+Articolo 82 Richieste di informazioni all'EPPO
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Articolo 82 Richieste di informazioni all'EPPO

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 82 1

1.   L'EPPO risponde senza indebito ritardo alle richieste motivate di informazioni da parte di una FIU qualora tali informazioni siano necessarie per lo svolgimento delle funzioni della FIU a norma del capo 3 della direttiva (UE) 2024/1640.

Articolo 82 2

2.   L'EPPO può rinviare o rifiutare la fornitura delle informazioni di cui al paragrafo 1 qualora fornirle rischierebbe di pregiudicare il corretto svolgimento e la riservatezza di un'indagine in corso. L'EPPO comunica tempestivamente alla FIU richiedente il rinvio o il rifiuto di fornire le informazioni richieste, compresi i relativi motivi.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito