che applicabili ai soggetti dichiaranti a norma del rispettivo quadro normativo nazionale in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 19 Disposizioni transitorie

Articolo 19

Disposizioni transitorie

Le BCN possono posticipare la prima trasmissione alla BCE di dati sul credito relativi alle date di riferimento per la segnalazione anteriori al 1o febbraio 2019, purché trasmettano tali dati alla BCE non oltre il 31 marzo 2019.

Articolo 20 Procedura semplificata di modifica

Articolo 20

Procedura semplificata di modifica

Tenuto conto del parere del CST, il Comitato esecutivo ha la facoltà di apportare modifiche di natura tecnica agli allegati al presente regolamento, purché tali modifiche non alterino il quadro di riferimento concettuale sottostante né incidano sull'onere di segnalazione dei soggetti dichiaranti. Il Comitato esecutivo informa senza indugio il Consiglio direttivo di tali modifiche.

Articolo 21 Disposizioni finali

Articolo 21

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica a decorrere dal 31 dicembre 2017.


(1)   GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  Parere della Commissione del 7 agosto 2015 sul progetto di regolamento della Banca centrale europea sulla raccolta di dati granulari sul credito e di dati sul rischio creditizio (GU C 261 dell'8.8.2015, pag. 1).

(3)  Decisione BCE/2014/6, del 24 febbraio 2014, relativa all'organizzazione delle misure preparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali (GU L 104 dell'8.4.2014, pag. 72).

(4)  Raccomandazione della Banca centrale europea, del 24 febbraio 2014, relativa all'organizzazione delle misure preparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali (BCE/2014/7) (GU C 103 dell'8.4.2014, pag. 1).

(5)  Protocollo d'intesa sullo scambio di informazioni tra centrali dei rischi nazionali al fine della trasmissione alle istituzioni segnalanti (Memorandum of Understanding on the Exchange of Information among national central credit registers for the purpose of passing it on to reporting institutions). Disponibile sul sito della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu

(6)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(7)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(8)  Disponibile sul sito Internet dell'International Organisation for Standardisation (ISO) all'indirizzo www.iso.org

(9)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(10)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea del 24 settembre 2013 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

ALLEGATO I

ALLEGATO I

ALLEGATO II

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ALLEGATO III

Dati di riferimento della controparte

Le tabelle 2 e 3 specificano gli obblighi di segnalazione per ogni attributo dei dati nei dati di riferimento della controparte, come descritti nel modello 1 dell'allegato I.

La tabella 2 specifica gli obblighi per le controparti residenti in uno Stato membro dichiarante mentre la tabella 3 specifica gli obblighi per le controparti non residenti in uno Stato membro dichiarante.

Si utilizza la seguente classificazione degli obblighi:

a)   N: fatti salvi accordi individuali, le BCN competenti possono decidere di non raccogliere questa informazione da singoli soggetti dichiaranti;

b)   X: informazione di cui non è imposta la segnalazione.

Ove non sia fornita una classificazione, l'informazione deve essere segnalata.

Se i dati sono ricompresi in più di una descrizione nelle tabelle 2 o 3, si applica l'obbligo di segnalazione più oneroso.

Tabella 2

Obblighi di segnalazione specifici dei dati di riferimento della controparte per le controparti residenti in uno Stato membro dichiarante

 

1.

Soggetto dichiarante

2.

Operatore monitorato

3.

Creditore

4.

Debitore — Tutti gli strumenti originati prima del 1o settembre 2018

5.

Debitore — Almeno uno strumento originato a partire del 1o settembre 2018

6.

Fornitore della protezione

7.

Sede centrale d'impresa

8.

Impresa madre diretta

9.

Impresa madre apicale

10.

Cedente (Originator)

11.

Gestore (Servicer)

Dati di riferimento della controparte

Identificativo della controparte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificativo dell'entità giuridica (LEI)

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Identificativo nazionale

N

N

N

 

 

N

N

N

N

N

N

Identificativo della sede centrale d'impresa

X

X

X

N

 

N

X

X

X

X

X

Identificativo dell'impresa madre diretta

X

X

X

N

 

N

X

X

X

X

X

Identificativo dell'impresa madre apicale

X

X

X

N

 

N

X

X

X

X

X

Nome

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indirizzo: via

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Indirizzo: città/località

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Indirizzo: contea/suddivisione amministrativa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Indirizzo: codice di avviamento postale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Indirizzo: paese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Forma giuridica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Settore istituzionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Attività economica

X

X

 

 

 

N

 

 

N

N

N

Stato dei procedimenti legali

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Data d'inizio dei procedimenti legali

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Dimensione dell'impresa

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Data della dimensione dell'impresa

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Numero dei dipendenti

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

X

Totale di bilancio

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

X

Fatturato annuo

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

X

Principio contabile

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Tabella 3

Obblighi di segnalazione specifici dei dati di riferimento della controparte per le controparti non residenti in uno Stato membro dichiarante

 

1.

Soggetto dichiarante

2.

Operatore monitorato

3.

Creditore

4.

Debitore — Tutti gli strumenti originati prima del 1o settembre 2018

5.

Debitore — Almeno uno strumento originato a partire dal 1o settembre 2018

6.

Fornitore della protezione

7.

Sede centrale d'impresa

8.

Impresa madre diretta

9.

Impresa madre apicale del debitore

10.

Cedente (Originator)

11.

Gestore (Servicer)

Dati di riferimento della controparte

Identificativo della controparte

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificativo dell'entità giuridica (LEI)

NA

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Identificativo nazionale

NA

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Identificativo della sede centrale d'impresa

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Identificativo dell'impresa madre diretta

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Identificativo dell'impresa madre apicale

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nome

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indirizzo: via

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Indirizzo: città/località

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Indirizzo: contea/suddivisione amministrativa

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Indirizzo: codice di avviamento postale

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Indirizzo: paese

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Forma giuridica

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Settore istituzionale

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Attività economica

NA

X

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Stato dei procedimenti legali

NA

X

X

X

N

N

X

X

X

X

X

Data d'inizio dei procedimenti legali

NA

X

X

X

N

N

X

X

X

X

X

Dimensione dell'impresa

NA

X

X

X

N

N

X

X

X

X

X

Data della dimensione dell'impresa

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Numero dei dipendenti

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Totale di bilancio

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fatturato annuo

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Principio contabile

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ALLEGATO IV

ALLEGATO IV

Attributi dei dati, definizioni e valori

La presente tabella fornisce descrizioni e definizioni standard dettagliate degli attributi dei dati indicati negli allegati da I a III. Essa fornisce anche i valori per la segnalazione degli attributi dei dati, comprese le descrizioni dei valori.

Le BCN sono responsabili della trasposizione degli attributi dei dati e dei valori in attributi dei dati e valori equivalenti applicabili a livello nazionale.

Termine

Tipo di termine

Definizione

Identificativo della controparte

Attributo dei dati

Un identificativo applicato dal soggetto dichiarante per identificare in modo univoco ogni controparte. Ogni controparte deve avere un identificativo della controparte. Questo valore non cambierà nel corso del tempo e non può essere utilizzato come identificativo della controparte di qualsiasi altra controparte.

Alfanumerico

Valore

Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.

Identificativo del soggetto dichiarante

Attributo dei dati

Identificativo della controparte per il soggetto dichiarante.

Alfanumerico

Valore

Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.

Identificativo dell'operatore monitorato

Attributo dei dati

Identificativo della controparte per l'operatore monitorato.

Alfanumerico

Valore

Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.

Identificativo del contratto

Attributo dei dati

Un identificativo applicato dal soggetto dichiarante per identificare in modo univoco ogni contratto. Ogni contratto deve avere un identificativo del contratto. Questo valore non cambierà nel corso del tempo e non può essere utilizzato come identificativo del contratto di qualsiasi altro contratto..

Alfanumerico

Valore

Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.

Identificativo dello strumento

Attributo dei dati

Un identificativo applicato dal soggetto dichiarante per identificare in modo univoco ogni strumento di un singolo contratto. Ogni strumento deve avere un identificativo dello strumento. Questo valore non cambierà nel corso del tempo e non può essere utilizzato come identificativo dello strumento di qualsiasi altro strumento dello stesso contratto.

Alfanumerico

Valore

Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.

Identificativo della protezione

Attributo dei dati

Un identificativo applicato dal soggetto dichiarante per identificare in modo univoco ogni protezione utilizzata per garantire lo strumento. Ogni protezione dovrebbe avere un identificativo della protezione. Questo valore non cambierà nel corso del tempo e non può essere utilizzato come identificativo della protezione di qualsiasi altra protezione.

Alfanumerico

Valore

Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.

Identificativo del fornitore della protezione

Attributo dei dati

Identificativo della controparte per il fornitore della protezione.

Se il fornitore della protezione non è una entità giuridica, l'identificativo del fornitore della protezione non deve essere segnalato.

Alfanumerico

Valore

Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.

Dati di riferimento della controparte

Identificativo dell'entità giuridica (LEI)

Attributo dei dati

Un identificativo dell'entità giuridica della controparte assegnato conformemente allo standard dell'International Organization for Standardization (ISO) 17442.

Alfanumerico

Valore

Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.

Identificativo nazionale

Attributo dei dati

Un codice di identificazione di uso comune, che consente l'identificazione inequivocabile di una controparte o dell'entità giuridica a cui la controparte appartiene nel proprio paese di residenza.

Per una controparte che è una filiale estera, l'identificativo nazionale fa riferimento alla filiale estera.

Per una controparte che non è una filiale estera, l'identificativo nazionale fa riferimento all'entità giuridica a cui la controparte appartiene.

Alfanumerico

Valore

Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.

Identificativo della sede principale d'impresa

Attributo dei dati

Identificativo della controparte per l'entità giuridica di cui la filiale estera è una parte sprovvista di personalità giuridica.

Questa informazione si deve segnalare solo per le controparti che sono filiali estere.

Alfanumerico

Valore

Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.

Identificativo dell'impresa madre diretta

Attributo dei dati

Identificativo della controparte per l'entità giuridica che è l'impresa madre diretta della controparte. Se la controparte non ha una impresa madre, si segnala l'identificativo della controparte per la controparte stessa.

Impresa madre ha lo stesso significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, lettera a) del regolamento (UE) n. 575/2013.

Alfanumerico

Valore

Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.

Identificativo dell'impresa madre apicale

Attributo dei dati

Identificativo della controparte per l'entità giuridica che è l'impresa madre apicale della controparte. Questa impresa madre apicale non ha una impresa madre. Se la controparte non ha una impresa madre, si segnala l'identificativo della controparte per la controparte stessa.

Impresa madre ha lo stesso significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, lettera a) del regolamento (UE) n. 575/2013.

Alfanumerico

Valore

Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.

Nome

Attributo dei dati

Denominazione completa della controparte.

Stringa di caratteri

Valore

Una sequenza finita di caratteri

Indirizzo: via

Attributo dei dati

Via e numero civico dell'indirizzo della controparte

Stringa di caratteri

Valore

Una sequenza finita di caratteri

Indirizzo: città/località

Attributo dei dati

Città o località della controparte

Stringa di caratteri

Valore

Una sequenza finita di caratteri

Indirizzo: codice di avviamento postale

Attributo dei dati

Codice di avviamento postale della controparte

Alfanumerico

Valore

Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.

Indirizzo: contea/suddivisione amministrativa

Attributo dei dati

Contea o analoga suddivisione amministrativa delle controparti residenti negli Stati membri dell'Unione europea

Stringa di caratteri

Valore

Regioni NUTS 3

Indirizzo: paese

Attributo dei dati

Paese della controparte.

Codici ISO 3166-1 alpha-2

Valore

Codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese.

Forma giuridica

Attributo dei dati

Tipo di entità d'impresa come definito nell'ordinamento giuridico nazionale.

Stringa di caratteri

Valore

Una sequenza finita di caratteri

Settore istituzionale

Attributo dei dati

Settori istituzionali in conformità del regolamento (UE) n. 549/2013, del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/40) (1).

Società non finanziarie

Valore

Società non finanziarie come definite ai paragrafi da 2.45 a 2.50 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Banca centrale

Valore

Autorità bancarie centrali come definite ai paragrafi da 2.72 a 2.74 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Enti creditizi

Valore

Enti creditizi come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Istituti di deposito diversi dagli enti creditizi

Valore

Istituti di deposito diversi dagli enti creditizi come definiti all'articolo 1, lettera a), punto 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33)

Fondi comuni monetari (FCM)

Valore

Fondi comuni monetari (FCM) come definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

Fondi di investimento diversi dai FCM

Valore

Fondi di investimento diversi dai FCM, come definiti ai paragrafi da 2.82 a 2.85 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Società veicolo finanziarie (SV) coinvolte in operazioni di cartolarizzazione

Valore

SV coinvolte in operazioni di cartolarizzazione come definite all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40).

Altri intermediari finanziari, ad eccezione delle imprese di assicurazione, dei fondi pensione e delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione

Valore

Altri intermediari finanziari, ad eccezione delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione, come definiti al paragrafo 2.86 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 e con esclusione delle SV coinvolte in operazioni di cartolarizzazione, come definite all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40).

Ausiliari finanziari

Valore

Ausiliari finanziari come definiti al paragrafo 2.63 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

Valore

Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive come definiti ai paragrafi 2.98 e 2.99 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Imprese di assicurazione

Valore

Imprese di assicurazione come definite ai paragrafi da 2.100 a 2.104 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Fondi pensione

Valore

Fondi pensione come definiti ai paragrafi da 2.105 a 2.110 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Amministrazioni centrali

Valore

Amministrazioni centrali come definite al paragrafo 2.114 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Amministrazioni di Stati federati

Valore

Amministrazioni di Stati federati come definite al paragrafo 2.115 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Amministrazioni locali

Valore

Amministrazioni locali come definite al paragrafo 2.116 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Enti di previdenza e assistenza sociale

Valore

Enti di previdenza e assistenza sociale come definiti al paragrafo 2.117 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

Valore

Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie come definite ai paragrafi da 2.129 a 2.130 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Attività economica

Attributo dei dati

Classificazione delle controparti in base alle loro attività economiche, ai sensi della classificazione statistica NACE revisione 2 come stabilita nel regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

Codice NACE

Valore

Un codice NACE di livello due, tre o quattro in conformità al regolamento (CE) n. 1893/2006.

Stato dei procedimenti legali

Attributo dei dati

Categorie che descrivono lo status giuridico di una controparte con riguardo alla sua solvibilità sulla base della normativa nazionale.

Le BCN dovrebbero trasporre questi valori nella normativa nazionale. A tempo debito, ogni BCN dovrebbe preparare una tabella di riferimento per facilitare l'interpretazione e la comparazione di questi valori tra i paesi.

Nessuna azione legale intentata

Valore

Non sono state intentate azioni legali circa la solvibilità o l'indebitamento di una controparte.

Sottoposto ad amministrazione controllata o altre procedure concorsuali.

Valore

Ogni procedimento che implica l'intervento di un organo giurisdizionale o di natura analoga diretto al raggiungimento di un accordo di rifinanziamento tra i creditori, ad eccezione delle procedure di fallimento o insolvenza.

Fallimento/insolvenza

Valore

Procedure concorsuali vincolanti di fallimento o insolvenza sottoposte a controllo giudiziario, che comportano lo spossessamento parziale o totale di una controparte e la designazione di un curatore.

Altri provvedimenti giuridici

Valore

Provvedimenti giuridici diversi da quelli già indicati, inclusi strumenti giuridici bilaterali tra il soggetto dichiarante e la controparte.

Data d'inizio dei procedimenti legali

Attributo dei dati

La data in cui i procedimenti legali, come segnalati in base all'attributo «stato dei procedimenti legali», sono stati avviati. Questa data è la data pertinente più recente anteriore alla data di segnalazione e viene segnalata solo se l'attributo dei dati «stato dei procedimenti legali» ha un valore diverso da «nessuna azione legale intentata».

Date

Valore

Espressa nella forma gg/mm/aaaa

Dimensione dell'impresa

Attributo dei dati

Classificazione delle imprese per dimensione, ai sensi dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE (3) della Commissione.

Grande impresa

Valore

Impresa che non può essere considerata una microimpresa o una piccola o media impresa (PMI), ai sensi dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

MEDIA impresa

Valore

Impresa che rientra nella categoria di una PMI, ma che non è una microimpresa o una piccola impresa, ai sensi dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Piccola impresa

Valore

Impresa che rientra nella categoria di piccola impresa, ai sensi dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Microimpresa

Valore

Impresa che rientra nella categoria di microimpresa, ai sensi dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Data della dimensione dell'impresa

Attributo dei dati

La data a cui si riferisce il valore fornito all'attributo «dimensione dell'impresa». Questa è la data degli ultimi dati utilizzati per classificare o rivedere la classificazione dell'impresa.

Date

Valore

Espressa nella forma gg/mm/aaaa

Numero dei dipendenti

Attributo dei dati

Numero dei dipendenti che lavorano per la controparte, ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Numerico

Valore

Numero non negativo.

Totale di bilancio

Attributo dei dati

Valore contabile delle attività totali della controparte ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013.

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Fatturato annuo

Attributo dei dati

Volume annuale delle vendite al netto di tutti gli sconti e imposte sulle vendite della controparte ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. Equivalente al concetto di «fatturato totale annuo» di cui all'articolo 153, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Principio contabile

Attributo dei dati

Principio contabile utilizzato dall'entità giuridica dell'operatore monitorato. Se il soggetto dichiarante è soggetto al regolamento (UE) n. 2015/534 (BCE/2015/13), i dati sono registrati in conformità del principio contabile — International Financial Reporting Standards (IFRS) o GAAP nazionali (generally accepted accounting principles) — applicato per soddisfare i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 2015/534 (BCE/2015/13) da parte dell'entità giuridica dell'operatore monitorato.

IFRS

Valore

IFRS applicabili ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

GAAP nazionali conformi agli IFRS

Valore

Regimi contabili nazionali sviluppati ai sensi della direttiva del Consiglio 86/635/CEE (5) che applicano i criteri IFRS per gli strumenti.

GAAP nazionali non conformi ai IFRS

Valore

Regimi contabili nazionali sviluppate ai sensi della direttiva del Consiglio 86/635/CEE che non applicano i criteri IFRS per gli strumenti.

Dati sul rischio di controparte

Probabilità di default

Attributo dei dati

La probabilità di default della controparte nell'orizzonte temporale di un anno determinata ai sensi degli articoli 160, 163, 179 e 180 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Numerico

Valore

Un numero da 0 a 1.

Dati sul default della controparte

Stato di default della controparte

Attributo dei dati

Identificazione dello stato di default della controparte. Categorie che descrive i motivi per i quali la controparte può essere in default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Non in default

Valore

Controparte non in default ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

Default perché adempimento improbabile

Valore

Controparte in default perché il suo adempimento è considerato improbabile ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

Default perché in arretrato nei pagamenti superiore a 90/180 giorni

Valore

Controparte in default perché è in arretrato nel pagamento di qualsiasi debito di oltre 90/180 giorni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

Default perché sia adempimento improbabile sia arretrato di pagamento superiore a 90/180 giorni

Valore

Controparte in default sia perché il suo adempimento è considerato improbabile sia perché è in arretrato nel pagamento di qualsiasi debito di oltre 90/180 giorni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

Data dello stato di default della controparte

Attributo dei dati

La data alla quale si considera intervenuto lo stato di default, come segnalato nell'attributo dei dati «stato di default della controparte».

Data

Valore

Espressa nella forma gg/mm/aaaa

Dati sullo strumento

Tipologia dello strumento

Attributo dei dati

Classificazione dello strumento in base al tipo di disposizioni contrattuali concordate tra le parti.

Depositi diversi da contratti di acquisto con patto di rivendita

Valore

Depositi, come definiti al paragrafo 5.79 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013, esclusi i contratti di contratti di acquisto con patto di rivendita.

Scoperto di conto corrente

Valore

Scoperto di conto corrente come definito al paragrafo 2, punto 1, lettera c) della tabella nella parte 2 dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

Debito da carta di credito

Valore

Credito concesso attraverso carte di addebito posticipato, vale a dire carte che concedono credito a saldo, o attraverso le carte di credito, vale a dire carte che concedono credito a saldo e credito «extended».

Credito revolving, esclusi gli scoperti di conto e il debito da carta di credito

Valore

Credito che ha le seguenti caratteristiche:

i)

il debitore può utilizzare o ritirare fondi fino ad un limite di credito prestabilito senza dare un preavviso al creditore;

ii)

l'importo del credito disponibile può aumentare o diminuire quando i fondi sono presi in prestito e rimborsati;

iii)

il credito può essere utilizzato ripetutamente;

iv)

non si tratta di debito da carta di credito o scoperti di conto corrente

Linee di credito, escluso il credito revolving

Valore

Credito che ha le seguenti caratteristiche:

i)

il debitore può utilizzare o ritirare fondi fino ad un limite di credito prestabilito senza dare un preavviso al creditore;

ii)

il credito può essere utilizzato ripetutamente;

iii)

non si tratta di credito revolving, debito da carta di credito o scoperti di conto corrente.

Contratti di vendita con patto di riacquisto

Valore

Contratti di vendita con patto di riacquisto come definiti nella parte 2.14 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Crediti commerciali

Valore

Crediti commerciali come definiti al paragrafo 5.41, lettera c), dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Leasing finanziario

Valore

Leasing finanziario come definito ai paragrafi da 5.134 a 5.135 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Altri prestiti

Valore

Altri prestiti non inclusi in alcuna delle categorie precedentemente elencate.

Prestito ha lo stesso significato come definito ai paragrafi 5.112, 5.113 e 5.114 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Prestito per finanziamento di progetti (project finance)

Attributo dei dati

Identificazione del finanziamento di progetti.

Prestito per finanziamento di progetti (project finance)

Valore

Da utilizzare se lo strumento è un prestito per finanziamento di progetti ai sensi dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Prestito non per finanziamento di progetti (project finance)

Valore

Lo strumento non è un prestito per finanziamento di progetti ai sensi dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Valuta

Attributo dei dati

Denominazione in valuta degli strumenti, ai sensi dello standard ISO 4217.

Standard ISO 4217

Valore

Codice per lo standard ISO 4217 per la valuta.

Data di inizio

Attributo dei dati

Data di in cui ha avuto inizio la relazione contrattuale, cioè la data in cui l'accordo contrattuale è divenuto vincolante per tutte le parti.

Data

Valore

Espressa nella forma gg/mm/aaaa

Data di regolamento

Attributo dei dati

Data in cui le condizioni specificate nel contratto sono o possono essere eseguite per la prima volta, cioè la data in cui gli strumenti finanziari sono inizialmente scambiati o creati.

Data

Valore

Espressa nella forma gg/mm/aaaa

Data di scadenza legale finale

Attributo dei dati

Data di scadenza contrattuale dello strumento, tenendo conto di ogni accordo modificativo dei patti iniziali.

Data

Valore

Espressa nella forma gg/mm/aaaa

Diritto di azione (recourse)

Attributo dei dati

Classificazione degli strumenti sulla base dei diritti del creditore di aggredire i beni diversi da qualsiasi protezione costituita a garanzia dello strumento.

Diritto di azione

Valore

Strumento rispetto al quale il creditore ha il diritto di aggredire i beni del debitore diversi da qualsiasi protezione costituita a garanzia dello strumento o, nel caso di crediti commerciali, il diritto di riscuotere il debito dall'entità che ha venduto i crediti al creditore.

Senza diritto di azione

Valore

Strumento senza ricorso come definito sopra.

Tipo di tasso di interesse

Attributo dei dati

Classificazione delle esposizioni creditizie in funzione del tasso di base per la determinazione del tasso di interesse per ciascun periodo di pagamento.

Fisso

Valore

Schema che definisce i tassi di interesse nel corso della durata dell'esposizione, che comprende solo tassi costanti — tasso numerico costante noto con certezza al momento dell'inizio dell'esposizione — e in cui i tassi di interesse si applicano a tutta l'esposizione. Lo schema può contenere più di un tasso di interesse costante da applicare in diversi periodi per la durata dell'esposizione (ad esempio prestito con un tasso costante di interesse durante il periodo a tasso fisso iniziale, che poi passa a un tasso d'interesse diverso, ancora costante, già noto al momento dell'inizio dell'esposizione).

Variabile

Valore

Schema che definisce i tassi di interesse nel corso dell'esposizione, che comprende solo tassi di interesse basati sull'evoluzione di un'altra variabile (la variabile di riferimento) e in cui il tasso di interesse si applica a tutta l'esposizione.

Misto

Valore

Altro tipo di tasso di interesse non incluso in alcuna delle categorie sopra elencate.

Frequenza di rideterminazione del tasso di interesse

Attributo dei dati

Frequenza alla quale il tasso d'interesse viene rideterminato dopo il periodo iniziale a tasso fisso, se presente.

Non rideterminabile

Valore

Strumento che non include un accordo contrattuale per modificare il tasso di interesse.

Giornaliera (overnight)

Valore

Strumento con un accordo contrattuale per modificare il tasso di interesse su base giornaliera.

Mensile

Valore

Strumento con un accordo contrattuale per modificare il tasso di interesse su base mensile.

Trimestrale

Valore

Strumento con un accordo contrattuale per modificare il tasso di interesse su base trimestrale.

Semestrale

Valore

Strumento con un accordo contrattuale per modificare il tasso di interesse su base semestrale.

Annuale

Valore

Strumento con un accordo contrattuale per modificare il tasso di interesse su base annuale.

A discrezione del creditore

Valore

Strumento con un accordo contrattuale in virtù del quale il creditore ha il diritto di stabilire la data per la rideterminazione del tasso di interesse.

Altra frequenza

Valore

Strumento con un accordo contrattuale per modificare il tasso di interesse con una frequenza diversa da ognuna delle categorie sopra indicate.

Data finale del periodo di soli interessi

Attributo dei dati

La data in cui termina il periodo di soli interessi. Uno strumento del tipo soli interessi è uno strumento in cui, per un periodo contrattualmente stabilito, vengono pagati solo gli interessi sul saldo capitale, con il saldo capitale che resta invariato.

Data

Valore

Espressa nella forma gg/mm/aaaa

Tasso di riferimento

Attributo dei dati

Tasso di riferimento utilizzato per il calcolo del tasso di interesse effettivo.

Codice del tasso di riferimento

Valore

Il codice del tasso di riferimento è una combinazione del valore del tasso di riferimento e del valore della scadenza.

Devono essere utilizzati i seguenti valori del tasso di riferimento:

EURIBOR, USD LIBOR, GBP LIBOR, EUR LIBOR, JPY LIBOR, CHF LIBOR, MIBOR, altri tassi di riferimento singoli, altri tassi di riferimento multipli.

Devono essere utilizzati i seguenti valori della scadenza:

Giornaliera (overnight), una settimana, due settimane, tre settimane, un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi, cinque mesi, sei mesi, sette mesi, otto mesi, nove mesi, dieci mesi, undici mesi, dodici mesi.

Il codice del tasso di riferimento è composto nella maniera seguente: il valore del tasso di riferimento è combinato con il valore della scadenza.

Differenziale (spread)/margine del tasso di interesse

Attributo dei dati

Margine o differenziale (spread) (espresso in percentuale) da aggiungere al tasso di riferimento utilizzato per il calcolo del tasso di interesse in punti base.

Numerico

Valore

Tasso di interesse espresso in percentuale

Tasso di interesse massimo

Attributo dei dati

Valore massimo per il tasso di interesse applicato.

Numerico

Valore

Tasso di interesse espresso in percentuale

Tasso di interesse minimo

Attributo dei dati

Valore minimo per il tasso di interesse applicato.

Numerico

Valore

Tasso di interesse espresso in percentuale

Scopo

Attributo dei dati

Classificazione degli strumenti in funzione del loro scopo.

Acquisto immobiliare residenziale

Valore

Finanziamento di immobile residenziale. Immobile residenziale è definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 75 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Acquisto immobiliare commerciale

Valore

Finanziamento di immobile diverso da immobile residenziale.

Finanziamenti con margini

Valore

Strumenti nei quali un ente concede un credito in connessione con l'acquisto, la vendita, il mantenimento in portafoglio o la negoziazione di titoli. Gli strumenti di finanziamento con margini non comprendono altri finanziamenti garantiti da titoli.

Finanziamento del debito

Valore

Finanziamento del debito in essere o in scadenza. Comprende il rifinanziamento del debito.

Importazioni

Valore

Finanziamento di beni e servizi (acquisti, permuta e/o donazioni) da non residenti a residenti.

Esportazioni

Valore

Finanziamento di beni e servizi (vendite, permuta e/o donazioni) da residenti a non residenti.

Investimento edilizio

Valore

Finanziamento della costruzione di edifici, infrastrutture e impianti industriali.

Finanziamento del capitale circolante

Valore

Finanziamento della gestione dei flussi di cassa di un'organizzazione.

Altri scopi

Valore

Altri scopi non compresi in alcuna delle categorie sopra elencate.

Tipo di ammortamento

Attributo dei dati

Tipo di ammortamento dello strumento inclusivo di capitale e interessi.

Francese

Valore

Ammortamento in cui l'importo totale — capitale più interessi — rimborsato in ogni rata è lo stesso.

Tedesco

Valore

Ammortamento in cui la prima rata è solo interessi e le rate rimanenti sono costanti, comprensive di ammortamento di capitale e interessi.

Piano di ammortamento fisso

Valore

Ammortamento in cui l'importo del capitale rimborsato in ogni rata è lo stesso.

Bullet

Valore

Ammortamento in cui l'importo totale del capitale è rimborsato all'ultima rata.

Altro

Valore

Altro tipo di ammortamento non incluso in alcuna delle categorie sopra elencate.

Frequenza di pagamento

Attributo dei dati

Frequenza dei pagamenti dovuti, di capitale o interessi, cioè il numero di mesi tra i pagamenti.

Mensile

Valore

Su base mensile.

Trimestrale

Valore

Su base trimestrale.

Semestrale

Valore

Su base semestrale.

Annuale

Valore

Su base annuale.

Bullet

Valore

Ammortamento in cui l'importo totale del capitale è rimborsato all'ultima rata, indipendentemente dalla frequenza del pagamento degli interessi.

Zero coupon

Valore

Ammortamento in cui l'importo totale del capitale e gli interessi sono rimborsati all'ultima rata.

Altro

Valore

Altra frequenza di pagamento non inclusa in alcuna delle categorie sopra elencate.

Identificativo del contratto sindacato

Attributo dei dati

Identificativo del contratto applicato dal capofila (lead arranger) del contratto sindacato per identificare in modo univoco ogni contratto. Ogni contratto sindacato avrà un «identificativo del contratto sindacato». Questo valore non cambierà nel corso del tempo e non può essere utilizzato dal lead arranger come identificativo del contratto di qualsiasi altro contratto. Tutti i creditori che partecipano ad un contratto sindacato devono usare il medesimo «identificativo del contratto sindacato».

Alfanumerico

Valore

Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.

Debito subordinato

Attributo dei dati

Identificazione del debito subordinato. Gli strumenti di debito subordinato forniscono un credito a titolo sussidiario nei confronti dell'ente emittente che può essere fatto valere solo dopo che siano stati soddisfatti tutti i crediti di grado superiore (ad esempio depositi/prestiti).

Debito subordinato

Valore

Lo strumento è un debito subordinato ai sensi della tabella dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

Debito non subordinato

Valore

Lo strumento non è subordinato.

Diritti di rimborso

Attributo dei dati

Classificazione delle esposizioni creditizie in funzione del diritto del creditore di chiedere il rimborso dell'esposizione.

A richiesta o con preavviso breve

Valore

Strumenti rimborsabili a richiesta o con preavviso breve a richiesta del creditore.

Altro

Valore

Strumenti soggetti a diritti di rimborso diversi da quello a richiesta o con preavviso breve.

Strumento fiduciario

Attributo dei dati

Identificazione degli strumenti in cui l'operatore monitorato agisce in nome proprio ma per conto di un terzo, e con rischio a carico di quest'ultimo.

Strumento fiduciario

Valore

Da utilizzare se lo strumento è depositato a titolo fiduciario.

Strumento non fiduciario

Valore

Da utilizzare se lo strumento non è depositato a titolo fiduciario.

Importo degli impegni all'inizio

Attributo dei dati

Livello massimo di esposizione al rischio creditizio dell'operatore monitorato alla data d'inizio dello strumento, senza tenere in considerazione ogni eventuale protezione detenuta o altri supporti di credito. L'importo totale degli impegni alla data di inizio è stabilito durante il procedimento di approvazione ed è diretto a limitare la quantità di rischio di credito di un operatore monitorato nei confronti di una data controparte per lo strumento in questione.

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Variazioni del fair value dovute a cambiamenti nel rischio di credito prima dell'acquisto

Attributo dei dati

La differenza tra l'importo nominale in essere e il prezzo di acquisto dello strumento alla data di acquisto. Tale importo dovrebbe essere segnalato per gli strumenti acquistati per un importo inferiore all'importo in essere a causa di un deterioramento del rischio di credito.

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE ossia tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Dati finanziari

Tasso di interesse

Attributo dei dati

Tasso annualizzato concordato o tasso di interesse definito in senso stretto ai sensi del regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/34) (6).

Numerico

Valore

Tasso di interesse espresso in percentuale.

Prossima data di rideterminazione del tasso di interesse

Attributo dei dati

La data in cui avviene la prossima rideterminazione del tasso di interesse, come definita nella parte 3 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Se lo strumento non è soggetto ad una rideterminazione successiva del tasso di interesse, sarà segnalata la data di scadenza legale finale.

Data

Valore

Espressa nella forma gg/mm/aaaa

Importo trasferito

Attributo dei dati

Importo trasferito della proprietà economica dell'attività finanziaria.

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Stato di inadempimento dello strumento

Attributo dei dati

Identificazione dello stato di default dello strumento. Categorie che descrivono le situazioni nelle quali uno strumento può essere descritto come in default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Non in default

Valore

Strumento non in default ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

Default perché adempimento improbabile

Valore

Strumenti in default perché l'adempimento da parte del debitore è improbabile ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

Default perché arretrato nel pagamento di oltre 90/180 giorni

Valore

Strumenti in default perché il debitore è in arretrato sul pagamento del debito da oltre 90/180 giorni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

Default perché sia adempimento improbabile sia arretrato nel pagamento di oltre 90/180 giorni

Valore

Strumento in default sia perché l'adempimento del debitore è considerato improbabile sia perché il debitore è in arretrato nel pagamento del debito di oltre 90/180 giorni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

Arretrati per lo strumento

Attributo dei dati

Ammontare complessivo del capitale, interessi e qualsiasi spesa in essere alla data di segnalazione, contrattualmente dovuto e impagato (arretrato). Tale importo deve essere sempre segnalato. Si deve segnalare 0 (zero) se non vi sono arretrati per lo strumento alla data di segnalazione.

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Data di scadenza (past due) per lo strumento

Attributo dei dati

Data di scadenza dello strumento ai sensi del paragrafo 48 della parte 2 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Questa è la data precedente più prossima alla data di riferimento per la segnalazione ed è da segnalare se lo strumento è scaduto alla data di riferimento per la segnalazione.

Data

Valore

Espressa nella forma gg/mm/aaaa

Data dello stato di inadempimento dello strumento

Attributo dei dati

Data in cui si considera verificato lo stato di default, come segnalato nell'attributo dei dati «stato di default dello strumento».

Data

Valore

Espressa nella forma gg/mm/aaaa

Tipo di cartolarizzazione

Attributo dei dati

Identificazione del tipo di cartolarizzazione, ai sensi dell'articolo 242, punti 10 e 11, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Cartolarizzazione tradizionale

Valore

Strumento cartolarizzato con cartolarizzazione tradizionale.

Cartolarizzazione sintetica

Valore

Strumento cartolarizzato con cartolarizzazione sintetica.

Non cartolarizzato

Valore

Strumento che non è cartolarizzato con cartolarizzazione tradizionale o sintetica.

Importo nominale in essere

Attributo dei dati

Importo nominale in essere alla fine della data di riferimento per la segnalazione, compresi gli interessi di mora non pagati ma con esclusione degli interessi maturati. L'importo nominale in essere deve essere segnalato al netto di cancellazioni e riduzioni come determinati dalle pratiche contabili pertinenti.

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Importo fuori bilancio

Attributo dei dati

Importo nominale complessivo delle esposizioni fuori bilancio. VI è ricompreso qualsiasi impegno a prestare prima di considerare i fattori di conversione e le tecniche di attenuazione del rischio di credito. È l'importo che meglio rappresenta la massima esposizione dell'ente al rischio di credito, senza tenere in considerazione ogni eventuale protezione detenuta o altri supporti di credito.

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Interessi maturati

Attributo dei dati

L'importo degli interessi maturati sui prestiti alla data di riferimento per la segnalazione di cui al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Conformemente al principio generale di contabilità basato sul criterio di competenza, gli interessi maturati su strumenti dovrebbero essere iscritti in bilancio nel momento in cui maturano (vale a dire sulla base del principio di competenza), piuttosto che nel momento in cui sono effettivamente realizzati (vale a dire sulla base del principio di cassa).

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Dati contabili

Classificazione contabile degli strumenti

Attributo dei dati

Portafoglio contabile in cui lo strumento è iscritto in conformità al principio contabile — IFRS o GAAP nazionali — ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/534 (BCE/2015/13) utilizzato dall'entità giuridica dell'operatore monitorato.

Portafogli contabili IFRS

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista

Valore

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista in conformità con gli IFRS.

Attività finanziarie possedute per negoziazione

Valore

Attività finanziarie possedute per negoziazione in conformità con gli IFRS.

Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value rilevato a prospetto di conto economico

Valore

Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value rilevato a prospetto di conto economico in conformità con gli IFRS.

Attività finanziarie designate al fair value rilevato a prospetto di conto economico complessivo

Valore

Attività finanziarie valutate al fair value rilevato a prospetto di conto economico e indicate come tali al momento dalla loro rilevazione iniziale o successivamente in conformità con gli IFRS, fatta eccezione di quelle classificate come attività finanziarie possedute per negoziazione.

Attività finanziarie designate al fair value rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo

Valore

Attività finanziarie valutate al fair value rilevato sulla base di altre componenti di conto economico complessivo in ragione del modello aziendale e delle caratteristiche dei flussi di cassa in conformità con gli IFRS.

Attività finanziarie al costo ammortizzato

Valore

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato in conformità con gli IFRS.

Portafogli contabili GAAP nazionali

Cassa e disponibilità presso banche centrali

Valore

Cassa e disponibilità presso banche centrali in conformità ai GAAP nazionali.

Attività finanziarie possedute per negoziazione

Valore

Attività finanziarie possedute per negoziazione centrali in conformità ai GAAP nazionali.

Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value rilevato a prospetto di conto economico

Valore

Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value rilevato a prospetto di conto centrali in conformità ai GAAP nazionali.

Attività finanziarie per negoziazione

Valore

Attività finanziarie per negoziazione centrali in conformità ai GAAP nazionali.

Attività finanziarie indicate al fair value rilevato a prospetto di conto economico

Valore

Attività finanziarie indicate al fair value rilevato a prospetto di conto economico centrali in conformità ai GAAP nazionali.

Attività finanziarie disponibili per la vendita

Valore

Attività finanziarie disponibili per la vendita centrali in conformità ai GAAP nazionali.

Attività finanziarie non derivate non per negoziazione misurate al fair value rilevato a prospetto di conto economico complessivo

Valore

Attività finanziarie non derivate non per negoziazione misurate al fair value rilevato a prospetto di conto economico centrali in conformità ai GAAP nazionali.

Attività finanziarie non derivate non per negoziazione misurate al fair value rilevato a patrimonio netto

Valore

Attività finanziarie non derivate non per negoziazione misurate al fair value rilevato a patrimonio netto in conformità ai GAAP nazionali.

Finanziamenti e crediti

Valore

Finanziamenti e crediti in conformità ai GAAP nazionali.

Investimenti posseduti fino a scadenza

Valore

Investimenti posseduti fino a scadenza in conformità ai GAAP nazionali.

Strumenti di debito non per negoziazione misurati secondo un metodo basato sul costo

Valore

Strumenti di debito non per negoziazione misurati secondo un metodo in conformità ai GAAP nazionali.

Altre attività finanziarie non derivate non per negoziazione

Valore

Altre attività finanziarie non derivate non per negoziazione in conformità ai GAAP nazionali.

Rilevazione di bilancio

Attributo dei dati

Rilevazione di bilancio dell'attività finanziaria.

Rilevato totalmente

Valore

Strumento rilevato totalmente ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Rilevato in misura pari al coinvolgimento continuativo dell'ente

Valore

Strumento rilevato in misura pari al coinvolgimento continuativo dell'ente ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Eliminato totalmente

Valore

Strumento eliminato totalmente ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Fonti di gravame

Attributo dei dati

Tipo di operazione in cui l'esposizione è vincolata ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. È considerata vincolata l'attività che è stata costituita in garanzia o altrimenti riservata per fornire forme di copertura, garanzia o supporto al credito (credit enhancement) a uno strumento senza la possibilità di ritirarla liberamente.

Finanziamento (funding) da banche centrali

Valore

Finanziamento (funding) da banche centrali (di tutte le tipologie, compresi i contratti di vendita con patto di riacquisto), in conformità con le norme tecniche di attuazione dell'Autorità bancaria europea (ABE) in materia di segnalazione delle attività vincolate ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 5, e dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Derivati negoziati in borsa

Valore

Derivati negoziati in borsa, in conformità con le norme tecniche di attuazione dell'ABE in materia di segnalazione delle attività vincolate ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 5, e dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Derivati fuori borsa (over-the-counter)

Valore

Derivati fuori borsa (over-the-counter), in conformità con le norme tecniche di attuazione dell'ABE in materia di segnalazione delle attività vincolate ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 5, e dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Depositi — contratti di vendita con patto di riacquisto ad esclusione di quelli verso banche centrali

Valore

Contratti di vendita con patto di riacquisto ad esclusione di quelli verso banche centrali in conformità con le norme tecniche di attuazione dell'ABE in materia di segnalazione delle attività vincolate ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 5, e dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Depositi esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto

Valore

Depositi esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto in conformità con le norme tecniche di attuazione dell'ABE in materia di segnalazione delle attività vincolate ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 5, e dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Titoli di debito di propria emissione — obbligazioni garantite

Valore

Obbligazioni garantite di propria emissione in conformità con le norme tecniche di attuazione dell'ABE in materia di segnalazione delle attività vincolate ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 5, e dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Titoli di debito di propria emissione — titoli garantiti da attività

Valore

Titoli garantiti da attività (ABS) di propria emissione, in conformità con le norme tecniche di attuazione dell'ABE in materia di segnalazione delle attività vincolate ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 5, e dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Titoli di debito di propria emissione — diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività

Valore

Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività, in conformità con le norme tecniche di attuazione dell'ABE in materia di segnalazione delle attività vincolate ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 5, e dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Altre fonti di gravame

Valore

Altre fonti di gravame, in conformità con le norme tecniche di attuazione dell'ABE in materia di segnalazione delle attività vincolate ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 5, e dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Nessun gravame

Valore

Strumento che non è stato costituito in garanzia o altrimenti vincolato per fornire forme di copertura, garanzia o supporto al credito (credit enhancement) a uno strumento da cui non può essere ritirato liberamente.

Cancellazioni accumulate

Attributo dei dati

Importo cumulativo del capitale e degli interessi scaduti di tutti gli strumenti di debito che l'ente non rileva più in quanto considerati non riscuotibili, indipendentemente dal portafoglio nel quale sono inseriti. Le cancellazioni possono essere dovute sia a riduzioni del valore contabile delle attività finanziarie rilevato direttamente a prospetto di conto economico complessivo, sia a riduzioni degli importi degli accantonamenti per perdite su crediti applicate al valore contabile delle attività finanziarie.

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Importo della riduzione di valore accumulata

Attributo dei dati

Importo delle svalutazioni per perdite detenute o allocate rispetto allo strumento alla data di riferimento per la segnalazione. Tale attributo dei dati si applica agli strumenti soggetti a riduzione di valore in base al principio contabile applicato.

Ai sensi degli IFRS, la riduzione di valore accumulata si riferisce ai seguenti importi:

i)

Svalutazione di un importo pari a 12 mesi di perdite attese sui crediti;

ii)

Svalutazione di un importo pari alle perdite attese sui crediti nel corso della durata dello strumento;

Ai sensi dei GAAP, la riduzione di valore accumulata si riferisce ai seguenti importi:

i)

Svalutazione di un importo pari alle svalutazioni generiche;

ii)

Svalutazione di un importo pari alle svalutazioni specifiche.

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Tipo della riduzione di valore

Attributo dei dati

Tipo della riduzione di valore.

Livello 1 (IFRS)

Valore

Da utilizzare se lo strumento non ha subito una riduzione di valore e una svalutazione di un importo pari a 12 mesi di perdite attese sui crediti è applicata allo strumento ai sensi degli IFRS. Solo per strumenti soggetti a riduzione di valore ai sensi dell'IFRS 9.

Livello 2 (IFRS)

Valore

Da utilizzare se lo strumento non ha subito una riduzione di valore e una svalutazione di un importo pari alle perdite attese sui crediti nel corso della durata dello strumento è applicata allo strumento ai sensi degli IFRS. Solo per strumenti soggetti a riduzione di valore ai sensi dell'IFRS 9.

Livello 3 (IFRS)

Valore

Da utilizzare se lo strumento ha subito una riduzione di valore del credito ai sensi dell'IFRS 9.

Svalutazioni generiche (GAAP)

Valore

Da utilizzare se lo strumento è soggetto a riduzione di valore in base all'applicazione di un principio contabile diverso dall'IFRS 9 e non sono applicate allo strumento svalutazioni specifiche (strumento che non ha subito una riduzione di valore).

Svalutazioni specifiche (GAAP)

Valore

Da utilizzare se lo strumento è soggetto a riduzione di valore in base all'applicazione di un principio contabile diverso dall'IFRS 9 e sono applicate allo strumento svalutazioni specifiche, a prescindere dal fatto che tali svalutazioni siano valutate individualmente o collettivamente (strumento che ha subito una riduzione di valore).

Non soggetto a riduzione di valore

Valore

Da utilizzare se lo strumento non è soggetto a riduzione di valore secondo il principio contabile applicato.

Metodo di valutazione della riduzione di valore

Attributo dei dati

Metodo con cui è valutata la riduzione di valore, se lo strumento è soggetto a riduzione di valore in base ai principi contabili applicati. Si distinguono metodi collettivi e individuali.

Valutato individualmente

Valore

Da utilizzare se lo strumento è soggetto a riduzione di valore secondo il principio contabile applicato ed è valutato individualmente al fine della riduzione di valore.

Valutato collettivamente

Valore

Da utilizzare se lo strumento è soggetto a riduzione di valore secondo il principio contabile applicato ed è valutato collettivamente al fine della riduzione di valore, mediante raggruppamento con altri strumenti che presentano caratteristiche di rischio di credito similari.

Non soggetto a riduzione di valore

Valore

Da utilizzare se lo strumento non è soggetto a riduzione di valore secondo il principio contabile applicato.

Variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito

Attributo dei dati

Variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito ai sensi del paragrafo 46 della parte 2 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Stato in bonis dello strumento

Attributo dei dati

Lo strumento è da classificare in una delle seguenti categorie alla data di riferimento per la segnalazione:

Deteriorato

Valore

Strumenti classificati come deteriorati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

In bonis

Valore

Strumenti che non sono deteriorati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Data dello stato in bonis dello strumento

Attributo dei dati

La data in cui lo stato in bonis come segnalato in «stato in bonis dello strumento» si considera essere stato determinato o cambiato.

Data

Valore

Espressa nella forma gg/mm/aaaa

Accantonamenti associati a esposizioni fuori bilancio

Attributo dei dati

L'importo degli accantonamenti per importi fuori bilancio.

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Stato di tolleranza (forbearance) e di rinegoziazione

Attributo dei dati

Identificazione di strumenti oggetto di misure di tolleranza e rinegoziati.

Oggetto di misure di tolleranza: strumenti con tasso di interesse modificato, inferiore alle condizioni di mercato

Valore

Le misure di tolleranza si applicano a strumenti con termini e condizioni modificati compresa una modifica del tasso di interesse al di sotto delle condizioni di mercato ai sensi del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34).

Oggetto di misure di tolleranza: strumenti con altri termini e condizioni modificati

Valore

Le misure di tolleranza si applicano a strumenti con termini e condizioni modificati ad eccezione di una modifica del tasso di interesse al di sotto delle condizioni di mercato ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Oggetto di misure di tolleranza: debito rifinanziato parzialmente o totalmente

Valore

Le misure di tolleranza si applicano al debito rifinanziato ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Non oggetto di misure di tolleranza o rinegoziato

Valore

Non si applicano né misure di tolleranza né rinegoziazione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Recuperi accumulati a partire dal default

Attributo dei dati

Importo totale recuperato a partire dalla data di default.

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Data dello stato di tolleranza e di rinegoziazione

Attributo dei dati

La data in cui uno stato di tolleranza o di rinegoziazione come segnalato in «stato di tolleranza e di rinegoziazione» si considera essere verificato.

Data

Valore

Espressa nella forma gg/mm/aaaa

Portafoglio prudenziale

Attributo dei dati

Classificazione delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione come definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Portafoglio di negoziazione

Valore

Strumenti nel portafoglio di negoziazione come definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Non nel portafoglio di negoziazione

Valore

Strumenti non nel portafoglio di negoziazione come definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Valore contabile

Attributo dei dati

Il valore contabile ai sensi dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Dati controparte-strumento

Ruolo della controparte

Attributo dei dati

Ruolo della controparte in uno strumento

Creditore

Valore

Controparte che corre il rischio di credito di uno strumento, che non sia un fornitore della protezione.

Debitore

Valore

Controparte che genera il rischio di credito di uno strumento, che non sia un fornitore della protezione.

Gestore (servicer)

Valore

Controparte responsabile della gestione amministrativa e finanziaria di uno strumento.

Cedente (Originator)

Valore

Controparte in un'operazione di cartolarizzazione come definita all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40).

Dati sulle responsabilità solidali

Importo della responsabilità solidale

Attributo dei dati

Importo nominale in essere per il quale ogni debitore è responsabile in relazione ad un singolo strumento laddove ci sono due o più debitori.

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Dati sulla protezione ricevuta

Data di scadenza della protezione

Attributo dei dati

La data di scadenza contrattuale della protezione, che è la prima data alla quale è possibile che la protezione cessi o che vi si ponga fine, tenendo in considerazione eventuali accordi di modifica dei patti iniziali

Data

Valore

Espressa nella forma gg/mm/aaaa

Tipo di protezione

Attributo dei dati

Tipo di protezione ricevuta, indipendentemente dalla sua ammissibilità a fini di attenuazione del rischio di credito.

Oro

Valore

Oro ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

Biglietti, monete e depositi

Valore

Biglietti, monete e depositi come definiti al paragrafo 5.74 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Titoli

Valore

Titoli come definiti al paragrafo 5.89 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Prestiti

Valore

Prestiti come definiti al paragrafo 5.112 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Partecipazioni e quote di fondi di investimento

Valore

Partecipazioni e quote di fondi di investimento come definite al paragrafo 5.139 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Derivati su crediti

Valore

Derivati su crediti che sono:

—

derivati su crediti che soddisfano la definizione di garanzie finanziarie — come definite al paragrafo 58, lettera b) della parte 2 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;

—

derivati su crediti diversi da garanzie finanziarie — come definite al paragrafo 67, lettera d) della parte 2 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

I derivati su crediti comprendono i derivati su crediti ammissibili indicati all'articolo 204 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Garanzie finanziarie diverse dai derivati su crediti

Valore

Garanzie finanziarie diverse dai derivati su crediti in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Crediti commerciali

Valore

Crediti commerciali come definiti al paragrafo 5.41, lettera c) della parte 2 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Polizze di assicurazione vita costituite in garanzia

Valore

Polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore degli enti prestatori ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

Garanzia con immobili residenziali

Valore

Immobile residenziale come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 75 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Uffici e locali per il commercio

Valore

Uffici e locali per il commercio in conformità al regolamento (UE) n. 575/2013.

Garanzia con immobili non residenziali

Valore

Immobile diverso da immobile residenziale, uffici e locali per il commercio

Altre garanzie reali su beni materiali

Valore

Altre garanzie reali su beni materiali ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e non comprese nei valori precedenti.

Altra protezione

Valore

Altra protezione non ricompresa in alcuna delle categorie sopra elencate.

Valore della protezione

Attributo dei dati

Importo del valore della protezione come stabilito per il «tipo di valore della protezione» in base al metodo di valutazione.

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Tipo di valore della protezione

Attributo dei dati

Identificazione del tipo di valore fornito nell'attributo dei dati «valore della protezione».

Importo nozionale

Valore

L'importo nominale o facciale concordato contrattualmente che è usato per calcolare i pagamenti nel caso in cui la protezione sia attivata.

Fair value

Valore

Il prezzo che sarebbe ricevuto per vendere un'attività o pagato per trasferire una passività, in una transazione ordinata tra partecipanti di mercato alla data di misurazione.

Da utilizzare se la protezione non è un bene immobile.

Valore di mercato

Valore

Il «valore di mercato» corrente del bene immobile come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 76, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Da utilizzare se la protezione è un bene immobile quando il valore di mercato è segnalato nell'attributo dei dati «valore della protezione».

Valore durevole a lungo termine

Valore

Il «valore del credito ipotecario» del bene immobile come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 74, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Da utilizzare se la protezione è un bene immobile quando il valore del credito ipotecario è segnalato nell'attributo dei dati «valore della protezione».

Altro valore della protezione

Valore

Altro valore della protezione non ricompreso in alcuna delle categorie sopra elencate.

Ubicazione della garanzia immobiliare

Attributo dei dati

Regione o paese in cui la garanzia si trova.

Codici ISO 3166-1 alpha-2

Valore

Codici ISO 3166-1 alpha-2 del paese in cui la garanzia è ubicata, per garanzie non ubicate in uno Stato membro dichiarante.

Regione NUTS 3

Valore

Regione NUTS 3 in cui la garanzia è ubicata, per garanzie ubicate in uno Stato membro dichiarante

Data del valore della protezione

Attributo dei dati

Data in cui è stata eseguita la più recente valutazione o stima della protezione prima della data di riferimento per la segnalazione.

Data

Valore

Espressa nella forma gg/mm/aaaa

Metodo di valutazione della protezione

Attributo dei dati

Tipo di valutazione della protezione; metodo usato per determinare il valore della protezione.

Valore di mercato (Mark-to-Market)

Valore

Metodo di valutazione in cui il valore della protezione è basato su prezzi quotati, non rettificati, su un mercato attivo per attività e passività identiche.

Stima della controparte

Valore

Metodo di valutazione in cui la valutazione è effettuata dal fornitore della protezione.

Valutazione del creditore

Valore

Metodo di valutazione in cui la valutazione è effettuata dal creditore: valutazione compiuta da un perito, esterno o interno, in possesso delle necessarie qualifiche, capacità ed esperienza per eseguire una valutazione e che non sia indipendente dal processo di decisione del credito.

Valutazione di un terzo

Valore

Metodo di valutazione in cui la valutazione è fornita da un perito che sia indipendente dal processo di decisione del credito.

Altro tipo di valutazione

Valore

Altro tipo di valutazione non incluso nelle altre categorie.

Valore iniziale della protezione

Attributo dei dati

Il fair value della protezione alla data in cui è stata inizialmente ricevuta come protezione del credito.

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Data del valore iniziale della protezione

Attributo dei dati

La data del valore iniziale della protezione, cioè la data in cui la stima o la valutazione più recente della protezione è stata eseguita prima della sua iniziale ricezione come protezione del credito.

Data

Valore

Espressa nella forma gg/mm/aaaa

Dati relativi a strumento-protezione ricevuta

Valore attribuito della protezione

Attributo dei dati

Importo massimo del valore della protezione che si può considerare come protezione del credito per lo strumento. L'importo dei diritti di precedenza di terzi o dell'operatore monitorato sulla protezione deve essere escluso dal valore attribuito della protezione. Per la protezione ammissibile ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, questo valore deve essere segnalato conformemente alla parte 2 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Diritti di precedenza di terzi sulla protezione

Attributo dei dati

Importo massimo dei privilegi esistenti di grado superiore di pertinenza di terzi diversi dall'operatore monitorato che possono essere fatti valere nei confronti della protezione.

Numerico

Valore

Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.


(1)  Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2013/40) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 107).

(2)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(3)  Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE) (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(4)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

(5)  Direttiva del Consiglio dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (86/635/CEE) (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51).

ALLEGATO V

ALLEGATO V

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito