+Articolo 15 Segnalazioni riguardanti il coefficiente di leva finanziaria su base individuale e consolidata
---+Articolo 15 1.
---+Articolo 15 2.
---+Articolo 15 3.
---+Articolo 15 4.
---+Articolo 15 5.
---+Articolo 15 6.
|
Articolo 15 Segnalazioni riguardanti il coefficiente di leva finanziaria su base individuale e consolidata
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
Articolo 15 1.
|
Per segnalare le informazioni relative al coefficiente di leva finanziaria ai sensi dell’articolo 430, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti presentano le informazioni specificate nell’allegato X, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XI, con frequenza trimestrale. Solo i grandi enti presentano il modello 48.00 dell’allegato X.
|
|
Articolo 15 2.
|
Le informazioni specificate nella cella {r0410;c0010} del modello 40.00 dell’allegato X sono fornite unicamente da:
a)
grandi enti che sono G-SII o che hanno emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, con frequenza semestrale;
b)
grandi enti diversi dai G-SII che non sono enti quotati, con frequenza annuale;
c)
enti diversi dai grandi enti ed enti piccoli e non complessi che hanno emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, con frequenza annuale.
|
|
Articolo 15 3.
|
Gli enti calcolano il coefficiente di leva finanziaria alla data di riferimento per le segnalazioni conformemente all’articolo 429 del regolamento (UE) n. 575/2013.
|
|
Articolo 15 4.
|
Gli enti segnalano le informazioni di cui all’allegato XI, parte II, punto 13, se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
a)
la quota dei derivati di cui all’allegato XI, parte II, punto 5, è superiore all’1,5 %;
b)
la quota dei derivati di cui all’allegato XI, parte II, punto 5, è superiore al 2 %.
Se un ente soddisfa solo la condizione di cui alla lettera a), si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’articolo 4, paragrafo 3. Se soddisfa entrambe le condizioni di cui alla lettera a) e alla lettera b), l’ente inizia a segnalare tali informazioni per la data di riferimento successiva alla data di riferimento per le segnalazioni in cui ha superato la soglia.
|
|
Articolo 15 5.
|
Gli enti per i quali il valore nozionale totale dei derivati di cui all’allegato XI, parte II, punto 8, è superiore a 10 miliardi di EUR segnalano le informazioni di cui all’allegato XI, parte II, punto 13, anche se la loro quota di derivati non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Ai fini del presente paragrafo, non si applicano i criteri di inclusione di cui all’articolo 4, paragrafo 3. Gli enti iniziano a segnalare le informazioni dalla data di riferimento per le segnalazioni successiva a quella in cui hanno superato la soglia.
|
|
Articolo 15 6.
|
Gli enti sono tenuti a segnalare le informazioni di cui all’allegato XI, parte II, punto 14, se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
a)
il volume dei derivati su crediti di cui all’allegato XI, parte II, punto 9, è superiore a 300 milioni di EUR;
b)
il volume dei derivati su crediti di cui all’allegato XI, parte II, punto 9, è superiore a 500 milioni di EUR.
Se un ente soddisfa solo la condizione di cui alla lettera a), si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’articolo 4, paragrafo 3. Se soddisfa entrambe le condizioni di cui alla lettera a) e alla lettera b), l’ente inizia a segnalare tali informazioni per la data di riferimento successiva alla data di riferimento per le segnalazioni in cui ha superato la soglia.
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
- EULAW_HR -
EULAW_HR
|