+Articolo 42 Ruolo dell’EDIB
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Articolo 42 Ruolo dell’EDIB

L’EDIB, istituito dalla Commissione come gruppo di esperti a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2022/868 e in cui sono rappresentate le autorità competenti, sostiene l’applicazione coerente del presente regolamento:

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 42 a)

consigliando e assistendo la Commissione nello sviluppo di una prassi coerente delle autorità competenti nell’esecuzione dei capi II, III, V e VII;

Articolo 42 b)

facilitando la cooperazione tra le autorità competenti attraverso lo sviluppo di capacità e lo scambio di informazioni, in particolare stabilendo metodi per lo scambio efficiente di informazioni relative all’esecuzione dei diritti e degli obblighi di cui ai capi II, III e V in casi transfrontalieri, compreso il coordinamento in merito alla fissazione di sanzioni;

Articolo 42 c)

consigliando e assistendo la Commissione per quanto riguarda:

i)

l’eventuale richiesta di elaborazione delle norme armonizzate di cui all’articolo 33, paragrafo 4, all’articolo 35, paragrafo 4, e all’articolo 36, paragrafo 5;

ii)

la predisposizione dei progetti di atti di esecuzione di cui all’articolo 33, paragrafo 5, all’articolo 35, paragrafi 5 e 8, e all’articolo 36, paragrafo 6;

iii)

la predisposizione degli atti delegati di cui all’articolo 29, paragrafo 7, e all’articolo 33, paragrafo 2; e

iv)

l’adozione degli orientamenti che stabiliscono quadri interoperabili di norme e prassi comuni per il funzionamento degli spazi comuni europei di dati di cui all’articolo 33, paragrafo 11.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito