+Articolo 16 Segnalazioni riguardanti il requisito di copertura della liquidità su base individuale e consolidata
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Articolo 16 Segnalazioni riguardanti il requisito di copertura della liquidità su base individuale e consolidata

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 16 1.
Per segnalare le informazioni relative al requisito di copertura della liquidità ai sensi dell’articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti presentano le informazioni specificate nell’allegato XXIV del presente regolamento, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XXV del presente regolamento, con frequenza mensile.
Articolo 16 2.
Le informazioni di cui all’allegato XXIV tengono conto delle informazioni presentate per la data di riferimento e delle informazioni relative ai flussi di cassa dell’ente nei 30 giorni di calendario successivi.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
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