+Articolo 20 Segnalazioni integrative ai fini dell’individuazione dei G-SII e dell’assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII
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Articolo 20 Segnalazioni integrative ai fini dell’individuazione dei G-SII e dell’assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 20 1.
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Nel segnalare le informazioni integrative ai fini dell’individuazione dei G-SII e dell’assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII a norma dell’articolo 131 della direttiva 2013/36/UE, gli enti imprese madri nell’UE, le società di partecipazione finanziaria madri nell’UE e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’UE presentano le informazioni specificate nell’allegato XXVI del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XXVII del presente regolamento, su base consolidata con frequenza trimestrale se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a)
la misura dell’esposizione totale del gruppo, comprese le filiazioni assicurative, è pari o superiore a 125 000 000 000 EUR;
b)
l’impresa madre nell’UE o una delle sue filiazioni o qualsiasi succursale gestita dall’impresa madre o da una filiazione è situata in uno Stato membro partecipante ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (
4
).
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Articolo 20 2.
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Per segnalare le informazioni integrative ai fini dell’individuazione dei G-SII e dell’assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII a norma dell’articolo 131 della direttiva 2013/36/UE, gli enti presentano le informazioni specificate nell’allegato XXVI del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XXVII del presente regolamento, su base individuale con frequenza trimestrale se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
la misura dell’esposizione totale dell’ente è pari o superiore a 125 000 000 000 EUR;
b)
l’ente è situato in uno Stato membro partecipante ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 806/2014;
c)
l’ente non fa parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi della parte uno, titolo II, capo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 («ente autonomo»).
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Articolo 20 3.
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In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono presentate entro l’orario di chiusura delle attività alle seguenti date d’invio: 1o luglio, 1o ottobre, 2 gennaio e 1o aprile.
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Articolo 20 4.
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In deroga all’articolo 4, per quanto riguarda le soglie di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo si applica quanto segue:
a)
l’ente impresa madre nell’UE, la società di partecipazione finanziaria madre nell’UE, la società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE o l’ente autonomo, a seconda dei casi, inizia immediatamente a segnalare le informazioni conformemente al presente articolo se la misura della sua esposizione del coefficiente di leva finanziaria supera la soglia specificata alla fine dell’esercizio contabile, e presenta tali informazioni almeno per la fine di tale esercizio e le tre date di riferimento trimestrali successive;
b)
l’ente impresa madre nell’UE, la società di partecipazione finanziaria madre nell’UE, la società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE o l’ente autonomo, a seconda dei casi, cessa immediatamente di segnalare le informazioni conformemente al presente articolo qualora la misura della sua esposizione del coefficiente di leva finanziaria scenda al di sotto della soglia specificata alla fine dell’esercizio contabile.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
- EULAW_HR -
EULAW_HR
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