+REGOLAMENTO (UE) 2015/758 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2015 relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE
---+Articolo 1 Oggetto
---+Articolo 2 Ambito di applicazione
------+Articolo 2 1.
------+Articolo 2 2.
---+Articolo 3 Definizioni
---+Articolo 4 Obblighi generali dei costruttori
---+Articolo 5 Obblighi specifici dei costruttori
------+Articolo 5 1.
------+Articolo 5 2.
------+Articolo 5 3.
------+Articolo 5 4.
------+Articolo 5 5.
------+Articolo 5 6.
------+Articolo 5 7.
------+Articolo 5 8.
------+Articolo 5 9.
---+Articolo 6 Norme sulla tutela della privacy e sulla protezione dei dati
------+Articolo 6 1.
------+Articolo 6 2.
------+Articolo 6 3.
------+Articolo 6 4.
------+Articolo 6 5.
------+Articolo 6 6.
------+Articolo 6 7.
------+Articolo 6 8.
------+Articolo 6 9.
------+Articolo 6 10.
------+Articolo 6 11.
------+Articolo 6 12.
------+Articolo 6 13.
---+Articolo 7 Obblighi degli Stati membri
---+Articolo 8 Esercizio della delega
------+Articolo 8 1.
------+Articolo 8 2.
------+Articolo 8 3.
------+Articolo 8 4.
------+Articolo 8 5.
---+Articolo 9 Atti di esecuzione
---+Articolo 10 Procedura di comitato
------+Articolo 10 1.
------+Articolo 10 2.
---+Articolo 11 Sanzioni
------+Articolo 11 1.
------+Articolo 11 2.
---+Articolo 12 Relazioni e riesame
------+Articolo 12 1.
------+Articolo 12 2.
---+Articolo 13 Modifiche della direttiva 2007/46/CE
---+Articolo 14 Entrata in vigore
---+ALLEGATO
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REGOLAMENTO (UE) 2015/758 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2015 relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE
REGOLAMENTO (UE) 2015/758 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2015
relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 1 Oggetto
|
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce i requisiti generali per l'omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda i sistemi eCall di bordo e dei sistemi, componenti e entità tecniche indipendenti relativi ai sistemi eCall di bordo basati sul 112.
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Articolo 2 Ambito di applicazione
|
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Articolo 3 Definizioni
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Articolo 3
Ai fini del presente regolamento e oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2007/46/CE, si intende per:
1)
«sistema eCall di bordo basato sul 112», un sistema di emergenza, composto di un equipaggiamento di bordo e dei mezzi per attivare, gestire e attuare la trasmissione eCall, attivato automaticamente attraverso sensori di bordo oppure manualmente, che invia, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, una serie minima di dati e apre un canale audio basato sul 112 tra gli occupanti del veicolo e uno PSAP per il servizio eCall;
2)
«eCall», una chiamata di emergenza al numero 112 effettuata dal veicolo, sia automatica, mediante l'attivazione di sensori montati sul veicolo, sia manuale, che trasmette una serie minima di dati e apre un canale audio tra il veicolo e lo PSAP per il servizio eCall tramite le reti mobili di telecomunicazione senza fili;
3)
«centro di raccolta delle chiamate di emergenza» o «PSAP», un luogo fisico, sotto la responsabilità di un'autorità pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato membro, in cui pervengono inizialmente le chiamate di emergenza;
4)
«PSAP più idoneo», lo PSAP determinato previamente dalle autorità responsabili per coprire le chiamate d'emergenza da un dato luogo o per le chiamate d'emergenza di un certo tipo;
5)
«PSAP per il servizio eCall», lo PSAP più idoneo determinato previamente dalle autorità competenti che è il primo ricevere e gestire le eCall;
6)
«serie minima di dati» o «MSD» (Minimum Set of Data), le informazioni definite dalla norma EN 15722:2011 — «Sistemi di trasporto intelligenti — eSafety — Serie minima di dati (»MSD«) di eCall» — e inviate allo PSAP per il servizio eCall;
7)
«equipaggiamento di bordo», equipaggiamento installato in modo permanente a bordo del veicolo che fornisce o ha accesso ai dati del veicolo necessari per effettuare una chiamata del servizio eCall tramite le reti mobili di telecomunicazione senza fili;
8)
«transazione eCall», l'apertura di una sessione di comunicazioni mobili senza fili attraverso una rete pubblica di comunicazioni senza fili e la trasmissione di MSD da un veicolo a uno PSAP per il servizio eCall e l'apertura di un canale audio tra il veicolo e lo stesso PSAP;
9)
«rete pubblica di comunicazione mobile senza fili», una rete di comunicazione mobile senza fili accessibile al pubblico conformemente alle direttive 2002/21/CE (
1
) e 2002/22/CE (
2
) del Parlamento europeo e del Consiglio;
10)
«sistema eCall supportato da servizi di terzi» o «TPS eCall», una chiamata di emergenza effettuata dal veicolo a un terzo prestatore di servizi sia automatica, mediante l'attivazione di sensori montati sul veicolo, sia manuale, che trasmette un MSD e apre un canale audio tra il veicolo e il terzo prestatore di servizi tramite le reti pubbliche di comunicazione mobile senza fili;
11)
«terzo prestatore di servizi», un organismo riconosciuto dalle autorità nazionali come autorizzato a ricevere chiamate eCall e a trasmettere l'MSD allo PSAP per il servizio eCall;
12)
«sistema eCall di bordo di servizi di terzi», o «sistema TPS eCall di bordo», un sistema attivato automaticamente attraverso sensori di bordo oppure manualmente che invia, per mezzo delle reti pubbliche di comunicazione mobile senza fili, un MSD e apre un canale audio tra il veicolo e il terzo prestatore di servizi.
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|
Articolo 4 Obblighi generali dei costruttori
|
Articolo 4
Obblighi generali dei costruttori
I costruttori dimostrano che tutti i nuovi tipi di veicoli di cui all'articolo 2 sono dotati di un sistema eCall di bordo basato sul 112 installato in modo permanente, conformemente al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso regolamento.
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Articolo 5 Obblighi specifici dei costruttori
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Articolo 6 Norme sulla tutela della privacy e sulla protezione dei dati
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Articolo 7 Obblighi degli Stati membri
|
Articolo 7
Obblighi degli Stati membri
A decorrere dal 31 marzo 2018, le autorità nazionali rilasciano l'omologazione CE per quanto riguarda il sistema eCall di bordo basato sul 112 solo ai nuovi tipi di veicoli, e ai nuovi tipi di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti relativi a eCall di bordo basato sul 112, progettati e costruiti per tali veicoli, conformi al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma del medesimo.
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Articolo 8 Esercizio della delega
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Articolo 9 Atti di esecuzione
|
Articolo 9
La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono le disposizioni amministrative per l'omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda il sistema eCall di bordo basato sul 112 e dei sistemi, componenti ed entità tecniche separate relativi a eCall di bordo basato sul 112, progettati e costruiti per tali veicoli come richiesto dall'articolo 5, paragrafo 1, per quanto riguarda:
a)
i modelli della scheda informativa che deve essere fornita dai costruttori ai fini dell'omologazione;
b)
i modelli della scheda di omologazione CE;
c)
il modello o i modelli del marchio di omologazione CE.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 9 giugno 2016.
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Articolo 10 Procedura di comitato
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Articolo 11 Sanzioni
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Articolo 12 Relazioni e riesame
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Articolo 13 Modifiche della direttiva 2007/46/CE
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Articolo 13
Modifiche della direttiva 2007/46/CE
Gli allegati I, III, IV e XI della direttiva 2007/46/CE sono modificati in conformità dell'allegato al presente regolamento.
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Articolo 14 Entrata in vigore
|
Articolo 14
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafi 8 e 9, l'articolo 6, paragrafi 12 e 13, e gli articoli 8, 9, 10 e 12 si applicano a decorrere dall'8 giugno 2015.
Gli articoli diversi da quelli di cui al secondo comma del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 marzo 2018.
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ALLEGATO
|
ALLEGATO
Modifiche della direttiva 2007/46/CE
La direttiva 2007/46/CE è così modificata:
1)
all'allegato I sono aggiunti i punti seguenti:
12.8.1. presenza sì/no (1)
12.8.2. descrizione tecnica o disegni del dispositivo: …»
;
2)
all'allegato III, parte I, sezione A, sono aggiunti i punti seguenti:
12.8.1. presenza sì/no (1)»
;
3)
all'allegato IV, la parte I è modificata come segue:
a)
alla tabella è aggiunta la voce seguente:
|
Voce
|
Oggetto
|
Atto normativo
|
Applicabilità
|
|
M1
|
M2
|
M3
|
N1
|
N2
|
N3
|
O1
|
O2
|
O3
|
O4
|
|
«72
|
Sistema eCall
|
Regolamento (UE) 2015/758
|
X
|
|
|
X»;
|
|
|
|
|
|
|
b)
l'appendice 1 è così modificata:
i)
alla tabella 1 è aggiunta la voce seguente:
|
Voce
|
Oggetto
|
Atto normativo
|
Questioni specifiche
|
Applicabilità e prescrizioni specifiche
|
|
«72
|
Sistema eCall
|
Regolamento (UE) 2015/758
|
|
n.d.»;
|
ii)
alla tabella 2 è aggiunta la voce seguente:
|
Voce
|
Oggetto
|
Atto normativo
|
Questioni specifiche
|
Applicabilità e prescrizioni specifiche
|
|
«72
|
Sistema eCall
|
Regolamento (UE) 2015/758
|
|
n.d.»;
|
c)
l'appendice 2, sezione 4 «requisiti tecnici», è così modificata:
i)
alla parte I è aggiunta la voce seguente: Veicoli della categoria M1:
|
Voce
|
Riferimento all'atto normativo
|
Prescrizioni alternative
|
|
«72
|
Regolamento (UE) 2015/758 (sistemi eCall)
|
Non si applicano le prescrizioni di detto regolamento.»;
|
ii)
alla parte II è aggiunta la voce seguente: Veicoli della categoria N1:
|
Voce
|
Riferimento all'atto normativo
|
Prescrizioni alternative
|
|
«72
|
Regolamento (UE) 2015/758 (sistemi eCall)
|
Non si applicano le prescrizioni di detto regolamento.»;
|
4)
l'allegato XI è così modificato:
a)
nell'appendice 1, alla tabella è aggiunta la voce seguente:
|
Voce
|
Oggetto
|
Riferimento all'atto normativo
|
M1 ≤ 2 500 (*) kg
|
M1 > 2 500 (*) kg
|
M2
|
M3
|
|
«72
|
Sistema eCall
|
Regolamento (UE) 2015/758
|
G
|
G
|
n.d.
|
n.d.»;
|
b)
nell'appendice 2, alla tabella è aggiunta la voce seguente:
|
Voce
|
Oggetto
|
Riferimento all'atto normativo
|
M1
|
M2
|
M3
|
N1
|
N2
|
N3
|
O1
|
O2
|
O3
|
O4
|
|
«72
|
Sistema eCall
|
Regolamento (UE) 2015/758
|
G
|
n.d.
|
n.d.
|
G
|
n.d.
|
n.d.
|
n.d.
|
n.d.
|
n.d.
|
n.d.»;
|
c)
nell'appendice 3, alla tabella è aggiunta la voce seguente:
|
Voce
|
Oggetto
|
Riferimento all'atto normativo
|
M1
|
|
«72
|
Sistema eCall
|
Regolamento (UE) 2015/758
|
G»;
|
d)
nell'appendice 4, alla tabella è aggiunta la voce seguente:
|
Voce
|
Oggetto
|
Riferimento all'atto normativo
|
M2
|
M3
|
N1
|
N2
|
N3
|
O1
|
O2
|
O3
|
O4
|
|
«72
|
Sistema eCall
|
Regolamento (UE) 2015/758
|
n.d.
|
n.d.
|
G
|
n.d.
|
n.d.
|
n.d.
|
n.d.
|
n.d.
|
n.d.».
|
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
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