+Articolo 16 Segnalazioni riguardanti il requisito di copertura della liquidità su base individuale e consolidata
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Articolo 16 Segnalazioni riguardanti il requisito di copertura della liquidità su base individuale e consolidata
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 16 1.
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Per segnalare le informazioni relative al requisito di copertura della liquidità ai sensi dell’articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti presentano le informazioni specificate nell’allegato XXIV del presente regolamento, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XXV del presente regolamento, con frequenza mensile.
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Articolo 16 2.
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Le informazioni di cui all’allegato XXIV tengono conto delle informazioni presentate per la data di riferimento e delle informazioni relative ai flussi di cassa dell’ente nei 30 giorni di calendario successivi.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
- EULAW_HR -
EULAW_HR
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