+Articolo 23 Limitazioni
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Articolo 23 Limitazioni

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 23 1.

Il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all'articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22, qualora tale limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:

a) 

la sicurezza nazionale;

b) 

la difesa;

c) 

la sicurezza pubblica;

d) 

la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;

e) 

altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;

f) 

la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;

g) 

le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;

h) 

una funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a), a e) e g);

i) 

la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui;

j) 

l'esecuzione delle azioni civili.

Articolo 23 2.

In particolare qualsiasi misura legislativa di cui al paragrafo 1 contiene disposizioni specifiche riguardanti almeno, se del caso:

a) 

le finalità del trattamento o le categorie di trattamento;

b) 

le categorie di dati personali;

c) 

la portata delle limitazioni introdotte;

d) 

le garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trasferimento illeciti;

e) 

l'indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari;

f) 

i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento;

g) 

i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; e

h) 

il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finalità della stessa.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito