+CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
---+Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
------+Articolo 1 1.
------+Articolo 1 2.
------+Articolo 1 3.
------+Articolo 1 4.
------+Articolo 1 5.
------+Articolo 1 6.
------+Articolo 1 7.
---+Articolo 2 Definizioni

CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione -
Articolo 2 Definizioni

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni seguenti:

1) 

«gatekeeper»: un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base, designata a norma dell'articolo 3;

2) 

«servizio di piattaforma di base»: uno qualsiasi dei seguenti servizi:

a) 

servizi di intermediazione online;

b) 

motori di ricerca online;

c) 

servizi di social network online;

d) 

servizi di piattaforma per la condivisione di video;

e) 

servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero;

f) 

sistemi operativi;

g) 

browser web;

h) 

assistenti virtuali;

i) 

servizi di cloud computing;

j) 

servizi pubblicitari online, compresi reti pubblicitarie, scambi di inserzioni pubblicitarie e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria, erogati da un'impresa che fornisce uno dei servizi di piattaforma di base elencati alle lettere da a) a i);

3) 

«servizio della società dell'informazione»: un servizio quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535;

4) 

«settore digitale»: il settore dei prodotti e dei servizi forniti mediante, o attraverso, servizi della società dell'informazione;

5) 

«servizi di intermediazione online»: servizi di intermediazione online, quali definiti all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2019/1150;

6) 

«motore di ricerca online»: un motore di ricerca online quale definito all'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2019/1150;

7) 

«servizio di social network online»: una piattaforma che consente agli utenti finali di entrare in contatto e comunicare gli uni con gli altri, condividere contenuti e scoprire altri utenti e contenuti su molteplici dispositivi e, in particolare, attraverso chat, post, video e raccomandazioni;

8) 

«servizio di piattaforma per la condivisione di video»: un servizio di piattaforma per la condivisione di video quale definito all'articolo 1, punto 1), lettera a bis), della direttiva 2010/13/UE;

9) 

«servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero»: un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero quale definito all'articolo 2, punto 7), della direttiva (UE) 2018/1972;

10) 

«sistema operativo»: un software di sistema che controlla le funzioni di base dell'hardware o del software e consente l'esecuzione di applicazioni software;

11) 

«browser web»: un'applicazione software che consente agli utenti finali di accedere al contenuto web ospitato su server connessi a reti come internet e di interagire con esso, inclusi browser web autonomi, nonché browser web integrati o incorporati nel software o simili;

12) 

«assistente virtuale»: un software in grado di gestire richieste, compiti o domande, compresi quelli basati su input audio, visivi o scritti, gesti o movimenti, e che, sulla base di tali richieste, compiti o domande, fornisce accesso ad altri servizi o controlla dispositivi connessi fisici;

13) 

«servizi di cloud computing»: un servizio di cloud computing quale definito all'articolo 4, punto 19, della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );

14) 

«negozi di applicazioni software»: un tipo di servizio di intermediazione online dedicato alle applicazioni software in qualità di prodotti o servizi oggetto di intermediazione;

15) 

«applicazione software»: qualsiasi prodotto o servizio digitale eseguito su un sistema operativo;

16) 

«servizio di pagamento»: un servizio di pagamento quale definito all'articolo 4, punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366;

17) 

«servizio tecnico che supporta servizi di pagamento»: un servizio ai sensi dell'articolo 3, lettera j) della direttiva (UE) 2015/2366;

18) 

«sistema di pagamento per gli acquisti in-app»: un'applicazione software, un servizio o un'interfaccia utente che facilita l'acquisto di contenuti digitali o servizi digitali all'interno di un'applicazione software (compresi contenuti, abbonamenti, componenti o funzionalità) e i pagamenti per tali acquisti;

19) 

«servizio di identificazione»: un tipo di servizio fornito contestualmente o in ausilio a servizi di piattaforma di base che consente qualsiasi tipo di verifica dell'identità degli utenti finali o degli utenti commerciali, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata;

20) 

«utente finale»: qualsiasi persone fisica o giuridica diversa da un utente commerciale che utilizza i servizi di piattaforma di base;

21) 

«utente commerciale»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nell'ambito delle proprie attività commerciali o professionali, utilizza i servizi di piattaforma di base ai fini della fornitura di beni o servizi agli utenti finali o nello svolgimento di tale attività;

22) 

«posizionamento»: la rilevanza relativa attribuita ai beni o ai servizi offerti mediante i servizi di intermediazione online, i servizi di social network online, i servizi di piattaforma per la condivisione di video o gli assistenti virtuali, o l'importanza attribuita ai risultati della ricerca da motori di ricerca online, come presentato, organizzato o comunicato dalle imprese che forniscono servizi di intermediazione online, servizi di social network online, servizi di piattaforma per la condivisione di video, assistenti virtuali o motori di ricerca online, a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione e dal fatto che sia presentato o comunicato un solo risultato.

23) 

«risultati di ricerca»: informazione in qualsiasi formato, inclusi output testuali, grafici, vocali o di altro tipo, trasmessa in risposta, e in relazione, a una ricerca, a prescindere dal fatto che l'informazione trasmessa sia un risultato a pagamento o non a pagamento, una risposta diretta o un prodotto, un servizio o un'informazione offerti in relazione a risultati organici, o visualizzati assieme a risultati organici, o parzialmente o interamente incorporati in tali risultati;

24) 

«dati»: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

25) 

«dati personali»: dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;

26) 

«dati non personali»: dati diversi dai dati personali;

27) 

«impresa»: un'entità che svolge un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle modalità con cui è finanziata, comprese tutte le imprese collegate che formano un gruppo mediante il controllo diretto o indiretto di un'impresa da parte di un'altra impresa;

28) 

«controllo»: la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004;

29) 

«interoperabilità»: la capacità di scambiare informazioni e di fare un uso reciproco delle informazioni scambiate tramite interfacce o altre soluzioni, in modo che tutti gli elementi dell'hardware o del software funzionino con altri hardware e software e con gli utenti in tutti i modi in cui sono destinati a funzionare;

30) 

«fatturato»: l'importo ricavato da un'impresa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004;

31) 

«profilazione»: profilazione quale definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679;

32) 

«consenso»: consenso quale definito all'articolo 4, punto 11), del regolamento (UE) 2016/679;

33) 

«organo giurisdizionale nazionale»: una giurisdizione di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito