+ALLEGATO XXI

ALLEGATO XXI




ALLEGATO XXI

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO RELATIVO ALLA CONCENTRAZIONE DELLA CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE (C 71.00) DELL’ALLEGATO XX

Concentrazione della capacità di compensazione per emittente/controparte (CCC) (C 71.00)

1. Per raccogliere informazioni sulla concentrazione della capacità di compensazione degli enti segnalanti con riferimento alle dieci principali attività detenute o linee di liquidità concesse all’ente a tale scopo nell’ambito del modello C 71.00, gli enti applicano le istruzioni contenute nel presente allegato.

2. Se all’emittente o alla controparte è assegnato più di un tipo di prodotto, valuta o classe di merito di credito, è segnalato l’importo totale. Il tipo di prodotto, valuta o classe di merito di credito da segnalare sono quelli che sono rilevanti per la quota più elevata della concentrazione della capacità di compensazione.

3. La capacità di compensazione in C 71.00 è la stessa che in C 66.01, ma le attività segnalate come capacità di compensazione ai fini di C 71.00 devono essere prive di gravami, in modo che l’ente possa convertirle in contanti alla data di riferimento per le segnalazioni.

4. Per il calcolo delle concentrazioni ai fini del modello di segnalazione C 71.00 per valuta rilevante, gli enti utilizzano le concentrazioni in tutte le valute.

5. Se appartengono a diversi gruppi di clienti connessi, l’emittente o la controparte vengono segnalati solo una volta nel gruppo con la concentrazione della capacità di compensazione più elevata.

6. Fatta eccezione per la riga 0120, le concentrazioni di capacità di compensazione con una banca centrale come emittente o controparte non sono segnalate in questo modello. Nel caso in cui l’ente ha già posizionato attività presso una banca centrale per le operazioni di liquidità standard e nella misura in cui tali attività rientrino nella categoria dei dieci principali emittenti o controparti con capacità di compensazione priva di gravame, l’ente segnala l’emittente e il tipo di prodotto originari.



Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Nome dell’emittente

Il nome dei dieci principali emittenti di attività non vincolate o controparti di linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse all’ente è registrato nella colonna 0010 in modo discendente. L’elemento più consistente sarà registrato alla voce 1.01, il secondo alla voce 1.02 e così via. Gli emittenti e le controparti che costituiscono un gruppo di clienti connessi sono segnalati come un’unica concentrazione.

Il nome dell’emittente o della controparte è la denominazione completa del soggetto giuridico che ha emesso le attività o ha concesso le linee di liquidità, compreso qualsiasi riferimento al tipo di società conformemente al diritto societario nazionale.

0020

Codice LEI

Codice identificativo del soggetto giuridico della controparte.

0030

Settore dell’emittente

A ciascun emittente o controparte è attribuito un settore sulla base delle seguenti classi di settori economici per l’informativa finanziaria (FINREP) (cfr. allegato V, parte 1, del presente regolamento di esecuzione):

i) amministrazioni pubbliche; ii) enti creditizi; iii) altre società finanziarie; iv) società non finanziarie; v) famiglie.

Per i gruppi di clienti connessi non viene segnalato alcun settore.

0040

Residenza dell’emittente

Si utilizza il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese in cui l’emittente o la controparte ha sede (tra cui gli pseudo-codici ISO per le organizzazioni internazionali, disponibili nell’ultima edizione del «vademecum di Eurostat sulla bilancia dei pagamenti»).

Per i gruppi di clienti connessi non viene segnalato il paese.

0050

Tipo di prodotto

Agli emittenti/alle controparti registrati nella colonna 0010 è assegnato un tipo di prodotto corrispondente al prodotto in cui è detenuta l’attività o in cui è stata ricevuta la linea di liquidità standby utilizzando i seguenti codici indicati in grassetto:

SrB (obbligazione senior);

SubB (obbligazione subordinata);

CP (Commercial Paper);

CB (obbligazioni garantite);

US (titolo OICVM, ossia strumenti finanziari che rappresentano un’azione o un titolo emessa/o da un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari);

ABS (titolo garantito da attività);

CrCl (credito);

Eq (strumento di capitale);

Oro (se oro fisico, che può essere trattato come un’unica controparte);

LiqL (linea di liquidità irrevocabile non utilizzata concessa all’ente);

OPT (Altro tipo di prodotto).

0060

Valuta

Agli emittenti o alle controparti registrati nella colonna 0010 è assegnato un codice ISO della valuta nella colonna 0060 corrispondente alla denominazione dell’attività ricevuta o delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse all’ente. È segnalato il codice unitario della valuta, formato da tre lettere, conformemente alla ISO 4217.

Se fa parte di una concentrazione della capacità di compensazione, la linea multivaluta è conteggiata nella valuta prevalente nel resto della concentrazione. Per quanto riguarda la segnalazione separata in valute rilevanti di cui all’articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti effettuano una valutazione della valuta in cui è probabile che si verifichi il flusso e segnalano la voce solo in detta valuta rilevante, in linea con le istruzioni per la segnalazione separata di valute rilevanti nel requisito di copertura della liquidità (LCR), a norma del regolamento (UE) 2021/451.

0070

Classe di merito di credito

Deve essere assegnata la classe di merito di credito appropriata in conformità al regolamento (UE) n. 575/2013, che è la stessa delle voci segnalate nelle fasce di scadenza. In assenza di rating, è assegnata la classe «priva di rating».

0080

Valore di mercato/nominale

Il valore di mercato o il fair value (valore equo) delle attività o, se del caso, il valore nominale della linea di liquidità non utilizzata concessa all’ente.

0090

Valore della garanzia reale stanziabile presso la banca centrale

Il valore della garanzia reale secondo le norme della banca centrale relative a operazioni su iniziativa delle controparti per attività specifiche.

Per le attività denominate in una valuta indicata nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/233 della Commissione (*1) tra le valute con una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso una banca centrale, gli enti lasciano vuoto questo campo.

(*1)   

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/233 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute nelle quali vi è una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso la banca centrale ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 14.2.2015, pag. 11).

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
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