+CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI
---+Articolo 40 Riesame
---+Articolo 41 Recepimento
------+Articolo 41 1.
------+Articolo 41 2.
---+Articolo 42 Modifica del regolamento (UE) n. 910/2014
---+Articolo 43 Modifica della direttiva (UE) 2018/1972
---+Articolo 44 Abrogazione
---+Articolo 45 Entrata in vigore
---+Articolo 46 Destinatari

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 40 Riesame

Articolo 40

Riesame

Entro il 17 ottobre 2027 e successivamente ogni 36 mesi, la Commissione riesamina il funzionamento della presente direttiva e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuta in particolare la pertinenza delle dimensioni dei soggetti interessati, e i settori, sottosettori e tipologie di soggetti di cui agli allegati I e II per il funzionamento dell'economia e della società in relazione alla cibersicurezza. A tal fine e allo scopo di intensificare ulteriormente la cooperazione strategica e operativa, la Commissione tiene conto delle relazioni del gruppo di cooperazione e della rete di CSIRT sull'esperienza acquisita a livello strategico e operativo. La relazione è corredata, se necessario, di una proposta legislativa.

Articolo 41 Recepimento -
Articolo 42 Modifica del regolamento (UE) n. 910/2014

Articolo 42

Modifica del regolamento (UE) n. 910/2014

Nel regolamento (UE) n. 910/2014, l'articolo 19 è soppresso con effetto a decorrere dal 18 ottobre 2024.

Articolo 43 Modifica della direttiva (UE) 2018/1972

Articolo 43

Modifica della direttiva (UE) 2018/1972

Nella direttiva (UE) 2018/1972, gli articoli 40 e 41 sono soppressi. con effetto a decorrere dal 18 ottobre 2024.

Articolo 44 Abrogazione

Articolo 44

Abrogazione

La direttiva (UE) 2016/1148 è abrogata con effetto a decorrere dal 18 ottobre 2024.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 45 Entrata in vigore

Articolo 45

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 46 Destinatari

Articolo 46

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito