+DIRETTIVA 2005/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 settembre 2005 relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità
---+Articolo 1 Oggetto
------+Articolo 1 1.
------+Articolo 1 2.
---+Articolo 2 Campo di applicazione
------+Articolo 2 1.
------+Articolo 2 2.
---+Articolo 3 Definizioni
---+Articolo 4 Istituzione dei RIS
------+Articolo 4 1.
------+Articolo 4 2.
------+Articolo 4 3.
------+Articolo 4 4.
------+Articolo 4 5.
------+Articolo 4 6.
------+Articolo 4 7.
------+Articolo 4 8.
------+Articolo 4 9.
---+Articolo 5 Specifiche tecniche
---+Articolo 6 Posizionamento via satellite
---+Articolo 7 Approvazione del tipo delle apparecchiature RIS
------+Articolo 7 1.
------+Articolo 7 2.
------+Articolo 7 3.
---+Articolo 8 Autorità competenti
---+Articolo 8bis Meccanismo di riscontro
------+Articolo 8bis 1.
------+Articolo 8bis 2.
------+Articolo 8bis 3.
------+Articolo 8bis 4.
------+Articolo 8bis 5.
---+Articolo 9 Norme relative al rispetto della vita privata, alla sicurezza delle informazioni e al trattamento dei dati personali
------+Articolo 9 1.
------+Articolo 9 2.
---+Articolo 10 Poteri delegati
------+Articolo 10 1.
------+Articolo 10 2.
---+Articolo 10 bis Esercizio della delega
------+Articolo 10 bis 1.
------+Articolo 10 bis 2.
------+Articolo 10 bis 3.
------+Articolo 10 bis 4.
------+Articolo 10 bis 5.
------+Articolo 10 bis 6.
---+Articolo 11 Procedura di comitato
------+Articolo 11 1.
------+Articolo 11 2.
---+Articolo 12 Recepimento
------+Articolo 12 1.
------+Articolo 12 4.
------+Articolo 12 5.
------+Articolo 12 6.
---+Articolo 12bis Controllo
---+Articolo 13 Entrata in vigore
---+Articolo 14 Destinatari
---+ALLEGATO I REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI DATI
---+ALLEGATO II PRINCIPI PER L’ELABORAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE RIS
---+ALLEGATO III SPECIFICHE TECNICHE PER I RIS
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European Union -
ICT -
DIRETTIVA 2005/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 settembre 2005 relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità
DIRETTIVA 2005/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 7 settembre 2005
relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 1 Oggetto
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Articolo 2 Campo di applicazione
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Articolo 3 Definizioni
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Articolo 3
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a)
«servizi d'informazione fluviale» (River Information Services — RIS): i servizi d'informazione armonizzati di supporto alla gestione del traffico e dei trasporti nel settore della navigazione interna, comprese, ovunque tecnicamente fattibile, le interfacce con altri modi di trasporto. I RIS non riguardano le attività commerciali interne tra le varie compagnie interessate, ma possono essere interfacciati con attività commerciali. I RIS comprendono servizi quali informazioni sui canali, informazioni sul traffico, gestione del traffico, supporto alla prevenzione di incidenti, informazioni sulla gestione dei trasporti, statistiche e servizi doganali nonché diritti per l'utilizzo delle vie navigabili e tasse portuali;
b)
«informazioni sui canali»: le informazioni geografiche, idrologiche e amministrative riguardanti le vie navigabili (canali). Si tratta di informazioni unidirezionali: riva-nave o riva-ufficio;
c)
«informazioni tattiche sul traffico»: le informazioni aventi un'incidenza immediata sulle decisioni di navigazione tenuto conto della situazione attuale del traffico e del circondario geografico immediato;
d)
«informazioni strategiche sul traffico»: le informazioni aventi un'incidenza sulle decisioni a medio e lungo termine degli utenti RIS;
e)
«applicazione RIS»: la fornitura di servizi d'informazione fluviale per mezzo di sistemi dedicati;
f)
«centro RIS»: il luogo in cui gli operatori gestiscono i RIS;
g)
«utenti RIS»: le varie categorie di utenti tra cui comandanti delle navi, operatori di RIS, gestori di chiuse e/o ponti, autorità fluviali, operatori portuali e di terminali, operatori dei centri di prevenzione incidenti dei servizi di soccorso, gestori della flotta, spedizionieri e agenti marittimi;
h)
«interoperabilità»: il fatto che i servizi, il contenuto, il formato e la frequenza dello scambio dei dati sono armonizzati in modo tale che gli utenti RIS di tutta Europa abbiano accesso agli stessi servizi e alle stesse informazioni;
▼M3
i)
«rete transeuropea dei trasporti» o «TEN-T»: le vie navigabili interne specificate nelle mappe di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2024/1679;
j)
«sistema europeo di gestione dei dati di riferimento» o «European Reference Data Management System – ERDMS»: archivio a punto di accesso unico, sotto l’autorità della Commissione, contenente dati di riferimento ed elenchi di codici utilizzati da applicazioni informatiche nell’ambito del trasporto per vie navigabili interne; non comprende i dati di rete forniti dallo Stato membro in conformità degli allegati I e III;
k)
«sistema della comunità portuale»: piattaforma elettronica per lo scambio di informazioni tra portatori di interessi pubblici e privati al fine di garantire processi portuali e logistici agevoli;
l)
«sistema per le infrastrutture intelligenti delle vie navigabili interne»: piattaforma elettronica, gestita dalle autorità pubbliche preposte alla gestione delle vie navigabili interne, che favorisce la gestione parzialmente e completamente automatizzata delle infrastrutture di trasporto per vie navigabili interne in corrispondenza delle chiuse e dei ponti mobili della rete TEN-T;
m)
«ambiente europeo dei RIS»: piattaforma elettronica a punto di accesso unico basata sulle informazioni dei RIS nazionali che fornisce servizi operativi e tecnici per gli utenti RIS e che contiene collegamenti per la segnalazione elettronica conformemente al principio «una tantum»;
n)
«porto interno»: porto di navigazione interna della rete centrale TEN-T o della rete globale TEN-T, elencato e classificato nell’allegato II del regolamento (UE) 2024/1679.
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Articolo 4 Istituzione dei RIS
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Articolo 5 Specifiche tecniche
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Articolo 5
1.
Per contribuire alla realizzazione dei RIS e provvedere alla interoperabilità dei servizi conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, si applicano le specifiche tecniche di cui all’allegato III in linea con i principi di cui all’allegato II, riguardanti in particolare gli aspetti seguenti:
a)
sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione interna (ECDIS interno);
b)
sistema elettronico di segnalazione navale;
d)
sistemi di localizzazione e monitoraggio delle navi;
e)
compatibilità delle apparecchiature necessarie per l’utilizzazione dei RIS;
f)
funzionamento dell’ambiente europeo dei RIS;
g)
interconnessione e scambio di informazioni con le banche dati dell’Unione (ERDMS);
h)
interfaccia standardizzata per le piattaforme informatiche di altri modi di trasporto;
i)
interfaccia standardizzata tra l’ambiente europeo dei RIS e i sistemi delle comunità portuali dei porti interni e tra l’ambiente europeo dei RIS e i sistemi per le infrastrutture intelligenti delle vie navigabili interne;
j)
dati per la navigazione e la pianificazione del viaggio sulle vie navigabili interne.
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Articolo 6 Posizionamento via satellite
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Articolo 6
Posizionamento via satellite
Ai fini dei RIS, per i quali è richiesto un posizionamento esatto, si raccomanda l’uso di sistemi di posizionamento e navigazione satellitari, come i servizi di navigazione forniti da Galileo, compresi il servizio ad alta precisione e il servizio aperto di autenticazione dei messaggi di navigazione nonché il servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS) di cui al regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio (
3
). Ai fini delle applicazioni e dei servizi basati sui dati di osservazione della Terra, si raccomanda l’uso dei dati, delle informazioni e dei servizi Copernicus.
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Articolo 7 Approvazione del tipo delle apparecchiature RIS
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Articolo 8 Autorità competenti
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Articolo 8
Gli Stati membri designano le autorità competenti per le applicazioni RIS, per lo scambio di dati a livello internazionale, per il funzionamento dell’ambiente europeo dei RIS e per la gestione dei riscontri degli utenti RIS. Gli Stati membri notificano tali autorità designate alla Commissione entro il 17 gennaio 2029.
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Articolo 8bis Meccanismo di riscontro
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Articolo 9 Norme relative al rispetto della vita privata, alla sicurezza delle informazioni e al trattamento dei dati personali
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Articolo 10 Poteri delegati
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Articolo 10 bis Esercizio della delega
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Articolo 11 Procedura di comitato
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Articolo 12 Recepimento
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Articolo 12bis Controllo
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Articolo 12 bis
La Commissione controlla l’istituzione dei RIS nell’Unione e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 3 gennaio 2034. La relazione include un’analisi dell’impatto della presente direttiva sul livello di integrazione del trasporto per vie navigabili interne con il complesso della catena logistica e prende in esame il potenziale dei nuovi strumenti digitali di aumentare l’efficienza di tutta la rete TEN-T di vie navigabili interne.
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Articolo 13 Entrata in vigore
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Articolo 13
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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Articolo 14 Destinatari
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Articolo 14
Gli Stati membri sul cui territorio si trovano vie navigabili interne che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 sono destinatari della presente direttiva.
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ALLEGATO I REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI DATI
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ALLEGATO I
REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI DATI
Conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), sono in particolare forniti i dati seguenti:
a)
assi idroviari e loro lunghezza in chilometri;
b)
limitazioni per navi e convogli in termini di lunghezza, larghezza, pescaggio e tirante d’aria;
c)
orari di servizio delle strutture che potrebbero ostacolare il traffico, in particolare chiuse e ponti;
d)
tempi di attesa previsti in corrispondenza di ponti, chiuse e porti interni, ove disponibile in tempo reale;
e)
ubicazione di porti e impianti di trasbordo;
f)
dati di riferimento relativi al livello dell’acqua utili per la navigazione;
g)
ubicazione e attuale disponibilità di infrastrutture per i combustibili alternativi, se disponibili, inclusa la fornitura di energia elettrica da terra.
Le informazioni fornite sono mantenute aggiornate e, se disponibile, riflettono la situazione in tempo reale.
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ALLEGATO II PRINCIPI PER L’ELABORAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE RIS
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ALLEGATO II
PRINCIPI PER L’ELABORAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE RIS
1.
Principi generali
Le specifiche tecniche RIS rispettano i principi generali seguenti:
a)
indicazione dei requisiti tecnici necessari per la programmazione, l’attuazione e l’uso operativo dei servizi e dei relativi sistemi;
b)
architettura RIS e sua organizzazione;
c)
raccomandazioni relative alla partecipazione delle navi al sistema RIS, ai singoli servizi e allo sviluppo graduale dei RIS.
2.
Sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione interna (sistema ECDIS interno)
Le specifiche tecniche da definire conformemente all’articolo 5 per un sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione interna (sistema ECDIS interno) rispettano i principi seguenti:
a)
compatibilità con il sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e sistema di informazione (ECDIS marittimo) per agevolare il traffico delle navi adibite alla navigazione interna nelle zone di traffico misto come gli estuari e il traffico marittimo-fluviale;
b)
specifica dei requisiti minimi delle apparecchiature del sistema ECDIS interno e del contenuto minimo delle carte nautiche elettroniche tenendo conto della sicurezza della navigazione, in particolare:
i)
alto livello di affidabilità e di disponibilità delle apparecchiature del sistema ECDIS interno utilizzate;
ii)
robustezza delle apparecchiature del sistema ECDIS interno per resistere alle condizioni ambientali generalmente presenti a bordo di una nave, senza subire degradi della qualità o dell’affidabilità;
iii)
inserimento nelle carte nautiche elettroniche di tutti gli elementi geografici, ad esempio limiti del canale, costruzioni sulla riva e radiofari, necessari per garantire la sicurezza della navigazione;
iv)
monitoraggio della carta nautica elettronica mediante sovrapposizione dell’immagine radar nei casi di pilotaggio della nave;
c)
integrazione dei dati aggiornati relativi alla profondità del canale nella carta nautica elettronica e visualizzazione di tali dati in relazione a un livello d’acqua predeterminato o al livello d’acqua effettivo;
d)
integrazione di informazioni supplementari, ad esempio fornite da soggetti diversi dalle autorità competenti, nella carta nautica elettronica e visualizzazione di tali informazioni nel sistema ECDIS interno senza compromettere le informazioni necessarie per la sicurezza della navigazione;
e)
disponibilità delle carte nautiche elettroniche per gli utenti dei RIS;
f)
messa a disposizione dei dati delle carte nautiche elettroniche a tutti i fabbricanti di applicazioni, ove opportuno ad un prezzo proporzionato rispetto al costo;
g)
integrazione di informazioni aggiornate sui tempi di attesa in corrispondenza di chiuse, ponti e porti interni e visualizzazione di tali informazioni nel sistema ECDIS interno senza compromettere le informazioni necessarie per la sicurezza della navigazione.
3.
Sistema di segnalazione navale elettronica
Le specifiche tecniche del sistema di segnalazione navale elettronica per la navigazione interna rispettano, conformemente all’articolo 5, i principi seguenti:
a)
facilitazione dello scambio elettronico di dati tra le autorità competenti degli Stati membri, tra i soggetti della navigazione interna, della navigazione marittima e del trasporto multimodale, laddove questo interessa la navigazione interna;
b)
uso di un messaggio normalizzato di notifica del trasporto tra la nave e l’autorità, tra l’autorità e la nave e tra autorità diverse, in modo da conseguire la compatibilità con la navigazione marittima;
c)
uso di elenchi di codici e di classificazioni riconosciuti a livello internazionale, possibilmente integrati per esigenze supplementari della navigazione interna;
d)
uso di un numero europeo unico di identificazione delle navi.
4.
Avvisi ai comandanti
Le specifiche tecniche degli avvisi ai comandanti, in particolare in materia di informazioni sui canali, informazioni sul traffico, gestione del traffico e programmazione del viaggio sulle vie navigabili interne, rispettano, conformemente all’articolo 5, i principi seguenti:
a)
struttura normalizzata dei dati mediante modulistica testuale predefinita e per quanto possibile codificata in modo da permettere una traduzione automatica dei contenuti principali in altre lingue e da facilitare l’integrazione degli avvisi ai comandanti nei sistemi di programmazione dei viaggi;
b)
compatibilità della struttura normalizzata dei dati con la struttura dei dati del sistema ECDIS interno per facilitare l’integrazione degli avvisi ai comandanti in tale sistema;
c)
allineamento alle specifiche tecniche per la navigazione e la pianificazione del viaggio sulle vie navigabili interne al fine di garantire la coerenza delle informazioni fornite.
5.
Sistemi di localizzazione e di monitoraggio delle navi
Le specifiche tecniche dei sistemi di localizzazione e di monitoraggio delle navi rispettano, conformemente all’articolo 5, i principi seguenti:
a)
specifica dei requisiti relativi ai sistemi e ai messaggi normalizzati e procedure perché tali messaggi possano essere inviati automaticamente;
b)
differenziazione tra sistemi conformi ai requisiti delle informazioni tattiche sul traffico e sistemi conformi ai requisiti delle informazioni strategiche sul traffico, dal punto di vista della precisione del posizionamento e della frequenza di attualizzazione richiesta;
c)
descrizione dei pertinenti sistemi tecnici di localizzazione e di monitoraggio delle navi quali il SAI interno (sistema automatico di identificazione per la navigazione interna);
d)
compatibilità dei formati di dati con il sistema SAI marittimo.
6.
Principi operativi relativi all’ambiente europeo dei RIS
Le specifiche tecniche dell’ambiente europeo dei RIS rispettano, conformemente all’articolo 5, i principi seguenti:
a)
funzione di interfaccia digitale unica per la navigazione interna;
b)
punto di accesso unico armonizzato per informazioni aggiornate e, se possibile, in tempo reale sulle condizioni dei canali per una navigazione, una pianificazione del viaggio e operazioni portuali sicure e sostenibili nell’ambito della rete TEN-T;
c)
possibilità di realizzare catene di trasporto multimodale garantendo nel contempo un livello adeguato di protezione dei dati;
d)
elevato livello di accuratezza dei dati per uno scambio di dati senza soluzione di continuità tra gli utenti RIS lungo la TEN-T (all’interno e all’esterno dell’Unione);
e)
interfaccia di facile utilizzo con funzionalità efficienti, utili e pratiche come la possibilità di salvare e memorizzare profili;
f)
punto unico armonizzato di segnalazione secondo il principio «una tantum», anche per i viaggi internazionali;
g)
collegamento con altri sistemi che utilizzano tecnologie dell’informazione, della comunicazione, della navigazione o del posizionamento/localizzazione al fine di gestire con efficacia le infrastrutture, la mobilità e il traffico nell’ambito della rete TEN-T e fornire servizi a valore aggiunto a cittadini e operatori, tra cui sistemi per un uso della rete TEN-T sicuro, ecologico ed efficiente dal punto di vista della capacità;
h)
raccolta e comunicazione di dati d’uso anonimi e aggregati che possano essere utilizzati per il monitoraggio dell’attuazione dei RIS, compresi almeno il numero di utenti RIS, la disponibilità di dati nell’ambiente europeo dei RIS, il collegamento e il numero di scambi con altri sistemi o piattaforme digitali;
i)
garanzia di cibersicurezza.
7.
Disponibilità di dati per altri sistemi o piattaforme digitali
Le specifiche tecniche per lo scambio di dati con altri sistemi o piattaforme digitali rispettano, conformemente all’articolo 5, i principi seguenti:
a)
ulteriore sviluppo delle funzionalità offerte dall’ambiente europeo dei RIS;
b)
agevolazione dello scambio elettronico di dati tra le tecnologie RIS e le banche dati e i sistemi utilizzati da altri modi di trasporto, attraverso adeguati collegamenti di dati e interfacce;
c)
specifica dei requisiti relativi ad altri sistemi o piattaforme digitali e delle procedure per lo scambio automatizzato dei dati;
d)
scambio di informazioni in tempo reale, in particolare per quanto riguarda i dati in relazione ai quali il tempo ha un’importanza critica;
e)
garanzia di uno scambio sicuro di informazioni conformemente a un sistema globale di controllo dell’accesso basato sui diritti;
f)
previsione di un quadro in materia di scambio tra sistemi che consentirà sviluppi futuri e collegamenti con sistemi aggiuntivi, a seconda delle necessità, compresi scambi con il futuro spazio europeo di dati sulla mobilità e qualsiasi altro sistema concepito per promuovere le innovazioni nel settore del trasporto multimodale.
8.
Dati per la navigazione e la pianificazione del viaggio sulle vie navigabili interne
Le specifiche tecniche relative ai dati per la navigazione e la pianificazione del viaggio sulle vie navigabili interne rispettano, conformemente all’articolo 5, i principi seguenti:
a)
fornitura di informazioni aggiornate a intervalli regolari e almeno quando si verificano cambiamenti significativi nella situazione dei canali tali da poter incidere sulla navigazione;
b)
fornitura almeno delle informazioni seguenti:
i)
tempi di attesa previsti in corrispondenza di chiuse, ponti (mobili), porti interni;
ii)
dati sulla rete di vie navigabili europea necessari per la navigazione e la pianificazione del viaggio sulle vie navigabili interne e conformi almeno ai requisiti minimi in materia di dati di cui all’allegato I;
iii)
livello idrometrico, profondità minima rilevata, tirante d’aria, stato dello sbarramento in caso di blocco della navigazione, regime, livello idrometrico previsto, previsione della profondità minima rilevata;
iv)
situazione del ghiaccio e relativa navigabilità o altra allerta relativa a eventi meteorologici estremi;
v)
orari di esercizio di chiuse, ponti (mobili), porti interni;
c)
fornitura di informazioni attraverso il sistema ECDIS interno, gli avvisi ai comandanti e l’ambiente europeo dei RIS, a seconda dei casi.
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ALLEGATO III SPECIFICHE TECNICHE PER I RIS
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ALLEGATO III
SPECIFICHE TECNICHE PER I RIS
Le specifiche tecniche applicabili ai RIS sono quelle stabilite nell’edizione più recente della norma europea per i servizi d’informazione fluviale (ES-RIS) adottata dal CESNI.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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