+Articolo 42 Ruolo dell’EDIB
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---+Articolo 42 b)
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Articolo 42 Ruolo dell’EDIB
L’EDIB, istituito dalla Commissione come gruppo di esperti a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2022/868 e in cui sono rappresentate le autorità competenti, sostiene l’applicazione coerente del presente regolamento:
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 42 a)
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consigliando e assistendo la Commissione nello sviluppo di una prassi coerente delle autorità competenti nell’esecuzione dei capi II, III, V e VII;
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Articolo 42 b)
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facilitando la cooperazione tra le autorità competenti attraverso lo sviluppo di capacità e lo scambio di informazioni, in particolare stabilendo metodi per lo scambio efficiente di informazioni relative all’esecuzione dei diritti e degli obblighi di cui ai capi II, III e V in casi transfrontalieri, compreso il coordinamento in merito alla fissazione di sanzioni;
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Articolo 42 c)
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consigliando e assistendo la Commissione per quanto riguarda:
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i)
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l’eventuale richiesta di elaborazione delle norme armonizzate di cui all’articolo 33, paragrafo 4, all’articolo 35, paragrafo 4, e all’articolo 36, paragrafo 5;
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ii)
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la predisposizione dei progetti di atti di esecuzione di cui all’articolo 33, paragrafo 5, all’articolo 35, paragrafi 5 e 8, e all’articolo 36, paragrafo 6;
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iii)
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la predisposizione degli atti delegati di cui all’articolo 29, paragrafo 7, e all’articolo 33, paragrafo 2; e
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iv)
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l’adozione degli orientamenti che stabiliscono quadri interoperabili di norme e prassi comuni per il funzionamento degli spazi comuni europei di dati di cui all’articolo 33, paragrafo 11.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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