+REGOLAMENTO (UE) N. 1227/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2011 concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all'ingrosso (Testo rilevante ai fini del SEE)
---+Articolo 1 Oggetto, ambito di applicazione e relazione con altri testi legislativi dell’Unione
------+Articolo 1 1.
------+Articolo 1 2.
------+Articolo 1 3.
------+Articolo 1 4.
------+Articolo 1 5.
---+Articolo 2 Definizioni
---+Articolo 3 Divieto d’abuso di informazioni privilegiate (insider trading)
------+Articolo 3 1.
------+Articolo 3 2.
------+Articolo 3 3.
------+Articolo 3 4.
------+Articolo 3 5.
------+Articolo 3 6.
---+Articolo 4 Obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate
------+Articolo 4 1.
------+Articolo 4 2.
------+Articolo 4 3.
------+Articolo 4 4.
------+Article 4 4a.
------+Articolo 4 5.
------+Articolo 4 6.
------+Articolo 4 7.
---+Articolo 4 bis Autorizzazione e vigilanza delle piattaforme per le informazioni privilegiate
---+Articolo 5 Divieto di manipolazione del mercato
---+Articolo 5 bis Negoziazione algoritmica
------+Articolo 5 bis 1.
------+Articolo 5 bis 2.
------+Articolo 5 bis 3.
------+Articolo 5 bis 4.
---+Articolo 6 Aggiornamento tecnico delle definizioni di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato
------+Articolo 6 1.
------+Articolo 6 2.
---+Articolo 7 Monitoraggio dei mercati
------+Articolo 7 1.
------+Articolo 7 2.
------+Articolo 7 3.
---+Articolo 7 bis Compiti e poteri dell'Agenzia in relazione alle valutazioni dei prezzi e ai parametri di riferimento
------+Articolo 7 bis 1.
------+Articolo 7 bis 2.
---+Articolo 7 ter Pubblicazione della valutazione dei prezzi del GNL e dei parametri di riferimento per il GNL
------+Articolo 7 ter 1.
------+Articolo 7 ter 2.
---+Articolo 7 quater Trasmissione all'Agenzia dei dati di mercato del GNL
------+Articolo 7 quater 1.
------+Articolo 7 quater 2.
------+Articolo 7 quater 3.
---+Articolo 7 quinquies Qualità dei dati di mercato del GNL
------+Articolo 7 quinquies 1.
------+Articolo 7 quinquies 2.
------+Articolo 7 quinquies 3.
---+Articolo 7 sexies Continuità operativa
---+Articolo 8 Raccolta di dati
------+Articolo 8 1.
------+Article 8 1a.
------+Article 8 1b.
------+Articolo 8 2.
------+Articolo 8 3.
------+Articolo 8 4.
------+Articolo 8 5.
------+Articolo 8 6.
---+Articolo 9 Registrazione degli operatori di mercato
------+Articolo 9 1.
------+Articolo 9 2.
------+Articolo 9 3.
------+Articolo 9 4.
------+Articolo 9 5.
---+Articolo 9 bis Autorizzazione e vigilanza dei meccanismi di segnalazione registrati (RRM)
---+Articolo 10 Condivisione delle informazioni tra l’Agenzia e altre autorità
------+Articolo 10 1.
------+Articolo 10 2.
------+Articolo 10 3.
---+Articolo 11 Protezione dei dati
---+Articolo 12 Affidabilità operativa
------+Articolo 12 1.
------+Articolo 12 2.
---+Articolo 13 Attuazione del divieto di abusi di mercato
------+Articolo 13 1.
------+Articolo 13 2.
------+Articolo 13 3.
------+Articolo 13 4.
------+Articolo 13 5.
------+Articolo 13 6.
------+Articolo 13 7.
------+Articolo 13 8.
------+Articolo 13 9.
------+Articolo 13 10.
------+Articolo 13 11.
------+Articolo 13 12.
---+Articolo 13 bis Ispezioni in loco da parte dell’Agenzia
------+Articolo 13 bis 1.
------+Articolo 13 bis 2.
------+Articolo 13 bis 3.
------+Articolo 13 bis 4.
------+Articolo 13 bis 5.
------+Articolo 13 bis 6.
------+Articolo 13 bis 7.
------+Articolo 13 bis 8.
------+Articolo 13 bis 9.
------+Articolo 13 bis 10.
---+Articolo 13 ter Richiesta di informazioni
------+Articolo 13 ter 1.
------+Articolo 13 ter 2.
------+Articolo 13 ter 3.
------+Articolo 13 ter 4.
------+Articolo 13 ter 5.
------+Articolo 13 ter 6.
---+Articolo 13 quater Potere di raccogliere dichiarazioni
------+Articolo 13 quater 1.
------+Articolo 13 quater 2.
---+Articolo 13 quinquies Garanzie procedurali
------+Articolo 13 quinquies 1.
------+Articolo 13 quinquies 2.
------+Articolo 13 quinquies 3.
------+Articolo 13 quinquies 4.
---+Articolo 13 sexies Assistenza reciproca
---+Articolo 13 septies Funzionario incaricato delle indagini
------+Articolo 13 septies 1.
------+Articolo 13 septies 2.
---+Articolo 13 octies Penalità di mora
------+Articolo 13 octies 1.
------+Articolo 13 octies 2.
------+Articolo 13 octies 3.
------+Articolo 13 octies 4.
------+Articolo 13 octies 5.
---+Articolo 13 nonies Garanzie procedurali riguardo alle decisioni relative a penalità di mora
------+Articolo 13 nonies 1.
------+Articolo 13 nonies 2.
---+Articolo 13 decies Natura, applicazione e assegnazione delle penalità di mora
------+Articolo 13 decies 1.
------+Articolo 13 decies 2.
------+Articolo 13 decies 3.
---+Articolo 13 undecies Controllo della Corte di giustizia
---+Articolo 14 Diritto di impugnazione
---+Articolo 15 Obblighi delle persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale
------+Articolo 15 1.
------+Articolo 15 2.
------+Articolo 15 3.
------+Articolo 15 4.
------+Articolo 15 5.
---+Articolo 16 Cooperazione a livello di Unione e a livello nazionale
------+Articolo 16 1.
------+Articolo 16 2.
------+Articolo 16 3.
------+Articolo 16 4.
------+Articolo 16 5.
------+Articolo 16 6.
---+Articolo 16 bis Delega di compiti e responsabilità
------+Articolo 16 bis 1.
------+Articolo 16 bis 2.
------+Articolo 16 bis 3.
------+Articolo 16 bis 4.
------+Articolo 16 bis 5.
---+Articolo 16 ter Orientamenti e raccomandazioni
------+Articolo 16 ter 1.
------+Articolo 16 ter 2.
------+Articolo 16 ter 3.
------+Articolo 16 ter 4.
------+Articolo 16 ter 5.
------+Articolo 16 ter 6.
------+Articolo 16 ter 7.
---+Articolo 17 Segreto professionale
------+Articolo 17 1.
------+Articolo 17 2.
------+Articolo 17 3.
------+Articolo 17 4.
------+Articolo 17 5.
---+Articolo 18 Sanzioni
------+Articolo 18 1.
------+Articolo 18 2.
------+Articolo 18 3.
------+Articolo 18 4.
------+Articolo 18 5.
------+Articolo 18 6.
------+Articolo 18 7.
------+Articolo 18 8.
------+Articolo 18 9.
---+Articolo 19 Relazioni internazionali
---+Articolo 20 Esercizio della delega
------+Articolo 20 1.
------+Articolo 20 2.
------+Articolo 20 3.
------+Articolo 20 4.
------+Articolo 20 5.
---+Articolo 21 Procedura di comitato
------+Articolo 21 1.
------+Articolo 21 2.
---+Articolo 21 bis Relazione e riesame
------+Articolo 21 bis 1.
------+Articolo 21 bis 2.
---+Articolo 22 Entrata in vigore
---+COMMISSION STATEMENT
---+COUNCIL STATEMENT
English - European Union - Energy -

REGOLAMENTO (UE) N. 1227/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2011 concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all'ingrosso (Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) N. 1227/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2011

concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all'ingrosso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 1 Oggetto, ambito di applicazione e relazione con altri testi legislativi dell’Unione
Articolo 2 Definizioni

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) 

«informazione privilegiata», un’informazione che ha carattere preciso, che non è stata resa pubblica, che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più prodotti energetici all’ingrosso e che, se resa pubblica, potrebbe verosimilmente influire in modo sensibile sui prezzi di tali prodotti.

Ai fini di tale definizione per «informazioni» si intendono:

a) 

le informazioni che devono essere rese pubbliche ai sensi dei ►M1  regolamento (UE) 2019/943 ◄ , compresi gli orientamenti e i codici di rete adottati ai sensi di tali regolamenti;

b) 

le informazioni riguardanti la capacità e l’uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di ►M2  energia elettrica, idrogeno o gas naturale ◄ o quelle riguardanti la capacità e l’uso di impianti di GNL, inclusa l’indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti;

▼M1

c) 

le informazioni che devono essere rese note in base alle disposizioni giuridiche o regolamentari a livello unionale o nazionale, alle regole di mercato, ai contratti o alle pratiche invalse sul mercato dell’energia all’ingrosso di cui trattasi, se e in quanto tali informazioni possano verosimilmente avere un effetto rilevante sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso;

▼M1

c bis) 

le informazioni trasmesse da un operatore di mercato, o da altre persone che agiscono per conto dell'operatore di mercato, a un prestatore di servizi che negozia per conto dell'operatore di mercato e connesse agli ordini pendenti in prodotti energetici all'ingrosso dell'operatore di mercato, aventi un carattere preciso e riguardanti direttamente o indirettamente uno o più prodotti energetici all'ingrosso; e

▼B

d) 

altre informazioni su cui un operatore di mercato diligente baserebbe in parte la decisione di concludere un’operazione concernente un prodotto energetico all’ingrosso o di emettere un ordine di compravendita di un prodotto di questo tipo.

▼M1

Un'informazione è ritenuta avere carattere preciso se si riferisce a un complesso di circostanze esistente o di cui si possa ragionevolmente ritenere che verrà a esistere, o a un evento verificatosi o di cui si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso. Un'informazione può essere ritenuta avere carattere preciso se si riferisce a un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, anche futuri, nonché se si riferisce alle tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati al presente punto, primo comma, riguardo alle informazioni privilegiate.

Ai fini del presente punto, primo comma, si considera che le informazioni riguardino direttamente o indirettamente il prodotto energetico all'ingrosso se queste hanno un potenziale effetto sulla domanda, sull'offerta o sui prezzi di un prodotto energetico all'ingrosso o sulle aspettative in relazione alla domanda, all'offerta o ai prezzi di un prodotto energetico all'ingrosso.

Ai fini del presente punto, primo comma, per informazione che, se resa pubblica, potrebbe verosimilmente influire in modo sensibile sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso, s'intende un'informazione che un operatore di mercato ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni riguardanti la negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso;

2) 

per «manipolazione del mercato» s'intendono:

a) 

la conclusione di qualsiasi operazione o l'emissione, la modifica o la revoca di qualsiasi ordine di compravendita oppure l'adozione di qualsiasi altra condotta riguardante prodotti energetici all'ingrosso che:

i) 

fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso;

ii) 

consenta, o sia suscettibile di consentire, tramite l'azione di una o più persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all'ingrosso a un livello artificioso, a meno che la persona che ha compiuto l'operazione o che ha impartito l'ordine di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tale operazione o ordine sono legittime e che tale operazione o ordine è conforme alle prassi di mercato ammesse sul mercato dell'energia all'ingrosso in questione; o

iii) 

utilizzi uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggiro o artifizio che fornisca, o sia suscettibile di fornire, segnali falsi o tendenziosi riguardanti l'offerta, la domanda o il prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso;

b) 

la diffusione di informazioni tramite i media, compreso internet, o qualsiasi altro mezzo, che diano o rischino di dare segnali falsi o tendenziosi riguardanti l’offerta, la domanda o il prezzo di prodotti energetici all’ingrosso, in particolare la diffusione di voci e notizie false o tendenziose, sempre che il soggetto che ha diffuso la notizia sapesse o fosse tenuto a sapere che l’informazione era falsa o tendenziosa.

Quando la diffusione di informazioni ha finalità giornalistiche o di espressione artistica, essa è valutata tenendo conto delle norme che disciplinano la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi d’informazione, a meno che:

i) 

detti soggetti traggano, direttamente o indirettamente, vantaggio o profitto dalla diffusione delle informazioni in questione; oppure

ii) 

la diffusione o divulgazione avvenga con l’intento di fuorviare il mercato in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di prodotti energetici all’ingrosso.

o

c) 

la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un parametro di riferimento quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero l'adozione di qualsiasi altra condotta che porti alla manipolazione del calcolo di un parametro di riferimento.

La manipolazione del mercato può designare la condotta di una persona giuridica, o, in conformità del diritto dell'Unione o nazionale, di una persona fisica che partecipa alla decisione di effettuare attività per conto della persona giuridica in questione;

▼B

3) 

«tentata manipolazione del mercato»:

a) 

concludere qualsiasi operazione, emettere qualsiasi ordine di compravendita oppure compiere qualsiasi altra azione riguardante un prodotto energetico all’ingrosso con l’intenzione di:

i) 

fornire indicazioni false o tendenziose in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso;

ii) 

fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all’ingrosso a un livello artificioso, a meno che la persona che ha compiuto l’operazione o che ha impartito l’ordine di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tale operazione o ordine sono legittime e che detta operazione o ordine è conforme alle prassi di mercato ammesse sul mercato energetico all’ingrosso di cui trattasi; o

iii) 

utilizzare uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggiro o artifizio che invii, o sia suscettibile di inviare, segnali falsi o tendenziosi riguardanti l’offerta, la domanda o il prezzo di prodotti energetici all’ingrosso;

o

b) 

diffondere informazioni tramite gli organi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo con l’intenzione di fornire indicazioni false o tendenziose in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso;

4) 

«prodotti energetici all’ingrosso», i seguenti contratti e derivati, indipendentemente dal luogo e dalla modalità di negoziazione:

▼M1

a) 

i contratti per la fornitura di ►M2  energia elettrica, idrogeno o gas naturale ◄ , compreso il GNL, qualora la consegna avvenga nell'Unione o i contratti per la fornitura di energia elettrica cui può conseguire la consegna nell'Unione a seguito del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero;

b) 

i derivati relativi all' ►M2  energia elettrica, all'idrogeno o al gas naturale ◄ prodotti, commercializzati o consegnati nell'Unione, o i derivati relativi all'energia elettrica cui può conseguire la consegna nell'Unione a seguito del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero;

▼B

c) 

i contratti relativi al trasporto di ►M2  energia elettrica, di idrogeno o di gas naturale ◄ nell’Unione;

d) 

i derivati relativi al trasporto di ►M2  energia elettrica, di idrogeno o di gas naturale ◄ nell’Unione;

▼M1

e) 

i contratti relativi allo stoccaggio di ►M2  energia elettrica, di idrogeno o di gas naturale ◄ nell'Unione;

f) 

i derivati relativi allo stoccaggio di ►M2  energia elettrica, di idrogeno o di gas naturale ◄ nell'Unione.

▼B

I contratti per la fornitura e la distribuzione di ►M2  energia elettrica, di idrogeno o di gas naturale ◄ destinati all’impiego da parte di clienti finali non costituiscono prodotti energetici all’ingrosso. Tuttavia, i contratti per la fornitura e la distribuzione di ►M2  energia elettrica, di idrogeno o di gas naturale ◄ destinati all’impiego da parte di clienti finali con una capacità di consumo maggiore della soglia fissata al punto 5, secondo comma, sono considerati come prodotti energetici all’ingrosso;

5) 

per «capacità di consumo» si intende il consumo di un cliente finale di ►M2  energia elettrica, di idrogeno o di gas naturale ◄ che utilizza appieno la sua capacità di produzione. Essa comprende tutti i consumi effettuati da detto cliente finale in quanto entità economica unica se il consumo si realizza in mercati con prezzi all’ingrosso fra loro interconnessi.

Ai fini di questa definizione il consumo di singoli stabilimenti, sotto il controllo di un’entità economica unica, con una capacità di consumo inferiore ai 600 GWh l’anno non è preso in considerazione, a condizione che detti stabilimenti non esercitino effetti congiunti sui prezzi del mercato all’ingrosso essendo ubicati in differenti mercati geografici;

6) 

«mercato dell’energia all’ingrosso», un mercato all’interno dell’Unione in cui sono negoziati prodotti energetici all’ingrosso;

▼M1

7) 

«operatore di mercato», una persona, inclusi i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori dei sistemi di distribuzione, i gestori dei sistemi di stoccaggio e i gestori dei sistemi di GNL, che esegue operazioni, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, in uno o più mercati dell'energia all'ingrosso;

▼B

8) 

«persona», una persona fisica o giuridica;

▼M1

8 bis) 

«persona che predispone o esegue operazioni a titolo professionale», una persona professionalmente impegnata nella ricezione e trasmissione di ordini o nell'esecuzione di operazioni in prodotti energetici all'ingrosso;

▼B

9) 

«autorità finanziaria competente», un’autorità competente designata secondo la procedura di cui all’ ►M1  articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014 ◄ ;

10) 

«autorità nazionale di regolamentazione», un’autorità nazionale di regolamentazione designata ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica ( 6 ), oppure ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale ( 7 );

11) 

«gestore del sistema di trasmissione», il soggetto definito all’articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/72/CE e all’articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/73/CE;

▼M1

11 bis) 

«gestore del sistema di distribuzione», il gestore del sistema di distribuzione quale definito all'articolo 2, punto 6, della direttiva 2009/73/CE e all’articolo 2, punto 29, della direttiva (UE) 2019/944;

11 ter) 

«gestore dell'impianto di stoccaggio», il gestore dell'impianto di stoccaggio quale definito all'articolo 2, punto 10, della direttiva 2009/73/CE o il gestore di un «impianto di stoccaggio dell'energia» quale definito all’articolo 2, punto 60, della direttiva (UE) 2019/944;

11 quater) 

«gestore del sistema GNL», il gestore del sistema GNL quale definito all'articolo 2, punto 12, della direttiva 2009/73/CE;

▼B

12) 

«impresa madre»: impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati ( 8 );

13) 

«impresa collegata»: un’impresa figlia o un’altra impresa in cui è detenuta una partecipazione ovvero un’impresa legata ad un’altra impresa da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;

14) 

«distribuzione di gas naturale» va intesa nel significato di cui all’articolo 2, punto 5, della direttiva 2009/73/CE;

15) 

«distribuzione di elettricità» va intesa nel significato di cui all’articolo 2, punto 5, della direttiva 2009/72/CE;

▼M1

16) 

«meccanismo di segnalazione registrato» o «RRM» (registered reporting mechanism), una persona giuridica autorizzata ai sensi del presente regolamento per fornire il servizio di segnalazione o per segnalare all'Agenzia le informazioni di dettaglio sulle operazioni, compresi gli ordini di compravendita, e i dati fondamentali, per proprio conto o per conto degli operatori di mercato;

17) 

«piattaforma per le informazioni privilegiate» o «IIP» (inside information platform), una persona autorizzata ai sensi del presente regolamento a gestire una piattaforma per la comunicazione di informazioni privilegiate e per la segnalazione delle informazioni privilegiate comunicate all'Agenzia per conto degli operatori di mercato;

18) 

«negoziazione algoritmica», la negoziazione, inclusa la negoziazione ad alta frequenza, di prodotti energetici all'ingrosso in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente i parametri individuali degli ordini di compravendita, come ad esempio se avviare l'ordine, i tempi, il prezzo o la quantità dell'ordine o come gestire l'ordine dopo la sua presentazione, con intervento umano minimo o nullo, esclusi i sistemi utilizzati unicamente per trasmettere ordini a uno o più mercati organizzati, per trattare ordini che non comportano la determinazione di parametri di negoziazione, per confermare ordini o per eseguire il trattamento post-negoziazione delle operazioni eseguite;

19) 

«accesso elettronico diretto», un accordo in base al quale un membro, operatore o cliente di un mercato organizzato consente a un'altra persona di utilizzare il proprio codice di negoziazione in modo che questa possa trasmettere per via elettronica ordini di compravendita relativi a un prodotto energetico all'ingrosso direttamente all' mercato organizzato, compresi gli accordi che implicano l'uso, da parte della persona, dell'infrastruttura informatica del membro, dell'operatore o del cliente, o di qualsiasi sistema di collegamento fornito dal membro, operatore o cliente per trasmettere gli ordini di compravendita (accesso diretto al mercato) e gli accordi che non prevedono l'uso di una siffatta infrastruttura da parte della persona (accesso sponsorizzato);

20) 

«mercato organizzato» o «OMP»(organised marketplace), borsa dell'energia, broker dell'energia, piattaforma di capacità energetica o qualunque altro sistema o struttura in cui molteplici interessi di terzi relativi all'acquisto e alla vendita di prodotti energetici all'ingrosso interagiscono in modo tale da poter dar luogo a un'operazione;

21) 

«book di negoziazione», tutti i dettagli dei prodotti energetici all'ingrosso eseguiti in OMP, tra cui gli ordini abbinati e non abbinati nonché quelli generati dal sistema e gli eventi del ciclo di vita;

22) 

«parametro di riferimento», un indice quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per un prodotto energetico all'ingrosso o per un contratto relativo a un prodotto energetico all'ingrosso oppure il valore di un prodotto energetico all'ingrosso;

23) 

«negoziazione di GNL», offerte, offerte d'acquisto o operazioni di compravendita di GNL, tra cui, ma non solo, quelle che hanno luogo fuori borsa o in un OMP:

a) 

che specificano la consegna nell'Unione;

b) 

cui consegue la consegna nell'Unione; o

c) 

nel cui ambito una delle controparti rigassifica il GNL in un terminale nell'Unione;

24) 

«dati di mercato del GNL», registrazioni di offerte, offerte d'acquisto o operazioni di negoziazione di GNL, corredate delle corrispondenti informazioni;

25) 

«operatore di mercato del GNL», una persona fisica o giuridica che negozia GNL, quale che ne sia il luogo di costituzione o il domicilio;

26) 

«valutazione del prezzo del GNL», determinazione, secondo la metodologia stabilita dall'Agenzia, del prezzo di riferimento giornaliero per la negoziazione di GNL;

27) 

«parametro di riferimento per il GNL», determinazione del differenziale tra la valutazione giornaliera del prezzo del GNL e il prezzo di regolamento del contratto future front month sul gas su TTF stabilito da ICE Endex Markets B.V. su base giornaliera.

▼B

Articolo 3 Divieto d’abuso di informazioni privilegiate (insider trading)
Articolo 4 Obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate
Articolo 4 bis Autorizzazione e vigilanza delle piattaforme per le informazioni privilegiate

Articolo 4 bis

Autorizzazione e vigilanza delle piattaforme per le informazioni privilegiate

8.  

Entro l'8 maggio 2025, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 20 al fine di integrare il presente regolamento precisando:

a) 

i mezzi con i quali le IIP devono adempiere all'obbligo di rendere pubbliche le informazioni privilegiate di cui al paragrafo 3 del presente articolo;

b) 

il contenuto e qualsiasi ulteriore dettaglio pertinente delle informazioni privilegiate rese pubbliche a norma dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, in modo tale da consentire la pubblicazione delle informazioni necessarie ai sensi del presente articolo;

c) 

i requisiti organizzativi specifici per l'attuazione del paragrafo 5 del presente articolo;

d) 

i dettagli relativi al processo di revoca dell'autorizzazione di un'IIP di cui al paragrafo 7 del presente articolo;

e) 

le garanzie procedurali di cui al paragrafo 6 del presente articolo;

f) 

i dettagli relativi al processo di sostituzione regolare di cui al paragrafo 7 del presente articolo;

g) 

le modalità dettagliate con cui gli operatori di mercato sono informati in merito a una decisione di revoca dell'autorizzazione di un'IIP.

Articolo 5 Divieto di manipolazione del mercato

Articolo 5

Divieto di manipolazione del mercato

È fatto divieto di effettuare, o tentare di effettuare, manipolazioni di mercato nei mercati dell’energia all’ingrosso.

Articolo 5 bis Negoziazione algoritmica
Articolo 6 Aggiornamento tecnico delle definizioni di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato
Articolo 7 Monitoraggio dei mercati
Articolo 7 bis Compiti e poteri dell'Agenzia in relazione alle valutazioni dei prezzi e ai parametri di riferimento
Articolo 7 ter Pubblicazione della valutazione dei prezzi del GNL e dei parametri di riferimento per il GNL
Articolo 7 quater Trasmissione all'Agenzia dei dati di mercato del GNL
Articolo 7 quinquies Qualità dei dati di mercato del GNL
Articolo 7 sexies Continuità operativa

Articolo 7 sexies

Continuità operativa

L'Agenzia riesamina, aggiorna e pubblica periodicamente la propria metodologia di valutazione dei prezzi di riferimento del GNL e determinazione del parametro di riferimento per il GNL, nonché i metodi usati per comunicare i dati di mercato del GNL e per pubblicare le valutazioni dei prezzi e i parametri di riferimento per il GNL, tenendo conto del parere di chi fornisce i dati di mercato del GNL.

Articolo 8 Raccolta di dati
Articolo 9 Registrazione degli operatori di mercato
Articolo 9 bis Autorizzazione e vigilanza dei meccanismi di segnalazione registrati (RRM)

Articolo 9 bis

Autorizzazione e vigilanza dei meccanismi di segnalazione registrati (RRM)

6.  

Entro l'8 maggio 2025 la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 20 al fine di integrare il presente regolamento precisando:

a) 

i mezzi con i quali gli RRM devono adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b) 

i requisiti organizzativi specifici per l'attuazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo;

c) 

i dettagli relativi al processo di revoca dell'autorizzazione di un RRM di cui al paragrafo 5 del presente articolo;

d) 

le garanzie procedurali di cui al paragrafo 4 del presente articolo;

e) 

i dettagli relativi al processo di sostituzione regolare di cui al paragrafo 5 del presente articolo;

f) 

le modalità dettagliate con cui gli operatori di mercato sono informati in merito a una decisione di revoca dell'autorizzazione di un RRM.

Articolo 10 Condivisione delle informazioni tra l’Agenzia e altre autorità
Articolo 11 Protezione dei dati

Articolo 11

Protezione dei dati

Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ( 12 ), o gli obblighi che incombono all’Agenzia, nel quadro dell’assolvimento dei suoi compiti, a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ( 13 ), in relazione al trattamento dei dati personali da essa effettuato.

Articolo 12 Affidabilità operativa
Articolo 13 Attuazione del divieto di abusi di mercato
Articolo 13 bis Ispezioni in loco da parte dell’Agenzia
Articolo 13 ter Richiesta di informazioni
Articolo 13 quater Potere di raccogliere dichiarazioni
Articolo 13 quinquies Garanzie procedurali
Articolo 13 sexies Assistenza reciproca

Articolo 13 sexies

Assistenza reciproca

Per garantire la conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 13 a 13 quater, le autorità nazionali di regolamentazione e l'Agenzia si prestano assistenza reciproca nel corso dell'indagine.

Articolo 13 septies Funzionario incaricato delle indagini
Articolo 13 octies Penalità di mora
Articolo 13 nonies Garanzie procedurali riguardo alle decisioni relative a penalità di mora
Articolo 13 decies Natura, applicazione e assegnazione delle penalità di mora
Articolo 13 undecies Controllo della Corte di giustizia

Articolo 13 undecies

Controllo della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni dell'Agenzia che irrogano penalità di mora. Può annullare, ridurre o aumentare la penalità di mora irrogata.

Articolo 14 Diritto di impugnazione

Articolo 14

Diritto di impugnazione

Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione dell’autorità di regolamentazione di impugnarla dinanzi a un organo indipendente dalle parti interessate e da ogni governo.

Articolo 15 Obblighi delle persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale
Articolo 16 Cooperazione a livello di Unione e a livello nazionale
Articolo 16 bis Delega di compiti e responsabilità
Articolo 16 ter Orientamenti e raccomandazioni
Articolo 17 Segreto professionale
Articolo 18 Sanzioni
Articolo 19 Relazioni internazionali

Articolo 19

Relazioni internazionali

Nella misura in cui è necessario a conseguire le finalità del presente regolamento e fatte salve le competenze rispettive degli Stati membri e delle istituzioni e degli organi dell'Unione, fra cui il servizio europeo per l'azione esterna, l'Agenzia può sviluppare contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi, in particolare quelle che hanno un impatto sul mercato dell'Unione dell'energia all'ingrosso, al fine di promuovere l'armonizzazione del quadro normativo. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione e i suoi Stati membri né impediscono agli Stati membri e alle loro autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi. Tali accordi possono riguardare aspetti di interesse comune, quali le metodologie di raccolta dei dati, l'analisi e la valutazione di dati o altre informazioni, e altri settori di competenza.

Articolo 20 Esercizio della delega
Articolo 21 Procedura di comitato
Articolo 21 bis Relazione e riesame
Articolo 22 Entrata in vigore

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 8, paragrafo 1, paragrafo 3, primo comma, e paragrafi 4 e 5 si applicano a decorrere da sei mesi successivi alla data alla quale la Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 6 di detto articolo.

COMMISSION STATEMENT


COMMISSION STATEMENT

The Commission considers that the thresholds for reporting transactions within the meaning of Article 8(2)(a) and information within the meaning of Article 8(6)(a) cannot be set through implementing acts.

Where appropriate the Commission will come forward with a legislative proposal to set such thresholds.


COUNCIL STATEMENT


COUNCIL STATEMENT

The EU legislator has conferred on the Commission implementing powers in accordance with Article 291 TFEU in relation to measures foreseen in Article 8. That is legally binding for the Commission despite the declaration it made in respect to Article 8(2)(a) and Article 8(6)(a).

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito