+REGOLAMENTO (UE) 2015/758 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2015 relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE
---+Articolo 1 Oggetto
---+Articolo 2 Ambito di applicazione
------+Articolo 2 1.
------+Articolo 2 2.
---+Articolo 3 Definizioni
---+Articolo 4 Obblighi generali dei costruttori
---+Articolo 5 Obblighi specifici dei costruttori
------+Articolo 5 1.
------+Articolo 5 2.
------+Articolo 5 3.
------+Articolo 5 4.
------+Articolo 5 5.
------+Articolo 5 6.
------+Articolo 5 7.
------+Articolo 5 8.
------+Articolo 5 9.
---+Articolo 6 Norme sulla tutela della privacy e sulla protezione dei dati
------+Articolo 6 1.
------+Articolo 6 2.
------+Articolo 6 3.
------+Articolo 6 4.
------+Articolo 6 5.
------+Articolo 6 6.
------+Articolo 6 7.
------+Articolo 6 8.
------+Articolo 6 9.
------+Articolo 6 10.
------+Articolo 6 11.
------+Articolo 6 12.
------+Articolo 6 13.
---+Articolo 7 Obblighi degli Stati membri
---+Articolo 8 Esercizio della delega
------+Articolo 8 1.
------+Articolo 8 2.
------+Articolo 8 3.
------+Articolo 8 4.
------+Articolo 8 5.
---+Articolo 9 Atti di esecuzione
---+Articolo 10 Procedura di comitato
------+Articolo 10 1.
------+Articolo 10 2.
---+Articolo 11 Sanzioni
------+Articolo 11 1.
------+Articolo 11 2.
---+Articolo 12 Relazioni e riesame
------+Articolo 12 1.
------+Articolo 12 2.
---+Articolo 13 Modifiche della direttiva 2007/46/CE
---+Articolo 14 Entrata in vigore
---+ALLEGATO
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REGOLAMENTO (UE) 2015/758 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2015 relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE

REGOLAMENTO (UE) 2015/758 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2015

relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 1 Oggetto

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i requisiti generali per l'omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda i sistemi eCall di bordo e dei sistemi, componenti e entità tecniche indipendenti relativi ai sistemi eCall di bordo basati sul 112.

Articolo 2 Ambito di applicazione
Articolo 3 Definizioni

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento e oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2007/46/CE, si intende per:

1) 

«sistema eCall di bordo basato sul 112», un sistema di emergenza, composto di un equipaggiamento di bordo e dei mezzi per attivare, gestire e attuare la trasmissione eCall, attivato automaticamente attraverso sensori di bordo oppure manualmente, che invia, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, una serie minima di dati e apre un canale audio basato sul 112 tra gli occupanti del veicolo e uno PSAP per il servizio eCall;

2) 

«eCall», una chiamata di emergenza al numero 112 effettuata dal veicolo, sia automatica, mediante l'attivazione di sensori montati sul veicolo, sia manuale, che trasmette una serie minima di dati e apre un canale audio tra il veicolo e lo PSAP per il servizio eCall tramite le reti mobili di telecomunicazione senza fili;

3) 

«centro di raccolta delle chiamate di emergenza» o «PSAP», un luogo fisico, sotto la responsabilità di un'autorità pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato membro, in cui pervengono inizialmente le chiamate di emergenza;

4) 

«PSAP più idoneo», lo PSAP determinato previamente dalle autorità responsabili per coprire le chiamate d'emergenza da un dato luogo o per le chiamate d'emergenza di un certo tipo;

5) 

«PSAP per il servizio eCall», lo PSAP più idoneo determinato previamente dalle autorità competenti che è il primo ricevere e gestire le eCall;

6) 

«serie minima di dati» o «MSD» (Minimum Set of Data), le informazioni definite dalla norma EN 15722:2011 — «Sistemi di trasporto intelligenti — eSafety — Serie minima di dati (»MSD«) di eCall» — e inviate allo PSAP per il servizio eCall;

7) 

«equipaggiamento di bordo», equipaggiamento installato in modo permanente a bordo del veicolo che fornisce o ha accesso ai dati del veicolo necessari per effettuare una chiamata del servizio eCall tramite le reti mobili di telecomunicazione senza fili;

8) 

«transazione eCall», l'apertura di una sessione di comunicazioni mobili senza fili attraverso una rete pubblica di comunicazioni senza fili e la trasmissione di MSD da un veicolo a uno PSAP per il servizio eCall e l'apertura di un canale audio tra il veicolo e lo stesso PSAP;

9) 

«rete pubblica di comunicazione mobile senza fili», una rete di comunicazione mobile senza fili accessibile al pubblico conformemente alle direttive 2002/21/CE ( 1 ) e 2002/22/CE ( 2 ) del Parlamento europeo e del Consiglio;

10) 

«sistema eCall supportato da servizi di terzi» o «TPS eCall», una chiamata di emergenza effettuata dal veicolo a un terzo prestatore di servizi sia automatica, mediante l'attivazione di sensori montati sul veicolo, sia manuale, che trasmette un MSD e apre un canale audio tra il veicolo e il terzo prestatore di servizi tramite le reti pubbliche di comunicazione mobile senza fili;

11) 

«terzo prestatore di servizi», un organismo riconosciuto dalle autorità nazionali come autorizzato a ricevere chiamate eCall e a trasmettere l'MSD allo PSAP per il servizio eCall;

12) 

«sistema eCall di bordo di servizi di terzi», o «sistema TPS eCall di bordo», un sistema attivato automaticamente attraverso sensori di bordo oppure manualmente che invia, per mezzo delle reti pubbliche di comunicazione mobile senza fili, un MSD e apre un canale audio tra il veicolo e il terzo prestatore di servizi.

Articolo 4 Obblighi generali dei costruttori

Articolo 4

Obblighi generali dei costruttori

I costruttori dimostrano che tutti i nuovi tipi di veicoli di cui all'articolo 2 sono dotati di un sistema eCall di bordo basato sul 112 installato in modo permanente, conformemente al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso regolamento.

Articolo 5 Obblighi specifici dei costruttori
Articolo 6 Norme sulla tutela della privacy e sulla protezione dei dati
Articolo 7 Obblighi degli Stati membri

Articolo 7

Obblighi degli Stati membri

A decorrere dal 31 marzo 2018, le autorità nazionali rilasciano l'omologazione CE per quanto riguarda il sistema eCall di bordo basato sul 112 solo ai nuovi tipi di veicoli, e ai nuovi tipi di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti relativi a eCall di bordo basato sul 112, progettati e costruiti per tali veicoli, conformi al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma del medesimo.

Articolo 8 Esercizio della delega
Articolo 9 Atti di esecuzione

Articolo 9

Atti di esecuzione

La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono le disposizioni amministrative per l'omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda il sistema eCall di bordo basato sul 112 e dei sistemi, componenti ed entità tecniche separate relativi a eCall di bordo basato sul 112, progettati e costruiti per tali veicoli come richiesto dall'articolo 5, paragrafo 1, per quanto riguarda:

a) 

i modelli della scheda informativa che deve essere fornita dai costruttori ai fini dell'omologazione;

b) 

i modelli della scheda di omologazione CE;

c) 

il modello o i modelli del marchio di omologazione CE.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 9 giugno 2016.

Articolo 10 Procedura di comitato
Articolo 11 Sanzioni
Articolo 12 Relazioni e riesame
Articolo 13 Modifiche della direttiva 2007/46/CE

Articolo 13

Modifiche della direttiva 2007/46/CE

Gli allegati I, III, IV e XI della direttiva 2007/46/CE sono modificati in conformità dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 14 Entrata in vigore

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafi 8 e 9, l'articolo 6, paragrafi 12 e 13, e gli articoli 8, 9, 10 e 12 si applicano a decorrere dall'8 giugno 2015.

Gli articoli diversi da quelli di cui al secondo comma del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 marzo 2018.

ALLEGATO




ALLEGATO

Modifiche della direttiva 2007/46/CE

La direttiva 2007/46/CE è così modificata:

1) 

all'allegato I sono aggiunti i punti seguenti:

«12.8. sistema eCall

12.8.1. presenza sì/no (1)

12.8.2. descrizione tecnica o disegni del dispositivo: …»

;

2) 

all'allegato III, parte I, sezione A, sono aggiunti i punti seguenti:

«12.8. sistema eCall

12.8.1. presenza sì/no (1)»

;

3) 

all'allegato IV, la parte I è modificata come segue:

a) 

alla tabella è aggiunta la voce seguente:



Voce

Oggetto

Atto normativo

Applicabilità

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«72

Sistema eCall

Regolamento (UE) 2015/758

X

 

 

X»;

 

 

 

 

 

 

b) 

l'appendice 1 è così modificata:

i) 

alla tabella 1 è aggiunta la voce seguente:



Voce

Oggetto

Atto normativo

Questioni specifiche

Applicabilità e prescrizioni specifiche

«72

Sistema eCall

Regolamento (UE) 2015/758

 

n.d.»;

ii) 

alla tabella 2 è aggiunta la voce seguente:



Voce

Oggetto

Atto normativo

Questioni specifiche

Applicabilità e prescrizioni specifiche

«72

Sistema eCall

Regolamento (UE) 2015/758

 

n.d.»;

c) 

l'appendice 2, sezione 4 «requisiti tecnici», è così modificata:

i) 

alla parte I è aggiunta la voce seguente: Veicoli della categoria M1:



Voce

Riferimento all'atto normativo

Prescrizioni alternative

«72

Regolamento (UE) 2015/758 (sistemi eCall)

Non si applicano le prescrizioni di detto regolamento.»;

ii) 

alla parte II è aggiunta la voce seguente: Veicoli della categoria N1:



Voce

Riferimento all'atto normativo

Prescrizioni alternative

«72

Regolamento (UE) 2015/758 (sistemi eCall)

Non si applicano le prescrizioni di detto regolamento.»;

4) 

l'allegato XI è così modificato:

a) 

nell'appendice 1, alla tabella è aggiunta la voce seguente:



Voce

Oggetto

Riferimento all'atto normativo

M1 ≤ 2 500 (*) kg

M1 > 2 500 (*) kg

M2

M3

«72

Sistema eCall

Regolamento (UE) 2015/758

G

G

n.d.

n.d.»;

b) 

nell'appendice 2, alla tabella è aggiunta la voce seguente:



Voce

Oggetto

Riferimento all'atto normativo

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«72

Sistema eCall

Regolamento (UE) 2015/758

G

n.d.

n.d.

G

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.»;

c) 

nell'appendice 3, alla tabella è aggiunta la voce seguente:



Voce

Oggetto

Riferimento all'atto normativo

M1

«72

Sistema eCall

Regolamento (UE) 2015/758

G»;

d) 

nell'appendice 4, alla tabella è aggiunta la voce seguente:



Voce

Oggetto

Riferimento all'atto normativo

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«72

Sistema eCall

Regolamento (UE) 2015/758

n.d.

n.d.

G

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.».

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito