+DIRETTIVA (UE) 2018/1972 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
---+PARTE I QUADRO (NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE)
------+TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ E OBIETTIVI, DEFINIZIONI
---------+CAPO I Oggetto, finalità e definizioni
------------+Articolo 1 Oggetto, ambito di applicazione e finalità
---------------+Articolo 1 1.
---------------+Articolo 1 2.
---------------+Articolo 1 3.
---------------+Articolo 1 4.
------------+Articolo 2 Definizioni
---------+CAPO II Obiettivi
------------+Articolo 3 Obiettivi generali
---------------+Articolo 3 1.
---------------+Articolo 3 2.
---------------+Articolo 3 3.
---------------+Articolo 3 4.
------------+Articolo 4 Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio
---------------+Articolo 4 1.
---------------+Articolo 4 2.
---------------+Articolo 4 3.
---------------+Articolo 4 4.
------+TITOLO II ASSETTO ISTITUZIONALE E GOVERNANCE
---------+CAPO I Autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti
------------+Articolo 5 Autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti
---------------+Articolo 5 1.
---------------+Articolo 5 2.
---------------+Articolo 5 3.
---------------+Articolo 5 4.
------------+Articolo 6 Indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione e delle altre autorità competenti
---------------+Articolo 6 1.
---------------+Articolo 6 2.
------------+Articolo 7 Nomina e revoca dei membri delle autorità nazionali di regolamentazione
---------------+Articolo 7 1.
---------------+Articolo 7 2.
---------------+Articolo 7 3.
------------+Articolo 8 Indipendenza politica e rendicontabilità delle autorità nazionali di regolamentazione
---------------+Articolo 8 1.
---------------+Articolo 8 2.
------------+Articolo 9 Autonomia di bilancio e risorse delle autorità nazionali di regolamentazione
---------------+Articolo 9 1.
---------------+Articolo 9 2.
---------------+Articolo 9 3.
------------+Articolo 10 Partecipazione delle autorità nazionali di regolamentazione al BEREC
---------------+Articolo 10 1.
---------------+Articolo 10 2.
------------+Articolo 11 Cooperazione con le autorità nazionali
---------+CAPO II Autorizzazione generale
------------+Sezione 1 Parte generale
---------------+Articolo 12 Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
------------------+Articolo 12 1.
------------------+Articolo 12 2.
------------------+Articolo 12 3.
------------------+Articolo 12 4.
---------------+Articolo 13 Condizioni apposte all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici
------------------+Articolo 13 1.
------------------+Articolo 13 2.
------------------+Articolo 13 3.
------------------+Articolo 13 4.
---------------+Articolo 14 Dichiarazioni intese ad agevolare l’esercizio dei diritti di installare strutture e dei diritti di interconnessione
------------+Sezione 2 Diritti e obblighi derivanti dall’autorizzazione generale
---------------+Articolo 15 Elenco minimo dei diritti derivanti dall’autorizzazione generale
------------------+Articolo 15 1.
------------------+Articolo 15 2.
---------------+Articolo 16 Diritti amministrativi
------------------+Articolo 16 1.
------------------+Articolo 16 2.
---------------+Articolo 17 Separazione contabile e rendiconti finanziari
------------------+Articolo 17 1.
------------------+Articolo 17 2.
------------+Sezione 3 Modifica e revoca
---------------+Articolo 18 Modifica dei diritti e degli obblighi
------------------+Articolo 18 1.
------------------+Articolo 18 2.
---------------+Articolo 19 Limitazione o revoca dei diritti
------------------+Articolo 19 1.
------------------+Articolo 19 2.
------------------+Articolo 19 3.
------------------+Articolo 19 4.
---------+CAPO III Comunicazione di informazioni, indagini e meccanismo di consultazione
------------+Articolo 20 Richiesta di informazioni alle imprese
---------------+Articolo 20 1.
---------------+Articolo 20 2.
---------------+Articolo 20 3.
---------------+Articolo 20 4.
---------------+Articolo 20 5.
------------+Articolo 21 Informazioni richieste in relazione all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso e agli obblighi specifici
---------------+Articolo 21 1.
---------------+Articolo 21 2.
---------------+Articolo 21 3.
---------------+Articolo 21 4.
------------+Articolo 22 Mappatura geografica delle installazioni di rete
---------------+Articolo 22 1.
---------------+Articolo 22 2.
---------------+Articolo 22 3.
---------------+Articolo 22 4.
---------------+Articolo 22 5.
---------------+Articolo 22 6.
---------------+Articolo 22 7.
------------+Articolo 23 Meccanismo di consultazione e di trasparenza
---------------+Articolo 23 1.
---------------+Articolo 23 2.
---------------+Articolo 23 3.
---------------+Articolo 23 4.
------------+Articolo 24 Consultazione dei soggetti interessati
---------------+Articolo 24 1.
---------------+Articolo 24 2.
---------------+Articolo 24 3.
------------+Articolo 25 Risoluzione extragiudiziale delle controversie
---------------+Articolo 25 1.
---------------+Articolo 25 2.
------------+Articolo 26 Risoluzione delle controversie tra imprese
---------------+Articolo 26 1.
---------------+Articolo 26 2.
---------------+Articolo 26 3.
---------------+Articolo 26 4.
---------------+Articolo 26 5.
------------+Articolo 27 Risoluzione delle controversie transnazionali
---------------+Articolo 27 1.
---------------+Articolo 27 2.
---------------+Articolo 27 3.
---------------+Articolo 27 4.
---------------+Articolo 27 5.
---------------+Articolo 27 6.
------------+Articolo 28 Coordinamento dello spettro radio tra gli Stati membri
---------------+Articolo 28 1.
---------------+Articolo 28 2.
---------------+Articolo 28 3.
---------------+Articolo 28 4.
---------------+Articolo 28 5.
------+TITOLO III ATTUAZIONE
---------+Articolo 29 Sanzioni
------------+Articolo 29 1.
------------+Articolo 29 2.
---------+Articolo 30 Osservanza delle condizioni cui sono subordinati l’autorizzazione generale e i diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e conformità a obblighi specifici
------------+Articolo 30 1.
------------+Articolo 30 2.
------------+Articolo 30 3.
------------+Articolo 30 4.
------------+Articolo 30 5.
------------+Articolo 30 6.
------------+Articolo 30 7.
---------+Articolo 31 Diritto di ricorso
------------+Articolo 31 1.
------------+Articolo 31 2.
------------+Articolo 31 3.
------+TITOLO IV PROCEDURE RELATIVE AL MERCATO INTERNO
---------+CAPO I
------------+Articolo 32 Consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche
---------------+Articolo 32 1.
---------------+Articolo 32 2.
---------------+Articolo 32 3.
---------------+Articolo 32 4.
---------------+Articolo 32 5.
---------------+Articolo 32 6.
---------------+Articolo 32 7.
---------------+Articolo 32 8.
---------------+Articolo 32 9.
---------------+Articolo 32 10.
---------------+Articolo 32 11.
------------+Articolo 33 Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive
---------------+Articolo 33 1.
---------------+Articolo 33 2.
---------------+Articolo 33 3.
---------------+Articolo 33 4.
---------------+Articolo 33 5.
---------------+Articolo 33 6.
---------------+Articolo 33 7.
---------------+Articolo 33 8.
------------+Articolo 34 Disposizioni di attuazione
---------+CAPO II Assegnazione coerente dello spettro radio
------------+Articolo 35 Procedura di valutazione tra pari
---------------+Articolo 35 1.
---------------+Articolo 35 2.
---------------+Articolo 35 3.
---------------+Articolo 35 4.
---------------+Articolo 35 5.
---------------+Articolo 35 6.
---------------+Articolo 35 7.
---------------+Articolo 35 8.
---------------+Articolo 35 9.
------------+Articolo 36 Assegnazione armonizzata dello spettro radio
------------+Articolo 37 Processo di autorizzazione congiunto per la concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio
---------+CAPO III Procedure di armonizzazione
------------+Articolo 38 Procedure di armonizzazione
---------------+Articolo 38 1.
---------------+Articolo 38 2.
---------------+Articolo 38 3.
---------------+Articolo 38 4.
---------------+Articolo 38 5.
---------------+Articolo 38 6.
------------+Articolo 39 Normalizzazione
---------------+Articolo 39 1.
---------------+Articolo 39 2.
---------------+Articolo 39 3.
---------------+Articolo 39 4.
---------------+Articolo 39 5.
---------------+Articolo 39 6.
---------------+Articolo 39 7.
---------------+Articolo 39 8.
------+TITOLO V SICUREZZA
---+PARTE II RETI
------+TITOLO I INGRESSO NEL MERCATO E DIFFUSIONE
---------+CAPO I Contributi
------------+Articolo 42 Contributi per la concessione di diritti d’uso dello spettro radio e di diritti di installare strutture
---------------+Articolo 42 1.
---------------+Articolo 42 2.
---------+CAPO II Accesso al suolo
------------+Articolo 43 Diritti di passaggio
---------------+Articolo 43 1.
---------------+Articolo 43 2.
------------+Articolo 44 Coubicazione e condivisione di elementi della rete e risorse correlate per i fornitori di reti di comunicazione elettronica
---------------+Articolo 44 1.
---------------+Articolo 44 2.
---------+CAPO III Accesso allo spettro radio
------------+Sezione 1 Autorizzazioni
---------------+Articolo 45 Gestione dello spettro radio
------------------+Articolo 45 1.
------------------+Articolo 45 2.
------------------+Articolo 45 3.
------------------+Articolo 45 4.
------------------+Articolo 45 5.
------------------+Articolo 45 6.
------------------+Articolo 45 7.
---------------+Articolo 46 Autorizzazione per l’uso dello spettro radio
------------------+Articolo 46 1.
------------------+Articolo 46 2.
---------------+Articolo 47 Condizioni associate ai diritti d’uso individuali dello spettro radio
------------------+Articolo 47 1.
------------------+Articolo 47 2.
------------+Sezione 2 Diritti d’uso
---------------+Articolo 48 Concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio
------------------+Articolo 48 1.
------------------+Articolo 48 2.
------------------+Articolo 48 3.
------------------+Articolo 48 4.
------------------+Articolo 48 5.
------------------+Articolo 48 6.
---------------+Articolo 49 Durata dei diritti
------------------+Articolo 49 1.
------------------+Articolo 49 2.
------------------+Articolo 49 3.
------------------+Articolo 49 4.
---------------+Articolo 50 Rinnovo dei diritti d’uso individuali dello spettro radio armonizzato
------------------+Articolo 50 1.
------------------+Articolo 50 2.
------------------+Articolo 50 3.
------------------+Articolo 50 4.
---------------+Articolo 51 Trasferimento o affitto di diritti d’uso individuali dello spettro radio
------------------+Articolo 51 1.
------------------+Articolo 51 2.
------------------+Articolo 51 3.
---------------+Articolo 52 Concorrenza
------------------+Articolo 52 1.
------------------+Articolo 52 2.
------------------+Articolo 52 3.
------------+Sezione 3 Procedure
---------------+Articolo 53 Tempistica coordinata delle assegnazioni
------------------+Articolo 53 1.
------------------+Articolo 53 2.
------------------+Articolo 53 3.
------------------+Articolo 53 4.
------------------+Articolo 53 5.
---------------+Articolo 54 Tempistica coordinata delle assegnazioni per specifiche bande 5G
------------------+Articolo 54 1.
------------------+Articolo 54 2.
------------------+Articolo 54 3.
---------------+Articolo 55 Procedura per limitare il numero dei diritti d’uso da concedere per lo spettro radio
------------------+Articolo 55 1.
------------------+Articolo 55 2.
------------------+Articolo 55 3.
------------------+Articolo 55 4.
------------------+Articolo 55 5.
------------------+Articolo 55 6.
------------------+Articolo 55 7.
------------------+Articolo 55 8.
---------+CAPO IV Diffusione e uso delle apparecchiature di rete senza fili
------------+Articolo 56 Accesso alle reti locali in radiofrequenza
---------------+Articolo 56 1.
---------------+Articolo 56 2.
---------------+Articolo 56 3.
---------------+Articolo 56 4.
---------------+Articolo 56 5.
---------------+Articolo 56 6.
------------+Articolo 57 Installazione e funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata
---------------+Articolo 57 1.
---------------+Articolo 57 2.
---------------+Articolo 57 3.
---------------+Articolo 57 4.
---------------+Articolo 57 5.
------------+Articolo 58 Regolamentazioni tecniche sui campi elettromagnetici
------+TITOLO II ACCESSO
---------+CAPO I Disposizioni generali, principi di accesso
------------+Articolo 59 Quadro di riferimento generale per l’accesso e l’interconnessione
---------------+Articolo 59 1.
---------------+Articolo 59 2.
------------+Articolo 60 Diritti ed obblighi delle imprese
---------------+Articolo 60 1.
---------------+Articolo 60 2.
---------------+Articolo 60 3.
---------+CAPO II Accesso e interconnessione
------------+Articolo 61 Poteri e competenze delle autorità nazionali di regolamentazione e di altre autorità competenti in materia di accesso e di interconnessione
---------------+Articolo 61 1.
---------------+Articolo 61 2.
---------------+Articolo 61 3.
---------------+Articolo 61 4.
---------------+Articolo 61 5.
---------------+Articolo 61 6.
---------------+Articolo 61 7.
------------+Articolo 62 Sistemi di accesso condizionato e altre risorse
---------------+Articolo 62 1.
---------------+Articolo 62 2.
---------------+Articolo 62 3.
---------------+Articolo 62 4.
---------+CAPO III Analisi di mercato e significativo potere di mercato
------------+Articolo 63 Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato
---------------+Articolo 63 1.
---------------+Articolo 63 2.
---------------+Articolo 63 3.
------------+Articolo 64 Procedura per l’individuazione e la definizione dei mercati
---------------+Articolo 64 1.
---------------+Articolo 64 2.
---------------+Articolo 64 3.
------------+Articolo 65 Procedura per l’individuazione della domanda transnazionale
---------------+Articolo 65 1.
---------------+Articolo 65 2.
------------+Articolo 66 Procedura per l’individuazione della domanda transnazionale
---------------+Articolo 66 1.
---------------+Articolo 66 2.
------------+Articolo 67 Procedura per l’analisi del mercato
---------------+Articolo 67 1.
---------------+Articolo 67 2.
---------------+Articolo 67 3.
---------------+Articolo 67 4.
---------------+Articolo 67 5.
---------------+Articolo 67 6.
---------+CAPO IV Misure correttive di accesso imposte alla imprese detentrici di un significativo potere di mercato
------------+Articolo 68 Imposizione, modifica o revoca degli obblighi
---------------+Articolo 68 1.
---------------+Articolo 68 2.
---------------+Articolo 68 3.
---------------+Articolo 68 4.
---------------+Articolo 68 5.
---------------+Articolo 68 6.
------------+Articolo 69 Obbligo di trasparenza
---------------+Articolo 69 1.
---------------+Articolo 69 2.
---------------+Articolo 69 3.
---------------+Articolo 69 4.
------------+Articolo 70 Obblighi di non discriminazione
---------------+Articolo 70 1.
---------------+Articolo 70 2.
------------+Articolo 71 Obbligo di separazione contabile
---------------+Articolo 71 1.
---------------+Articolo 71 2.
------------+Articolo 72 Accesso alle infrastrutture di ingegneria civile
---------------+Articolo 72 1.
---------------+Articolo 72 2.
------------+Articolo 73 Obblighi in materia di accesso e di uso di determinati elementi di rete e risorse correlate
---------------+Articolo 73 1.
---------------+Articolo 73 2.
---------------+Articolo 73 3.
------------+Articolo 74 Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi
---------------+Articolo 74 1.
---------------+Articolo 74 2.
---------------+Articolo 74 3.
---------------+Articolo 74 4.
------------+Articolo 75 Tariffe di terminazione
---------------+Articolo 75 1.
---------------+Articolo 75 2.
---------------+Articolo 75 3.
------------+Articolo 76 Trattamento normativo dei nuovi elementi di rete ad altissima capacità
---------------+Articolo 76 1.
---------------+Articolo 76 2.
---------------+Articolo 76 3.
---------------+Articolo 76 4.
------------+Articolo 77 Separazione funzionale
---------------+Articolo 77 1.
---------------+Articolo 77 2.
---------------+Articolo 77 3.
---------------+Articolo 77 4.
------------+Articolo 78 Separazione volontaria da parte di un’impresa verticalmente integrata
---------------+Articolo 78 1.
---------------+Articolo 78 2.
---------------+Articolo 78 3.
---------------+Articolo 78 4.
------------+Articolo 79 Procedura relativa agli impegni
---------------+Articolo 79 1.
---------------+Articolo 79 2.
---------------+Articolo 79 3.
---------------+Articolo 79 4.
------------+Articolo 80 Imprese attive esclusivamente sul mercato all’ingrosso
---------------+Articolo 80 1.
---------------+Articolo 80 2.
---------------+Articolo 80 3.
---------------+Articolo 80 4.
---------------+Articolo 80 5.
------------+Articolo 81 Migrazione dalle infrastrutture preesistenti
---------------+Articolo 81 1.
---------------+Articolo 81 2.
---------------+Articolo 81 3.
------------+Articolo 82 Linee guida del BEREC sulle reti ad altissima capacità
---------+CAPO V Controllo normativo sui servizi al dettaglio
------------+Articolo 83 Controllo normativo sui servizi al dettaglio
---------------+Articolo 83 1.
---------------+Articolo 83 2.
---------------+Articolo 83 3.
---------------+Articolo 83 4.
---+PARTE III SERVIZI
------+TITOLO I OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE
---------+Articolo 84 Servizio universale a prezzi accessibili
------------+Articolo 84 1.
------------+Articolo 84 2.
------------+Articolo 84 3.
------------+Articolo 84 4.
------------+Articolo 84 5.
---------+Articolo 85 Prestazione del servizio universale a prezzi accessibili
------------+Articolo 85 1.
------------+Articolo 85 2.
------------+Articolo 85 3.
------------+Articolo 85 4.
------------+Articolo 85 5.
------------+Articolo 85 6.
---------+Articolo 86 Disponibilità del servizio universale
------------+Articolo 86 1.
------------+Articolo 86 2.
------------+Articolo 86 3.
------------+Articolo 86 4.
------------+Articolo 86 5.
---------+Articolo 87 Situazione dei servizi universali esistenti
---------+Articolo 88 Controllo delle spese
------------+Articolo 88 1.
------------+Articolo 88 2.
------------+Articolo 88 3.
---------+Articolo 89 Costo degli obblighi di servizio universale
------------+Articolo 89 1.
------------+Articolo 89 2.
---------+Articolo 90 Finanziamento degli obblighi di servizio universale
------------+Articolo 90 1.
------------+Articolo 90 2.
---------+Articolo 91 Trasparenza
------------+Articolo 91 1.
------------+Articolo 91 2.
---------+Articolo 92 Servizi obbligatori supplementari
------+TITOLO II RISORSE DI NUMERAZIONE
---------+Articolo 93 Risorse di numerazione
------------+Articolo 93 1.
------------+Articolo 93 2.
------------+Articolo 93 3.
------------+Articolo 93 4.
------------+Articolo 93 5.
------------+Articolo 93 6.
------------+Articolo 93 7.
------------+Articolo 93 8.
---------+Articolo 94 Procedura di concessione dei diritti d’uso delle risorse di numerazione
------------+Articolo 94 1.
------------+Articolo 94 2.
------------+Articolo 94 3.
------------+Articolo 94 4.
------------+Articolo 94 5.
------------+Articolo 94 6.
------------+Articolo 94 7.
---------+Articolo 95 Contributi sui diritti d’uso delle risorse di numerazione
---------+Articolo 96 Sportelli telefonici per assistenza a minori e minori scomparsi
------------+Articolo 96 1.
------------+Articolo 96 2.
------------+Articolo 96 3.
------------+Articolo 96 4.
---------+Articolo 97 Accesso a numeri e servizi
------------+Articolo 97 1.
------------+Articolo 97 2.
------+TITOLO III DIRITTI DEGLI UTENTI FINALI
---------+Articolo 98 Deroga per alcune microimprese
---------+Articolo 99 Non discriminazione
---------+Articolo 100 Tutela dei diritti fondamentali
------------+Articolo 100 1.
------------+Articolo 100 2.
---------+Articolo 101 Livello di armonizzazione
------------+Articolo 101 1.
------------+Articolo 101 2.
---------+Articolo 102 Obblighi di informazione applicabili ai contratti
------------+Articolo 102 1.
------------+Articolo 102 2.
------------+Articolo 102 3.
------------+Articolo 102 4.
------------+Articolo 102 5.
------------+Articolo 102 6.
------------+Articolo 102 7.
---------+Articolo 103 Trasparenza, confronto delle offerte e pubblicazione delle informazioni
------------+Articolo 103 1.
------------+Articolo 103 2.
------------+Articolo 103 3.
------------+Articolo 103 4.
---------+Articolo 104 Qualità dei servizi relativi all’accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico
------------+Articolo 104 1.
------------+Articolo 104 2.
---------+Articolo 105 Durata dei contratti e relativa risoluzione
------------+Articolo 105 1.
------------+Articolo 105 2.
------------+Articolo 105 3.
------------+Articolo 105 4.
------------+Articolo 105 5.
------------+Articolo 105 6.
------------+Articolo 105 7.
---------+Articolo 106 Passaggio a un altro fornitore e portabilità del numero
------------+Articolo 106 1.
------------+Articolo 106 2.
------------+Articolo 106 3.
------------+Articolo 106 4.
------------+Articolo 106 5.
------------+Articolo 106 6.
------------+Articolo 106 7.
------------+Articolo 106 8.
------------+Articolo 106 9.
---------+Articolo 107 Offerte di pacchetti
------------+Articolo 107 1.
------------+Articolo 107 2.
------------+Articolo 107 3.
------------+Articolo 107 4.
------------+Articolo 107 5.
---------+Articolo 108 Disponibilità dei servizi
---------+Articolo 109 Comunicazioni di emergenza e numero unico di emergenza europeo
------------+Articolo 109 1.
------------+Articolo 109 2.
------------+Articolo 109 3.
------------+Articolo 109 4.
------------+Articolo 109 5.
------------+Articolo 109 6.
------------+Articolo 109 7.
------------+Articolo 109 8.
---------+Articolo 110 Sistema di allarme pubblico
------------+Articolo 110 1.
------------+Articolo 110 2.
---------+Articolo 111 Accesso e scelta equivalenti per gli utenti finali con disabilità
------------+Articolo 111 1.
------------+Articolo 111 2.
---------+Articolo 112 Servizi di consultazione degli elenchi
------------+Articolo 112 1.
------------+Articolo 112 2.
------------+Articolo 112 3.
------------+Articolo 112 4.
---------+Articolo 113 Interoperabilità dei ricevitori autoradio e dei ricevitori radio di consumo e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo
------------+Articolo 113 1.
------------+Articolo 113 2.
------------+Articolo 113 3.
---------+Articolo 114 Obblighi di trasmissione
------------+Articolo 114 1.
------------+Articolo 114 2.
------------+Articolo 114 3.
---------+Articolo 115 Fornitura di prestazioni supplementari
------------+Articolo 115 1.
------------+Articolo 115 2.
------------+Articolo 115 3.
---------+Articolo 116 Adeguamento degli allegati
---+PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI
------+Articolo 117 Esercizio della delega
---------+Articolo 117 1.
---------+Articolo 117 2.
---------+Articolo 117 3.
---------+Articolo 117 4.
---------+Articolo 117 5.
---------+Articolo 117 6.
------+Articolo 118 Comitato
---------+Articolo 118 1.
---------+Articolo 118 2.
---------+Articolo 118 3.
---------+Articolo 118 4.
------+Articolo 119 Scambio di informazioni
---------+Articolo 119 1.
---------+Articolo 119 2.
------+Articolo 120 Pubblicazione di informazioni
---------+Articolo 120 1.
---------+Articolo 120 2.
---------+Articolo 120 3.
---------+Articolo 120 4.
---------+Articolo 120 5.
---------+Articolo 120 6.
------+Articolo 121 Notifica e monitoraggio
---------+Articolo 121 1.
---------+Articolo 121 2.
------+Articolo 122 Procedure di revisione
---------+Articolo 122 1.
---------+Articolo 122 2.
---------+Articolo 122 3.
------+Articolo 123 Procedura di revisione specifica sui diritti degli utenti finali
---------+Articolo 123 1.
---------+Articolo 123 2.
------+Articolo 124 Recepimento
---------+Articolo 124 1.
---------+Articolo 124 2.
---------+Articolo 124 3.
------+Articolo 125 Abrogazione
------+Articolo 126 Entrata in vigore
------+Articolo 127 Destinatari
---+ALLEGATO I ELENCO DELLE CONDIZIONI CHE POSSONO CORREDARE LE AUTORIZZAZIONI GENERALI, I DIRITTI D’USO DELLO SPETTRO RADIO E I DIRITTI D’USO DELLE RISORSE DI NUMERAZIONE
---+ALLEGATO II CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA DIFFUSIONE DI SERVIZI RADIOTELEVISIVI DIGITALI PER I TELESPETTATORI E AGLI ASCOLTATORI NELL’UNIONE
---+ALLEGATO III CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ALL’INGROSSO DI TERMINAZIONE DELLE CHIAMATE VOCALI
---+ALLEGATO IV CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI COINVESTIMENTO
---+ALLEGATO V INSIEME MINIMO DI SERVIZI CHE IL SERVIZIO DI ACCESSO ADEGUATO A INTERNET A BANDA LARGA È IN GRADO DI SUPPORTARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 84, PARAGRAFO 3
---+ALLEGATO VI DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI CITATI ALL’ARTICOLO 88 (CONTROLLO DELLE SPESE), ALL’ARTICOLO 115 (PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI) E ALL’ARTICOLO 106 (PASSAGGIO A UN ALTRO FORNITORE E PORTABILITÀ DEL NUMERO)
---+ALLEGATO VII CALCOLO DELL’EVENTUALE COSTO NETTO DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE E ISTITUZIONE DI UN EVENTUALE MECCANISMO DI INDENNIZZO O DI CONDIVISIONE SECONDO QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 89 E 90
---+ALLEGATO VIII OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DA FORNIRE CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 102 (OBBLIGHI DI INFORMAZIONE APPLICABILI AI CONTRATTI)
---+ALLEGATO IX INFORMAZIONI DA PUBBLICARE A NORMA DELL’ARTICOLO 103 (TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI)
---+ALLEGATO X PARAMETRI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO
---+ALLEGATO XI INTEROPERABILITÀ DEI RICEVITORILLE APPARECCHIATURE AUTORADIO E DI TELEVISIONE DIGITALE DI CONSUMO DI CUI ALL’ARTICOLO 113
---+ALLEGATO XII
---+ALLEGATO XIII TAVOLA DI CONCORDANZA
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DIRETTIVA (UE) 2018/1972 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
DIRETTIVA (UE) 2018/1972 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 dicembre 2018
che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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PARTE I QUADRO (NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE)
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PARTE I QUADRO (NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE)
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PARTE II RETI
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PARTE II RETI
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PARTE III SERVIZI
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PARTE III SERVIZI
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PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI
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PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI
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ALLEGATO I ELENCO DELLE CONDIZIONI CHE POSSONO CORREDARE LE AUTORIZZAZIONI GENERALI, I DIRITTI D’USO DELLO SPETTRO RADIO E I DIRITTI D’USO DELLE RISORSE DI NUMERAZIONE
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ALLEGATO I
ELENCO DELLE CONDIZIONI CHE POSSONO CORREDARE LE AUTORIZZAZIONI GENERALI, I DIRITTI D’USO DELLO SPETTRO RADIO E I DIRITTI D’USO DELLE RISORSE DI NUMERAZIONE
Il presente allegato riporta l’elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, eccetto i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dai numeri (parte A), le reti di comunicazione elettronica (parte B), i servizi di comunicazione elettronica, eccetto i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dai numeri (parte C), i diritti d’uso dello spettro radio (parte D) e i diritti d’uso delle risorse di numerazione (parte E).
A. Condizioni generali che possono corredare l’autorizzazione generale
1.
Oneri amministrativi ai sensi dell’articolo 16.
2.
Protezione dei dati personali e tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla direttiva 2002/58/CE.
3.
Informazioni da presentare in osservanza di una procedura di notifica ai sensi dell’articolo 12 e per altri scopi contemplati dall’articolo 21.
4.
Possibilità per le autorità nazionali competenti di effettuare legalmente intercettazioni delle comunicazioni in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE.
5.
Condizioni d’uso per le comunicazioni delle autorità pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamità.
6.
Condizioni d’uso in caso di catastrofi o di emergenze nazionali per garantire le comunicazioni tra i servizi di emergenza e le autorità.
7.
Obblighi di accesso diversi da quelli di cui all’articolo 13, applicabili alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica.
8.
Misure volte ad assicurare il rispetto delle norme o specifiche di cui all’articolo 39.
9.
Obblighi di trasparenza per i fornitori di reti di comunicazione elettronica pubbliche che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico al fine di garantire la connessione da punto a punto, conformemente agli obiettivi e dei principi di cui all’articolo 3, nonché, ove necessario e proporzionato, l’accesso da parte delle autorità competenti alle informazioni necessarie per verificare l’accuratezza della divulgazione.
B. Condizioni specifiche che possono corredare le autorizzazioni generali per la fornitura di reti di comunicazione elettronica
1.
Interconnessione delle reti conformemente alla presente direttiva.
2.
Obblighi di trasmissione conformemente alla presente direttiva.
3.
Provvedimenti concernenti la protezione della salute pubblica dai campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica in conformità del diritto dell’Unione, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE.
4.
Mantenimento dell’integrità delle reti pubbliche di comunicazione elettronica conformemente alla presente direttiva, anche mediante le condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti o servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva 2014/30/UE.
5.
Sicurezza delle reti pubbliche contro l’accesso non autorizzato conformemente alla direttiva 2002/58/CE.
6.
Condizioni per l’uso dello spettro radio conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE, qualora l’uso non sia soggetto alla concessione di diritti d’uso individuali in conformità dell’articolo 46, paragrafo 1, e dell’articolo 48 della presente direttiva.
C. Condizioni specifiche che possono corredare le autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, tranne i servizi di comunicazione interpersonali indipendenti dai numeri
1.
Interoperabilità dei servizi conformemente alla presente direttiva.
2.
Accessibilità da parte degli utenti finali dei numeri del piano nazionale di numerazione, degli UIFN e, se tecnicamente ed economicamente fattibile, dei piani di numerazione di altri Stati membri, comprese le condizioni di cui alla presente direttiva.
3.
Norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche.
4.
Restrizioni relative alle trasmissioni di contenuti illegali, in conformità della direttiva 2000/31/CE, e restrizioni relative alle trasmissioni di contenuti nocivi ai sensi della direttiva 2010/13/UE.
D. Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d’uso dello spettro radio
1.
Obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un tipo di tecnologia entro i limiti di cui all’articolo 45, compresi, se del caso, i requisiti di copertura e di qualità del servizio.
2.
Uso effettivo ed efficiente dello spettro radio a norma della presente direttiva.
3.
Condizioni tecniche e operative necessarie per evitare interferenze dannose e per la protezione della salute pubblica dai campi elettromagnetici, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE, qualora siano diverse da quelle previste dall’autorizzazione generale.
4.
Durata massima in conformità dell’articolo 49, fatte salve eventuali modifiche del piano di allocazione delle frequenze nazionali.
5.
Trasferimento o affitto dei diritti su iniziativa del titolare dei diritti e relative condizioni in conformità della presente direttiva.
6.
Contributi per l’uso in conformità dell’articolo 42.
7.
Ogni impegno che l’impresa cui sono stati attribuiti i diritti d’uso abbia assunto nel quadro della procedura di autorizzazione o di rinnovo dell’autorizzazione prima della concessione dell’autorizzazione o, se del caso, dell’invito a presentare domanda per i diritti d’uso.
8.
Obblighi di aggregare o di condividere lo spettro radio o di consentire l’accesso allo spettro radio ad altri utenti in regioni specifiche o a livello nazionale.
9.
Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all’uso delle bande di spettro radio.
10.
Obblighi specifici di un uso sperimentale delle bande di spettro radio.
E. Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d’uso delle risorse di numerazione
1.
Designazione del servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio e, per evitare dubbi, principi tariffari e prezzi massimi che si possono applicare alla serie di numeri specifici al fine di garantire la tutela del consumatore conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d).
2.
Uso effettivo ed efficiente delle risorse di numerazione in conformità della presente direttiva.
3.
Requisiti in materia di portabilità del numero in conformità della presente direttiva.
4.
Obbligo di fornire agli utenti finali degli elenchi pubblici le informazioni ai fini dell’articolo 112.
5.
Durata massima in conformità dell’articolo 94, fatte salve eventuali modifiche del piano di numerazione nazionale.
6.
Trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare dei diritti e relative condizioni in conformità della presente direttiva, compresa l’eventuale condizione che il diritto d’uso di un numero sia vincolante per tutte le imprese a cui sono trasferiti i diritti.
7.
Contributi per i diritti di uso in conformità dell’articolo 95.
8.
Ogni impegno che l’impresa cui sono stati attribuiti i diritti d’uso abbia assunto nell’ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa.
9.
Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all’uso dei numeri.
10.
Obblighi relativi all’uso extraterritoriale dei numeri nell’Unione per assicurare la conformità alle norme sulla tutela dei consumatori e ad altre norme sui numeri degli Stati membri diverse da quelle sul prefisso internazionale.
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ALLEGATO II CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA DIFFUSIONE DI SERVIZI RADIOTELEVISIVI DIGITALI PER I TELESPETTATORI E AGLI ASCOLTATORI NELL’UNIONE
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ALLEGATO II
CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA DIFFUSIONE DI SERVIZI RADIOTELEVISIVI DIGITALI PER I TELESPETTATORI E AGLI ASCOLTATORI NELL’UNIONE
Parte I
Condizioni associate ai sistemi di accesso condizionato applicabili a norma dell’articolo 62, paragrafo 1
Per quanto riguarda l’accesso condizionato alla diffusione di servizi radiotelevisivi digitali per i telespettatori e agli ascoltatori dell’Unione, a prescindere dal mezzo trasmissivo gli Stati membri garantiscono, conformemente all’articolo 62, che siano applicate le seguenti condizioni:
a)
tutte le imprese che forniscono servizi di accesso condizionato, a prescindere dal mezzo trasmissivo, che prestano servizi di accesso ai servizi radiotelevisivi digitali e dai cui servizi di accesso dipendono le emittenti radiotelevisive per raggiungere qualsiasi gruppo di telespettatori o ascoltatori potenziali devono:
—
proporre a tutti le emittenti radiotelevisive, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie compatibili con il diritto della concorrenza dell’Unione, servizi tecnici atti a consentire la ricezione dei rispettivi servizi radiotelevisivi trasmessi in digitale da parte dei telespettatori o ascoltatori autorizzati mediante decodificatori gestiti dagli operatori dei servizi, conformandosi al diritto della concorrenza dell’Unione,
—
tenere una contabilità finanziaria distinta per quanto riguarda la loro attività di prestazione di servizi di accesso condizionato;
b)
quando concedono licenze ai fabbricanti di apparecchiature di consumo, i titolari di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti di accesso condizionato lo fanno a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. La concessione delle licenze, che tiene conto dei fattori tecnici e commerciali, non può essere subordinata dai titolari di diritti a condizioni che vietino, dissuadano o scoraggino l’inclusione nel medesimo prodotto:
—
di un’interfaccia comune che consenta la connessione con più sistemi di accesso diversi, oppure
—
di mezzi propri di un altro sistema di accesso, purché il beneficiario della licenza rispetti condizioni ragionevoli e appropriate che garantiscano, per quanto lo riguarda, la sicurezza delle transazioni degli operatori del servizio di accesso condizionato.
Parte II
Altre risorse cui possono applicarsi condizioni a norma dell’articolo 61, paragrafo 2, lettera d)
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ALLEGATO III CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ALL’INGROSSO DI TERMINAZIONE DELLE CHIAMATE VOCALI
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ALLEGATO III
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ALL’INGROSSO DI TERMINAZIONE DELLE CHIAMATE VOCALI
Principi, criteri e parametri di determinazione delle tariffe all’ingrosso di terminazione delle chiamate vocali sui mercati della telefonia fissa e mobile, di cui all’articolo 75, paragrafo 1:
a)
le tariffe si basano sul recupero dei costi sostenuti da un operatore efficiente; la valutazione dei costi efficienti si basa sui valori correnti dei costi; la metodologia dei costi per calcolare i costi efficienti utilizza un approccio di modellazione dal basso verso l’alto basato sui costi a lungo termine incrementali di traffico della fornitura a terzi del servizio all’ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;
b)
i pertinenti costi incrementali del servizio all’ingrosso di terminazione delle chiamate vocali sono determinati dalla differenza tra i costi totali a lungo termine dell’operatore per la fornitura dell’intera gamma di servizi e i costi totali a lungo termine dello stesso operatore senza la fornitura a terzi del servizio all’ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;
c)
tra i costi relativi al traffico, sono assegnati al pertinente incremento della terminazione delle chiamate vocali solo quelli che sarebbero evitati in assenza della prestazione del servizio all’ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;
d)
i costi relativi alla capacità aggiuntiva di rete sono inclusi solo nella misura in cui sono dovuti alla necessità di aumentare la capacità ai fini del trasporto del traffico all’ingrosso aggiuntivo di terminazione delle chiamate vocali;
e)
i diritti d’uso per lo spettro radio sono esclusi dall’incremento della terminazione delle chiamate vocali mobili;
f)
sono inclusi solo i costi commerciali all’ingrosso direttamente connessi alla fornitura a terzi del servizio all’ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;
g)
si considera che tutti gli operatori della rete fissa forniscano servizi di terminazione delle chiamate vocali agli stessi costi unitari di un operatore efficiente, a prescindere dalle loro dimensioni;
h)
per gli operatori della rete mobile, la scala minima di efficienza è fissata a una quota di mercato non inferiore al 20 %;
i)
il metodo pertinente per l’ammortamento delle attività è l’ammortamento economico; e
j)
la scelta della tecnologica per le reti modellate è orientata al futuro, basata su una rete centrale IP e tiene conto delle varie tecnologie che saranno verosimilmente utilizzate nel periodo di validità della tariffa massima. Per quanto riguarda le reti fisse, si ritiene che le chiamate siano esclusivamente a commutazione di pacchetto.
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ALLEGATO IV CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI COINVESTIMENTO
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ALLEGATO IV
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI COINVESTIMENTO
Nel valutare l’offerta di coinvestimento a norma dell’articolo 76, paragrafo 1, l’autorità nazionale di regolamentazione verifica che siano stati rispettati almeno i seguenti criteri. Le autorità nazionali di regolamentazione possono prendere in esame criteri aggiuntivi nella misura in cui sono necessari a garantire l’accessibilità dei potenziali investitori al coinvestimento, alla luce delle specifiche condizioni locali e della struttura del mercato:
a)
l’offerta di coinvestimento è aperta a ogni impresa su base non discriminatoria per la durata di vita della rete costruita nel quadro dell’offerta di coinvestimento. L’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato può includere nell’offerta condizioni ragionevoli per quanto riguarda la capacità finanziaria delle imprese tali per cui, ad esempio, i potenziali coinvestitori sono tenuti a dimostrare la capacità di effettuare pagamenti scaglionati sulla base dei quali sarà programmata l’installazione, l’accettazione di un piano strategico sulla base del quale saranno elaborati i piani di installazione a medio termine, e così via;
b)
l’offerta di coinvestimento è trasparente:
—
l’offerta è disponibile e facilmente reperibile sul sito web dell’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato;
—
tutte le condizioni, dettagliate e complete, sono rese disponibili senza indebito ritardo a tutti i potenziali offerenti che abbiano manifestato interesse, compresa la forma giuridica dell’accordo di coinvestimento e, se del caso, gli accordi preliminari sulla governance del veicolo di coinvestimento; e
—
il processo, al pari della tabella di marcia, per l’elaborazione e lo sviluppo del progetto di coinvestimento è fissato in anticipo e chiaramente spiegato per iscritto a tutti i potenziali coinvestitori; tutte le principali tappe devono essere chiaramente comunicate a tutte le imprese senza discriminazioni;
c)
l’offerta di coinvestimento include condizioni per i potenziali coinvestitori che favoriscono una concorrenza sostenibile a lungo termine, in particolare:
—
a tutte le imprese sono offerte condizioni di partecipazione all’accordo di coinvestimento eque, ragionevoli e non discriminatorie, in funzione del momento dell’adesione, tra l’altro in termini di corrispettivo finanziario richiesto per l’acquisizione di diritti specifici, in termini di protezione che detti diritti assicurano ai coinvestitori, sia nella fase di costruzione che nella fase operativa, ad esempio mediante la concessione di diritti irrevocabili d’uso (indefeasible rights of use — IRU) per il periodo di vita atteso della rete realizzata in coinvestimento, e in termini di condizioni per l’adesione all’accordo di coinvestimento e per l’eventuale risoluzione. In questo contesto, condizioni non discriminatorie non implicano che a tutti i potenziali coinvestitori siano offerte esattamente le stesse condizioni, comprese le condizioni finanziarie, ma che tutte le modifiche delle condizioni offerte siano giustificate sulla base degli stessi criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e prevedibili, ad esempio il numero di linee di utente finale per le quali è stato espresso un impegno;
—
l’offerta deve permettere una certa flessibilità in termini di valore e tempistica dell’impegno sottoscritto da ciascun coinvestitore, ad esempio in forma di percentuale concordata e potenzialmente crescente del totale delle linee di utente finale in una determinata area, in rapporto alla quale i coinvestitori hanno la possibilità di impegnarsi in modo graduale ed è fissata a un livello unitario che consenta ai coinvestitori più piccoli dotati di risorse limitate di prendere parte al coinvestimento da una soglia ragionevolmente minima e di aumentare gradualmente la loro partecipazione assicurando allo stesso tempo livelli adeguati di impegno iniziale; il corrispettivo finanziario che ogni coinvestitore deve fornire deve essere determinato in modo da rispecchiare il fatto che i primi investitori accettano rischi maggiori e impegnano i loro capitali prima degli altri;
—
un premio crescente nel tempo è considerato giustificato per impegni assunti in fasi successive e per i nuovi coinvestitori che aderiscono all’accordo di coinvestimento dopo l’avvio del progetto, in modo da riflettere la diminuzione dei rischi e contrastare qualsiasi incentivo a non impegnare i capitali nelle prime fasi;
—
l’accordo di coinvestimento deve consentire la cessione dei diritti acquisiti ad altri coinvestitori o a terzi intenzionati ad aderire all’accordo di coinvestimento, subordinatamente all’obbligo a carico del cessionario di adempiere tutti gli obblighi originariamente a carico del cedente ai sensi dell’accordo di coinvestimento;
—
i coinvestitori si concedono reciprocamente, a condizioni e termini equi e ragionevoli, i diritti di accesso all’infrastruttura realizzata in coinvestimento ai fini della prestazione di servizi a valle, anche agli utenti finali, secondo condizioni trasparenti, che devono essere indicate in maniera trasparente nell’offerta di coinvestimento e nel successivo accordo, in particolare se i coinvestitori sono responsabili individualmente e separatamente dell’installazione di parti specifiche della rete. Se viene creato, il veicolo di coinvestimento fornisce l’accesso, diretto o indiretto, alla rete a tutti i coinvestitori a condizioni di equivalenza e secondo condizioni e termini equi e ragionevoli, comprese condizioni finanziarie che riflettano il diverso livello di rischio accettato dai singoli coinvestitori.
d)
l’offerta di coinvestimento assicura un investimento duraturo in grado di soddisfare esigenze future mediante l’installazione di nuovi elementi di rete che contribuiscano in misura significativa alla realizzazione di reti ad altissima capacità.
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ALLEGATO V INSIEME MINIMO DI SERVIZI CHE IL SERVIZIO DI ACCESSO ADEGUATO A INTERNET A BANDA LARGA È IN GRADO DI SUPPORTARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 84, PARAGRAFO 3
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ALLEGATO V
INSIEME MINIMO DI SERVIZI CHE IL SERVIZIO DI ACCESSO ADEGUATO A INTERNET A BANDA LARGA È IN GRADO DI SUPPORTARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 84, PARAGRAFO 3
2)
motori di ricerca che consentano la ricerca e il reperimento di ogni tipo di informazioni;
3)
strumenti basilari online di istruzione e formazione;
5)
ordini o acquisti online di beni o servizi;
6)
ricerca di lavoro e strumenti per la ricerca di lavoro;
9)
utilizzo dei servizi dell’amministrazione digitale;
10)
media sociali e messaggeria istantanea;
11)
chiamate e videochiamate (qualità standard).
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ALLEGATO VI DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI CITATI ALL’ARTICOLO 88 (CONTROLLO DELLE SPESE), ALL’ARTICOLO 115 (PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI) E ALL’ARTICOLO 106 (PASSAGGIO A UN ALTRO FORNITORE E PORTABILITÀ DEL NUMERO)
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ALLEGATO VI
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI CITATI ALL’ARTICOLO 88 (CONTROLLO DELLE SPESE), ALL’ARTICOLO 115 (PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI) E ALL’ARTICOLO 106 (PASSAGGIO A UN ALTRO FORNITORE E PORTABILITÀ DEL NUMERO)
Parte A
Prestazioni e servizi citati agli articoli 88 e 115
Se applicata sulla base dell’articolo 88, la parte A si applica ai consumatori e ad altre categorie di utenti finali qualora gli Stati membri abbiano aumentato i beneficiari dell’articolo 88, paragrafo 2.
Se applicata sulla base dell’articolo 115, la parte A si applica alle categorie di utenti finali stabilite dagli Stati membri, a eccezione delle lettere c), d), e g) della presente parte, che si applicano ai soli consumatori.
a)
Fatturazione dettagliata
Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione possano fissare il livello minimo di dettaglio delle fatture che i fornitori devono offrire gratuitamente agli utenti finali per consentire a questi:
i)
di verificare e controllare le spese generate dall’uso dei servizi di accesso a internet o di comunicazione vocale, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell’articolo 115; e
ii)
di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso della rete e dei servizi e le spese che ne derivano, in modo da esercitare un ragionevole livello di controllo sulle proprie fatture.
Ove opportuno, gli utenti finali possono ottenere, a tariffe ragionevoli o gratuitamente, un maggior livello di dettaglio delle fatture.
Tali fatture dettagliate includono un riferimento esplicito all’identità del fornitore e alla durata dei servizi a tariffazione maggiorata, a meno che l’utente finale abbia richiesto che tali informazioni non siano menzionate.
Non è necessario che le chiamate gratuite per l’utente finale, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, siano indicate nella fattura dettagliata dell’utente finale.
Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre agli operatori di fornire gratuitamente l’identificazione della linea chiamante.
b)
Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita o di MMS o SMS premium o, ove ciò sia tecnicamente fattibile, altri tipi di applicazioni analoghe (servizio gratuito)
Prestazione gratuita grazie alla quale l’utente finale, previa richiesta ai fornitori di servizi di comunicazione vocale o servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell’articolo 115, può impedire che vengano effettuate chiamate in uscita di tipo definito o verso determinati tipi di numeri oppure l’invio di MMS o SMS premium o altri tipi di applicazioni analoghe verso queste destinazioni.
c)
Sistemi di pagamento anticipato
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre ai fornitori di proporre ai consumatori modalità di pagamento anticipato per l’accesso alla rete pubblica di comunicazione elettronica e per l’uso dei servizi di comunicazione vocale, o dei servizi di accesso a internet, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini all’articolo 115.
d)
Pagamento rateale del contributo di allacciamento
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre ai fornitori l’obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla rete pubblica di comunicazione elettronica.
e)
Mancato pagamento delle fatture
Per la riscossione delle fatture non pagate emesse dai fornitori, gli Stati membri autorizzano l’applicazione di misure specifiche che siano rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalità e non discriminazione. Tali misure garantiscono che l’utente finale sia informato con debito preavviso dell’interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, tali misure garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato. La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l’utente finale. Prima della totale cessazione del collegamento gli Stati membri possono autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale sono permessi esclusivamente chiamate che non comportano un addebito per l’utente finale (ad esempio chiamate al numero «112») e un livello minimo di servizio di accesso ai servizi internet, definito dagli Stati membri alla luce delle condizioni nazionali.
f)
Consigli tariffari
La procedura in base alla quale gli utenti finali possono chiedere al fornitore di offrire informazioni su tariffe alternative più economiche, se disponibili.
g)
Controllo dei costi
La procedura in base alla quale i fornitori offrono strategie diverse, se ritenute idonee dalle autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione, per tenere sotto controllo i costi dei servizi di comunicazione vocale o di accesso a internet, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell’articolo 115, tra cui sistemi gratuiti di segnalazione ai consumatori di consumi anomali o eccessivi.
h)
Procedura volta a disattivare la fatturazione di terzi
La procedura in base alla quale gli utenti finali inibiscono la facoltà di fatturazione dei fornitori di servizi terzi che usano le fatture di fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico per addebitare i loro prodotti o servizi.
Parte B
Prestazioni di cui all’articolo 115
a)
Identificazione della linea chiamante
Prima di instaurare la comunicazione la parte chiamata può visualizzare il numero della parte chiamante.
Questa opzione è fornita nel rispetto della normativa relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata e in particolare della direttiva 2002/58/CE.
Nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, gli operatori forniscono dati e segnali per facilitare l’offerta delle prestazioni di identificazione della linea chiamante e di composizione mediante tastiera attraverso i confini degli Stati membri.
b)
Inoltro di posta elettronica o accesso ai messaggi di posta elettronica dopo la risoluzione del contratto con un fornitore di servizio di accesso a internet
Questa procedura consente, su richiesta e gratuitamente, agli utenti finali che risolvono il contratto con un fornitore di servizio di accesso a internet di accedere ai messaggi di posta elettronica ricevuti all’indirizzo o agli indirizzi di posta elettronica basati sul nome commerciale o sul marchio dell’ex fornitore, durante il periodo considerato necessario e proporzionato dall’autorità nazionale di regolamentazione, o trasferire i messaggi di posta elettronica inviati a tale o tali indirizzi durante il suddetto periodo a un nuovo indirizzo di posta elettronica specificato dagli utenti finali.
Parte C
Attuazione delle disposizioni relative alla portabilità del numero di cui all’articolo 106
La prescrizione in base alla quale tutti gli utenti finali con numeri telefonici appartenenti al piano di numerazione nazionale che ne facciano richiesta devono poter conservare i propri numeri indipendentemente dall’impresa fornitrice del servizio si applica:
a)
nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico; e
b)
nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.
La presente parte non si applica alla portabilità del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.
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ALLEGATO VII CALCOLO DELL’EVENTUALE COSTO NETTO DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE E ISTITUZIONE DI UN EVENTUALE MECCANISMO DI INDENNIZZO O DI CONDIVISIONE SECONDO QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 89 E 90
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ALLEGATO VII
CALCOLO DELL’EVENTUALE COSTO NETTO DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE E ISTITUZIONE DI UN EVENTUALE MECCANISMO DI INDENNIZZO O DI CONDIVISIONE SECONDO QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 89 E 90
Parte A
Calcolo del costo netto
Per obblighi di servizio universale si intendono gli obblighi imposti da uno Stato membro nei confronti di un’impresa perché questa fornisca un servizio universale come stabilito dagli articoli da 84 a 87.
Le autorità nazionali di regolamentazione considerano tutti i mezzi adeguati per incentivare le imprese (designate o non) ad assolvere gli obblighi di servizio universale in modo efficiente rispetto ai costi. Ai fini del calcolo, il costo netto degli obblighi di servizio universale consiste nella differenza tra il costo netto delle operazioni di un’impresa quando è soggetta a obblighi di servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di tali obblighi. Particolare attenzione va riservata alla corretta valutazione dei costi che le imprese avrebbero scelto di evitare se non fossero state soggette a tali obblighi. Il calcolo del costo netto tiene conto anche dei vantaggi, compresi quelli immateriali, che gli obblighi di servizio universale comportano per il fornitore di tale servizio.
Il calcolo si basa sui costi imputabili ai seguenti fattori:
i)
elementi del servizio che possono essere forniti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali.
In tale categoria rientrano elementi del servizio quali l’accesso ai servizi telefonici di emergenza, la fornitura di taluni telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di taluni servizi o apparecchiature per utenti finali con disabilità ecc.;
ii)
specifici utenti finali o specifiche categorie di utenti finali che, considerati il costo della fornitura di una rete o di un servizio determinato, il gettito generato ed eventuali perequazioni tariffarie geografiche imposte dagli Stati membri, possono essere serviti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali.
In tale categoria rientrano utenti finali o categorie di utenti finali che non fruirebbero dei servizi di un fornitore se questo non fosse soggetto a obblighi di servizio universale.
Il calcolo del costo netto di alcuni aspetti specifici degli obblighi di servizio universale deve essere realizzato separatamente e al fine di evitare una doppia computazione dei vantaggi e dei costi diretti ed indiretti. Il costo netto complessivo degli obblighi di servizio universale di un’impresa equivale alla somma del costo netto dei vari elementi degli obblighi di servizio universale, tenendo conto dei vantaggi immateriali. La verifica del costo netto è di competenza delle autorità nazionali di regolamentazione.
Parte B
Indennizzo dei costi netti derivanti dagli obblighi di servizio universale
L’indennizzo o il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale può implicare che le imprese soggette a obblighi di servizio universale siano indennizzate per i servizi che forniscono a condizioni non commerciali. Poiché l’indennizzo comporta trasferimenti finanziari, gli Stati membri provvedono affinché tali trasferimenti siano effettuati in modo obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Ciò significa che i trasferimenti comportano distorsioni minime della concorrenza e della domanda degli utenti.
Conformemente all’articolo 90, paragrafo 3, un dispositivo di condivisione basato su un fondo usa mezzi trasparenti e neutrali per il prelievo dei contributi che evitino il rischio di una doppia imposizione sulle entrate e le uscite delle imprese.
L’organismo indipendente che gestisce il fondo deve essere responsabile del prelievo dei contributi dalle imprese tenute a contribuire al costo netto degli obblighi di servizio universale in un determinato Stato membro e della supervisione del trasferimento delle somme dovute o dei pagamenti amministrativi alle imprese autorizzate a ricevere pagamenti provenienti dal fondo.
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ALLEGATO VIII OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DA FORNIRE CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 102 (OBBLIGHI DI INFORMAZIONE APPLICABILI AI CONTRATTI)
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ALLEGATO VIII
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DA FORNIRE CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 102 (OBBLIGHI DI INFORMAZIONE APPLICABILI AI CONTRATTI)
A.
Obblighi di informazione per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina
I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono le seguenti informazioni:
1)
nell’ambito delle principali caratteristiche di ogni servizio fornito i livelli minimi di qualità del servizio nella misura in cui sono offerti e, per i servizi diversi dai servizi di accesso a internet, gli specifici parametri di qualità garantiti.
Laddove non sia offerto alcun livello minimo di qualità del servizio, ciò deve essere comunicato;
2)
nell’ambito delle informazioni sul prezzo, ove e nella misura applicabile, gli importi dovuti rispettivamente per l’attivazione del servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo;
3)
nell’ambito delle informazioni concernenti la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e di risoluzione, compresi eventuali oneri di risoluzione, nella misura in cui si applicano tali condizioni:
i)
ogni utilizzo minimo o durata minima richiesti per beneficiare di condizioni promozionali;
ii)
costi legati al passaggio e agli accordi di indennizzo e rimborso in caso di ritardi o abusi nel passaggio, nonché informazioni circa le rispettive procedure;
iii)
informazioni sul diritto, di cui beneficiano i consumatori che utilizzano servizi prepagati, al rimborso, su richiesta, dei crediti residui in caso di passaggio, come stabilito all’articolo 106, paragrafo 6;
iv)
oneri per risoluzione anticipata dal contratto, comprese le informazioni sullo sblocco dell’apparecchiatura terminale e sul recupero dei costi in relazione alla stessa;
4)
le disposizioni relative all’indennizzo e al rimborso, ivi compreso, se del caso, un riferimento esplicito ai diritti dei consumatori, applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto o qualora la risposta del fornitore a incidenti di sicurezza, minacce o vulnerabilità non sia adeguata;
5)
i tipi di azioni che il fornitore può adottare in risposta a incidenti di sicurezza, o minacce e vulnerabilità.
B.
Obblighi di informazione per i fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico
I.
Oltre agli obblighi di cui alla parte A, i fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico forniscono le seguenti informazioni:
1)
nell’ambito delle principali caratteristiche di ciascun servizio fornito:
i)
i livelli minimi di qualità del servizio nella misura in cui sono offerti e tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC adottate a norma dell’articolo 104, paragrafo 2, per quanto concerne:
—
per i servizi di accesso a internet: almeno latenza, jitter, perdita di pacchetti;
—
per i servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, ove esercitino un controllo su almeno alcuni elementi della rete o hanno a tal fine un accordo sul livello dei servizi con le aziende che forniscono l’accesso alla rete: almeno i tempi di allacciamento iniziale, la probabilità di fallimento della chiamata, i ritardi di segnalazione della chiamata a norma dell’allegato X; e
ii)
fermo restando il diritto degli utenti finali di utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120, le condizioni, compresi i contributi, imposte dal fornitore all’utilizzo delle apparecchiature terminali fornite;
2)
nell’ambito delle informazioni sul prezzo, ove e nella misura applicabile, gli importi dovuti rispettivamente per l’attivazione del servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo:
i)
i dettagli del piano o dei piani tariffari specifici previsti dal contratto e, per ciascun piano tariffario, i tipi di servizi offerti, compresi, se del caso, i volumi delle comunicazioni (quali MB, minuti, messaggi) inclusi in ciascun periodo di fatturazione e il prezzo per unità supplementare di comunicazione;
ii)
in caso di piano o di piani tariffari con un volume di comunicazioni prestabilito, la possibilità per i consumatori di differire il volume non utilizzato dal periodo di fatturazione precedente a quello successivo, laddove il contratto preveda tale opzione;
iii)
strumenti per salvaguardare la trasparenza delle fatture e monitorare il livello dei consumi;
iv)
informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a numeri o servizi soggetti a particolari condizioni tariffarie; per singole categorie di servizi le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere anche che tali informazioni siano fornite immediatamente prima della connessione della chiamata o della connessione al fornitore del servizio;
v)
per i pacchetti di servizi e i pacchetti che comprendono servizi e apparecchiature terminali, il prezzo dei singoli elementi del pacchetto, nella misura in cui sono commercializzati anche separatamente;
vi)
dettagli e condizioni, compresi i contributi, su servizio postvendita, manutenzione e assistenza ai clienti; e
vii)
mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e sui costi di manutenzione;
3)
nell’ambito delle informazioni concernenti la durata del contratto per i pacchetti di servizi e le condizioni di rinnovo e di risoluzione del contratto, ove applicabile, le condizioni di cessazione del pacchetto o dei suoi elementi;
4)
fatto salvo l’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679, le informazioni relative ai dati personali che sono forniti prima della prestazione del servizio o raccolti contestualmente alla fornitura del servizio;
5)
informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati a utenti finali con disabilità e su come possono essere ottenuti gli aggiornamenti di tali informazioni;
6)
i mezzi con cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie, incluse le controversie nazionali e transfrontaliere, in conformità dell’articolo 25.
II.
Oltre agli obblighi di cui alla parte A e al punto I, i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico forniscono anche le seguenti informazioni:
1)
restrizioni all’accesso ai servizi di emergenza o alle informazioni sulla localizzazione del chiamante a causa di impossibilità tecnica, purché il servizio consenta agli utenti finali di effettuare chiamate verso un numero nell’ambito di un piano di numerazione nazionale o internazionale;
2)
il diritto dell’utente finale di decidere se far inserire i propri dati personali in un elenco e le tipologie di dati di cui trattasi in conformità dell’articolo 12 della direttiva 2002/58/CE.
III.
Oltre agli obblighi di cui alla parte A e al punto I, i fornitori di servizi di accesso a internet forniscono anche le informazioni richieste a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120.
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ALLEGATO IX INFORMAZIONI DA PUBBLICARE A NORMA DELL’ARTICOLO 103 (TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI)
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ALLEGATO IX
INFORMAZIONI DA PUBBLICARE A NORMA DELL’ARTICOLO 103 (TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI)
Le autorità competenti, in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione devono garantire la pubblicazione delle informazioni elencate nel presente allegato, conformemente all’articolo 103. Le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione decidono quali informazioni siano pertinenti per la pubblicazione da parte dei fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico e quali debbano invece essere pubblicate dalle stesse autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione, al fine di assicurare che tutti gli utenti finali possano compiere scelte informate. Qualora lo giudichino opportuno, le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione possono, prima di imporre un obbligo, promuovere misure di autoregolamentazione e coregolamentazione.
2. Descrizione dei servizi offerti
2.1. Portata dei servizi offerti e principali caratteristiche di ogni servizio fornito, inclusi i livelli minimi di qualità, se offerti, e le restrizioni imposte dal fornitore all’uso delle apparecchiature terminali messe a disposizione.
2.2. Le tariffe del servizio offerto, incluse informazioni sui volumi delle comunicazioni (quali le restrizioni all’uso dei dati, il numero dei minuti di chiamata, il numero di messaggi) di piani tariffari specifici e sulle tariffe applicabili per le unità aggiuntive di comunicazione, sui numeri o i servizi soggetti a particolari condizioni tariffarie, sul costo dell’accesso e della manutenzione, sui costi di utenza, le formule tariffarie speciali e destinate a categorie di utenti specifiche ed eventuali costi supplementari, nonché sui costi relativi alle apparecchiature terminali.
2.3. Servizi offerti di assistenza postvendita, di manutenzione e di assistenza ai clienti e relativi recapiti.
2.4. Condizioni contrattuali generali, comprese quelle relative alla durata del contratto, alle commissioni per la cessazione anticipata del contratto, a diritti relativi alla cessazione delle offerte a pacchetto o ai relativi elementi e alle procedure e costi diretti legati alla portabilità dei numeri e di altri identificatori, se pertinenti.
2.5. Se l’impresa fornisce servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero, informazioni sull’accesso ai servizi di emergenza e sulla localizzazione del chiamante o limitazioni di quest’ultima. Se l’impresa fornisce servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, informazioni circa la misura in cui può essere garantito l’accesso ai servizi di emergenza.
2.6. Le informazioni dettagliate su prodotti e servizi, incluse le funzioni, prassi, strategie e procedure nonché le modifiche nel funzionamento del servizio, destinati specificamente agli utenti finali con disabilità in conformità del diritto dell’Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.
3. Meccanismi di risoluzione delle controversie, compresi quelli elaborati dalle imprese medesime.
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ALLEGATO X PARAMETRI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO
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ALLEGATO X
PARAMETRI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO
Parametri relativi alla qualità del servizio, definizioni e metodi di misura previsti all’articolo 104
Per i fornitori di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica
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PARAMETRO
(Nota 1)
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DEFINIZIONE
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METODO DI MISURA
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Tempo di fornitura del collegamento iniziale
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ETSI EG 202 057
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ETSI EG 202 057
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Tasso di guasti per linea d’accesso
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ETSI EG 202 057
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ETSI EG 202 057
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Tempo di riparazione dei guasti
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ETSI EG 202 057
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ETSI EG 202 057
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Per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale che esercitano un controllo su almeno alcuni elementi della rete o che hanno a tal fine un accordo sul livello dei servizi con le aziende che forniscono l’accesso alla rete
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PARAMETRO
(Nota 2)
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DEFINIZIONE
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METODO DI MISURA
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Tempo di stabilimento di una connessione
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ETSI EG 202 057
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ETSI EG 202 057
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Reclami relativi all’esattezza delle fatture
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ETSI EG 202 057
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ETSI EG 202 057
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Qualità della connessione vocale
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ETSI EG 202 057
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ETSI EG 202 057
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Percentuale di chiamate interrotte
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ETSI EG 202 057
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ETSI EG 202 057
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Percentuale di chiamate non riuscite
(Nota 2)
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ETSI EG 202 057
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ETSI EG 202 057
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Probabilità di guasto
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Ritardi del segnale di chiamata
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La versione del documento ETSI EG 202 057-1 è la 1.3.1 (luglio 2008)
Per i fornitori di servizi di accesso a internet
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PARAMETRO
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DEFINIZIONE
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METODO DI MISURA
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Latenza (ritardo)
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ITU-T Y.2617
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ITU-T Y.2617
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Jitter
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ITU-T Y.2617
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ITU-T Y.2617
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Perdita di pacchetti
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ITU-T Y.2617
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ITU-T Y.2617
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Nota 1
I parametri permettono di analizzare le prestazioni a livello regionale [vale a dire a un livello non inferiore al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (Nomenclature of Territorial Units for Statistics — NUTS) istituita da Eurostat].
Nota 2
Gli Stati membri possono decidere di non esigere l’aggiornamento delle informazioni riguardanti le prestazioni relative a questi due parametri se è dimostrato che le prestazioni in questi due settori sono soddisfacenti.
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ALLEGATO XI INTEROPERABILITÀ DEI RICEVITORILLE APPARECCHIATURE AUTORADIO E DI TELEVISIONE DIGITALE DI CONSUMO DI CUI ALL’ARTICOLO 113
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ALLEGATO XI
INTEROPERABILITÀ DEI RICEVITORILLE APPARECCHIATURE AUTORADIO E DI TELEVISIONE DIGITALE DI CONSUMO DI CUI ALL’ARTICOLO 113
1. Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in chiaro
Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali di televisione digitale (vale a dire trasmissione terrestre, via cavo o via satellite), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nell’Unione, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:
a)
di ricomporre i segnali conformemente a un algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto (attualmente l’ETSI);
b)
di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell’apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione.
2. Interoperabilità degli apparecchi televisivi digitali
Gli apparecchi televisivi digitali a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 30 cm messi in vendita o in locazione nell’Unione devono disporre di almeno una presa d’interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto o conforme a norma da esso adottata, ovvero conforme a una specifica dell’industria) che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti pertinenti di un segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato e interattivo.
▼C2
3. Interoperabilità dei ricevitori autoradio
I ricevitori autoradio integrati in un veicolo nuovo della categoria M immesso sul mercato dell’Unione in vendita o in locazione a decorrere dal 21 dicembre 2020 comprendono un ricevitore in grado di ricevere e riprodurre almeno i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione digitale terrestre. Si presume che i ricevitori che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o a parti di esse, soddisfino il requisito contemplato da tali norme o parti di esse.
▼B
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ALLEGATO XII
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ALLEGATO XII
Parte A
Direttive abrogate ed [elenco delle modifiche successive/delle relative modifiche]
(di cui all’articolo 125)
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Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33)
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Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37)
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Articolo 1
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Regolamento (CE) n. 544/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 167 del 29.6.2009, pag. 12)
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Articolo 2
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|
Regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32)
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Articolo 10
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Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21)
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Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37)
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Articolo 3 e allegato
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Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7)
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Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37)
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Articolo 2
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Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51)
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Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11)
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Articolo 1 e allegato I
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Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1)
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Articolo 8
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Parte B
Termini di recepimento nel diritto interno [e data/date di applicazione]
(di cui all’articolo 125)
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Direttiva
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Termine di recepimento
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Data di applicazione
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2002/19/CE
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24 luglio 2003
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25 luglio 2003
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2002/20/CE
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24 luglio 2003
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25 luglio 2003
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2002/21/CE
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24 luglio 2003
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25 luglio 2003
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2002/22/CE
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24 luglio 2003
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25 luglio 2003
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ALLEGATO XIII TAVOLA DI CONCORDANZA
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ALLEGATO XIII
TAVOLA DI CONCORDANZA
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Direttiva 2002/21/CE
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Direttiva 2002/20/CE
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Direttiva 2002/19/CE
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Direttiva 2002/22/CE
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Presente direttiva
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|
Articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3
|
|
|
|
Articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3
|
|
Articolo 1, paragrafo 3 bis
|
|
|
|
Articolo 1, paragrafo 4
|
|
Articolo 1, paragrafi 4 e 5
|
|
|
|
Articolo 1, paragrafi 5 e 6
|
|
Articolo 2, lettera a)
|
|
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|
Articolo 2, punto 1
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—
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—
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—
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—
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Articolo 2, punto 2
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Articolo 2, lettera b)
|
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|
Articolo 2, punto 3
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Articolo 2, lettera c)
|
|
|
|
Articolo 2, punto 4
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—
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—
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—
|
—
|
Articolo 2, punto 5
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—
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—
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—
|
—
|
Articolo 2, punto 6
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—
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—
|
—
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—
|
Articolo 2, punto 7
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Articolo 2, lettera d)
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|
Articolo 2, punto 8
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Articolo 2, lettera d bis
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|
Articolo 2, punto 9
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Articolo 2, lettera e)
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|
Articolo 2, punto 10
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Articolo 2, lettera e bis
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Articolo 2, punto 11
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Articolo 2, lettera f)
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|
Articolo 2, punto 12
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Articolo 2, lettera g)
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—
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Articolo 2, lettera h)
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|
Articolo 2, punto 13
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Articolo 2, lettera i)
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|
Articolo 2, punto 14
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Articolo 2, lettera j)
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—
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Articolo 2, lettera k)
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—
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|
Articolo 2, lettera l)
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—
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Articolo 2, lettera m)
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Articolo 2, punto 15
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Articolo 2, lettera n)
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|
Articolo 2, punto 16
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Articolo 2, lettera o)
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|
Articolo 2, punto 17
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|
Articolo 2, lettera p)
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|
Articolo 2, punto 18
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Articolo 2, lettera q)
|
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|
Articolo 2, punto 19
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|
Articolo 2, lettera r)
|
|
|
|
Articolo 2, punto 20
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|
Articolo 2, lettera s)
|
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|
|
Articolo 2, punto 21
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|
—
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 2, punto 22
|
|
Articolo 3, paragrafo 1
|
|
|
|
Articolo 5, paragrafo 1
|
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 5, paragrafo 2
|
|
Articolo 3, paragrafo 2
|
|
|
|
Articolo 6, paragrafo 1
|
|
Articolo 3, paragrafo 3
|
|
|
|
Articolo 6, paragrafo 2
|
|
Articolo 3, paragrafo 3 bis, primo comma
|
|
|
|
Articolo 8, paragrafo 1
|
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 8, paragrafo 2
|
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 7, paragrafo 1
|
|
Articolo 3, paragrafo 3 bis, secondo comma
|
|
|
|
Articolo 7, paragrafi 2 e 3
|
|
Articolo 3, paragrafo 3 bis, terzo comma
|
|
|
|
Articolo 9, paragrafi 1 e 3
|
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 9, paragrafo 2
|
|
Articolo 3, paragrafo 3 ter
|
|
|
|
Articolo 10, paragrafo 1
|
|
Articolo 3, paragrafo 3 quater
|
|
|
|
Articolo 10, paragrafo 2
|
|
Articolo 3, paragrafo 4
|
|
|
|
Articolo 5, paragrafo 3
|
|
Articolo 3, paragrafo 5
|
|
|
|
Articolo 11
|
|
Articolo 3, paragrafo 6
|
|
|
|
Articolo 5, paragrafo 4
|
|
Articolo 4
|
|
|
|
Articolo 31
|
|
Articolo 5
|
|
|
|
Articolo 20
|
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 22
|
|
Articolo 6
|
|
|
|
Articolo 23
|
|
Articolo 7
|
|
|
|
Articolo 32
|
|
Articolo 7 bis
|
|
|
|
Articolo 33
|
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 33, paragrafo 5, lettera c)
|
|
Articolo 8, paragrafi 1 e 2
|
|
|
|
Articolo 3, paragrafi 1 e 2
|
|
Articolo 8, paragrafo 5
|
|
|
|
Articolo 3, paragrafo 3
|
|
Articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2
|
|
|
|
Articolo 4, paragrafi 1 e 2
|
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 4, paragrafo 3
|
|
Articolo 8 bis, paragrafo 3
|
|
|
|
Articolo 4, paragrafo 4
|
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 29
|
|
Articolo 9, paragrafi 1 e 2
|
|
|
|
Articolo 45, paragrafi 1 e 2
|
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 45, paragrafo 3
|
|
Articolo 9, paragrafo 3
|
|
|
|
Articolo 45, paragrafo 4
|
|
Articolo 9, paragrafi 4 e 5
|
|
|
|
Articolo 45, paragrafi 5 e 6
|
|
Articolo 9, paragrafi 6 e 7
|
|
|
|
—
|
|
Articolo 9 bis
|
|
|
|
—
|
|
Articolo 9 ter, paragrafi 1 e 2
|
|
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Articolo 51, paragrafi 1 e 2
|
|
Articolo 9 ter, paragrafo 3
|
|
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|
Articolo 51, paragrafo 4
|
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 51, paragrafo 3
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|
Articolo 10, paragrafo 1
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Articolo 95, paragrafo 1
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Articolo 10, paragrafo 2
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Articolo 95, paragrafo 3
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Articolo 95, paragrafo 2
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Articolo 95, paragrafo 4
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Articolo 95, paragrafo 5
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Articolo 95, paragrafo 6
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Articolo 10, paragrafo 3
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Articolo 95, paragrafo 7
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Articolo 10, paragrafo 4
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Articolo 95, paragrafo 8
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Articolo 10, paragrafo 5
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Articolo 11
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Articolo 43
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Articolo 12, paragrafo 1
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Articolo 44, paragrafo 1
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Articolo 12, paragrafo 2
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Articolo 12, paragrafo 3
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Articolo 61, paragrafo 2
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Articolo 12, paragrafo 4
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Articolo 12, paragrafo 5
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Articolo 44, paragrafo 2
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Articolo 13
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Articolo 17
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Articolo 13 bis, paragrafi 1, 2 e 3
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Articolo 40, paragrafi 1, 2 e 3
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Articolo 13 bis, paragrafo 4
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Articolo 40, paragrafo 5
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Articolo 40, paragrafo 4
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Articolo 13 ter, paragrafi 1, 2 e 3
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Articolo 41, paragrafi 1, 2 e 3
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Articolo 41, paragrafo 4
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Articolo 13 ter, paragrafo 4
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Articolo 41, paragrafo 7
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Articolo 41, paragrafo 5
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Articolo 41, paragrafo 6
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Articolo 14
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Articolo 63
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Articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3
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Articolo 64, paragrafi 1, 2 e 3
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Articolo 15, paragrafo 4
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Articolo 66
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Articolo 16
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Articolo 67
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Articolo 17
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Articolo 39
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Articolo 18
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Articolo 19
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Articolo 38
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Articolo 20
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Articolo 26
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Articolo 21, paragrafo 1
|
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Articolo 27, paragrafo 1
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Articolo 21, paragrafo 2, primo e secondo comma
|
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Articolo 27, paragrafo 2
|
|
Articolo 21, paragrafo 2, terzo comma
|
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Articolo 27, paragrafo 3
|
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Articolo 21, paragrafo 2, quarto e quinto comma
|
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Articolo 27, paragrafo 4
|
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Articolo 27, paragrafo 5
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Articolo 21, paragrafo 3
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Articolo 21, paragrafo 4
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Articolo 27, paragrafo 6
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Articolo 21 bis
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Articolo 29
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Articolo 22, paragrafo 1
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Articolo 118, paragrafo 1
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Articolo 22, paragrafo 2
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Articolo 118, paragrafo 3
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Articolo 22, paragrafo 3
|
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Articolo 118, paragrafo 4
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Articolo 11, paragrafo 2
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Articolo 118, paragrafo 5
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Articolo 117
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Articolo 23
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Articolo 119
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Articolo 24
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Articolo 120, paragrafi 1 e 2
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Articolo 25
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Articolo 122, paragrafo 1
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Articolo 26
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Articolo 125
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Articolo 28
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Articolo 124
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Articolo 29
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Articolo 127
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Articolo 30
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Articolo 128
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Allegato II
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Articolo 1
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Articolo 1, paragrafo 1
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Articolo 2, paragrafo 1
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Articolo 2, paragrafo 2
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Articolo 2, punto 22
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Articolo 2, punto 23
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Articolo 2, punto 24
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Articolo 2, punto 25
|
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Articolo 2, punto 26
|
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Articolo 3, paragrafo 1
|
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Articolo 12, paragrafo 1
|
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|
Articolo 3, paragrafo 2, prima frase
|
|
|
Articolo 12, paragrafo 2
|
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|
Articolo 3, paragrafo 2, seconda, terza e quarta frase
|
|
|
Articolo 12, paragrafo 3
|
|
|
Articolo 3, paragrafo 3
|
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Articolo 12, paragrafo 4
|
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—
|
—
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Articolo 4
|
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Articolo 15
|
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Articolo 5, paragrafo 1
|
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Articolo 46, paragrafo 1
|
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—
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—
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—
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—
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Articolo 46, paragrafi 2 e 3
|
|
|
Articolo 5, paragrafo 2, primo comma
|
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|
Articolo 48, paragrafo 1
|
|
|
Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, prima frase
|
|
|
Articolo 48, paragrafo 2
|
|
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Articolo 5, paragrafo 2, terzo comma
|
|
|
Articolo 48, paragrafo 5
|
|
|
Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase
|
|
|
Articolo 48, paragrafo 3
|
|
—
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|
—
|
—
|
Articolo 48, paragrafo 4
|
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|
Articolo 5, paragrafo 3
|
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|
Articolo 48, paragrafo 6
|
|
|
Articolo 5, paragrafi 4 e 5
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|
Articolo 93, paragrafi 4 e 5
|
|
|
Articolo 5, paragrafo 6
|
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Articolo 52
|
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 93
|
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|
Articolo 6, paragrafi 1, 2, 3 e 4
|
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Articolo 13
|
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—
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—
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—
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—
|
Articolo 47
|
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Articolo 7
—
|
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|
—
Articolo 55
|
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Articolo 8
|
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Articolo 36
|
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|
Articolo 9
|
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Articolo 14
|
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Articolo 10
|
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Articolo 30
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—
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—
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Articolo 11
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Articolo 21
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Articolo 12
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Articolo 16
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Articolo 13
|
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Articolo 42
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—
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—
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—
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Articolo 94
|
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Articolo 14, paragrafo 1
|
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Articolo 18
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Articolo 14, paragrafo 2
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Articolo 19
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Articolo 15
|
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Articolo 120, paragrafi 3 e 4
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Articolo 16
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Articolo 17
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Articolo 18
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Articolo 19
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Articolo 20
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Allegato
|
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Allegato I
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Articolo 1, paragrafi 1 e 2
|
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Articolo 1, paragrafi 2 e 3
|
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Articolo 2, lettera a)
|
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Articolo 2, punto 28
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Articolo 2, lettera b)
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Articolo 2, punto 29
|
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Articolo 2, lettera c)
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Articolo 2, punto 30
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Articolo 2, lettera d)
|
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—
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|
Articolo 2, lettera e)
|
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Articolo 2, punto 31
|
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Articolo 3
|
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Articolo 59
|
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Articolo 4
|
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Articolo 60
|
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Articolo 5
|
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Articolo 61
|
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Articolo 6
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Articolo 62
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—
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Articolo 8
|
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Articolo 68
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Articolo 9
|
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Articolo 69
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Articolo 10
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Articolo 70
|
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Articolo 11
|
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Articolo 71
|
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Articolo 72
|
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Articolo 12
|
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Articolo 73
|
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Articolo 13
|
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Articolo 74
|
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—
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Articolo 75
|
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—
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|
Articolo 76
|
|
|
|
Articolo 13 bis
|
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Articolo 77
|
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|
|
Articolo 13 ter
|
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Articolo 78
|
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—
|
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|
Articolo 80
|
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—
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Articolo 81
|
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Articolo 14
|
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—
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Articolo 15
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Articolo 120, paragrafo 5
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Articolo 16, paragrafo 1
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—
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|
Articolo 16, paragrafo 2
|
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Articolo 121, paragrafo 4
|
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Articolo 17
|
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Articolo 18
|
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—
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Articolo 19
|
|
—
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Articolo 20
|
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—
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Allegato I
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Allegato II
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Allegato II
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|
—
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—
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—
|
—
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—
|
Allegato III
|
|
|
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Articolo 1
|
Articolo 1, paragrafi 4 e 5
|
|
|
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|
Articolo 2, lettera a)
|
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Articolo 2, lettera c)
|
Articolo 2, punto 32
|
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Articolo 2, lettera d)
|
Articolo 2, punto 33
|
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|
Articolo 2, lettera f)
|
Articolo 2, punto 34
|
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|
Articolo 2, punto 35
|
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|
Articolo 2, punto 37
|
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Articolo 2, punto 38
|
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|
Articolo 2, punto 39
|
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|
Articolo 84
|
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—
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|
Articolo 85
|
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Articolo 3
|
Articolo 86, paragrafi 1 e 2
|
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Articolo 4
|
—
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Articolo 5
|
—
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Articolo 6
|
—
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Articolo 7
|
—
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Articolo 8, paragrafo 1
|
Articolo 86, paragrafo 3
|
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|
Articolo 8, paragrafo 2
|
Articolo 86, paragrafo 4
|
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|
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|
Articolo 8, paragrafo 3
|
Articolo 86, paragrafo 5
|
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Articolo 9
|
—
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—
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—
|
Articolo 87
|
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Articolo 10
|
Articolo 88
|
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Articolo 11
|
—
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Articolo 12
|
Articolo 89
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Articolo 13
|
Articolo 90
|
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Articolo 14
|
Articolo 91
|
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Articolo 15
|
Articolo 122, paragrafi 2 e 3
|
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Articolo 17
|
—
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—
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|
Articolo 99
|
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—
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—
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—
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—
|
Articolo 101
|
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|
Articolo 20, paragrafo 1
|
Articolo 102
|
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|
Articolo 20, paragrafo 2
|
Articolo 105, paragrafo 3
|
|
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Articolo 21
|
Articolo 103
|
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|
Articolo 22
|
Articolo 104
|
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Articolo 23
|
Articolo 108
|
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|
Articolo 23 bis
|
Articolo 111
|
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Articolo 24
|
Articolo 113
|
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|
Articolo 25
|
Articolo 112
|
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|
Articolo 26
|
Articolo 109
|
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|
Articolo 27
|
—
|
|
|
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|
Articolo 27 bis
|
Articolo 96
|
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|
|
Articolo 28
|
Articolo 97
|
|
|
|
|
Articolo 29
|
Articolo 115
|
|
|
|
|
Articolo 30, paragrafo 1
|
Articolo 106, paragrafo 2
|
|
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|
Articolo 30, paragrafo 2
|
Articolo 106, paragrafo 4
|
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Articolo 30, paragrafo 3
|
Articolo 106, paragrafo 4
|
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|
Articolo 30, paragrafo 4
|
Articolo 106, paragrafo 5
|
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|
Articolo 30, paragrafo 5
|
Articolo 105, paragrafo 1
|
|
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|
|
Articolo 31
|
Articolo 114
|
|
|
|
|
Articolo 32
|
Articolo 92
|
|
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|
Articolo 33
|
Articolo 24
|
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Articolo 34
|
Articolo 25
|
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Articolo 35
|
Articolo 116
|
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|
Articolo 36
|
Articolo 121
|
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|
Articolo 37
|
—
|
|
|
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|
Articolo 38
|
—
|
|
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|
|
Articolo 39
|
—
|
|
|
|
|
Articolo 40
|
—
|
|
|
|
|
Allegato I
|
Allegato V
|
|
|
|
|
Allegato II
|
Allegato VII
|
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|
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|
Allegato III
|
Allegato IX
|
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|
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|
Allegato IV
|
Allegato VI
|
|
|
|
|
Allegato V
|
—
|
|
|
|
|
Allegato VI
|
Allegato X
|
|
|
|
|
|
Allegato IV
|
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|