+Articolo 2 Definizioni

Articolo 2 Definizioni

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni seguenti:

1) 

«gatekeeper»: un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base, designata a norma dell'articolo 3;

2) 

«servizio di piattaforma di base»: uno qualsiasi dei seguenti servizi:

a) 

servizi di intermediazione online;

b) 

motori di ricerca online;

c) 

servizi di social network online;

d) 

servizi di piattaforma per la condivisione di video;

e) 

servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero;

f) 

sistemi operativi;

g) 

browser web;

h) 

assistenti virtuali;

i) 

servizi di cloud computing;

j) 

servizi pubblicitari online, compresi reti pubblicitarie, scambi di inserzioni pubblicitarie e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria, erogati da un'impresa che fornisce uno dei servizi di piattaforma di base elencati alle lettere da a) a i);

3) 

«servizio della società dell'informazione»: un servizio quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535;

4) 

«settore digitale»: il settore dei prodotti e dei servizi forniti mediante, o attraverso, servizi della società dell'informazione;

5) 

«servizi di intermediazione online»: servizi di intermediazione online, quali definiti all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2019/1150;

6) 

«motore di ricerca online»: un motore di ricerca online quale definito all'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2019/1150;

7) 

«servizio di social network online»: una piattaforma che consente agli utenti finali di entrare in contatto e comunicare gli uni con gli altri, condividere contenuti e scoprire altri utenti e contenuti su molteplici dispositivi e, in particolare, attraverso chat, post, video e raccomandazioni;

8) 

«servizio di piattaforma per la condivisione di video»: un servizio di piattaforma per la condivisione di video quale definito all'articolo 1, punto 1), lettera a bis), della direttiva 2010/13/UE;

9) 

«servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero»: un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero quale definito all'articolo 2, punto 7), della direttiva (UE) 2018/1972;

10) 

«sistema operativo»: un software di sistema che controlla le funzioni di base dell'hardware o del software e consente l'esecuzione di applicazioni software;

11) 

«browser web»: un'applicazione software che consente agli utenti finali di accedere al contenuto web ospitato su server connessi a reti come internet e di interagire con esso, inclusi browser web autonomi, nonché browser web integrati o incorporati nel software o simili;

12) 

«assistente virtuale»: un software in grado di gestire richieste, compiti o domande, compresi quelli basati su input audio, visivi o scritti, gesti o movimenti, e che, sulla base di tali richieste, compiti o domande, fornisce accesso ad altri servizi o controlla dispositivi connessi fisici;

13) 

«servizi di cloud computing»: un servizio di cloud computing quale definito all'articolo 4, punto 19, della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );

14) 

«negozi di applicazioni software»: un tipo di servizio di intermediazione online dedicato alle applicazioni software in qualità di prodotti o servizi oggetto di intermediazione;

15) 

«applicazione software»: qualsiasi prodotto o servizio digitale eseguito su un sistema operativo;

16) 

«servizio di pagamento»: un servizio di pagamento quale definito all'articolo 4, punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366;

17) 

«servizio tecnico che supporta servizi di pagamento»: un servizio ai sensi dell'articolo 3, lettera j) della direttiva (UE) 2015/2366;

18) 

«sistema di pagamento per gli acquisti in-app»: un'applicazione software, un servizio o un'interfaccia utente che facilita l'acquisto di contenuti digitali o servizi digitali all'interno di un'applicazione software (compresi contenuti, abbonamenti, componenti o funzionalità) e i pagamenti per tali acquisti;

19) 

«servizio di identificazione»: un tipo di servizio fornito contestualmente o in ausilio a servizi di piattaforma di base che consente qualsiasi tipo di verifica dell'identità degli utenti finali o degli utenti commerciali, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata;

20) 

«utente finale»: qualsiasi persone fisica o giuridica diversa da un utente commerciale che utilizza i servizi di piattaforma di base;

21) 

«utente commerciale»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nell'ambito delle proprie attività commerciali o professionali, utilizza i servizi di piattaforma di base ai fini della fornitura di beni o servizi agli utenti finali o nello svolgimento di tale attività;

22) 

«posizionamento»: la rilevanza relativa attribuita ai beni o ai servizi offerti mediante i servizi di intermediazione online, i servizi di social network online, i servizi di piattaforma per la condivisione di video o gli assistenti virtuali, o l'importanza attribuita ai risultati della ricerca da motori di ricerca online, come presentato, organizzato o comunicato dalle imprese che forniscono servizi di intermediazione online, servizi di social network online, servizi di piattaforma per la condivisione di video, assistenti virtuali o motori di ricerca online, a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione e dal fatto che sia presentato o comunicato un solo risultato.

23) 

«risultati di ricerca»: informazione in qualsiasi formato, inclusi output testuali, grafici, vocali o di altro tipo, trasmessa in risposta, e in relazione, a una ricerca, a prescindere dal fatto che l'informazione trasmessa sia un risultato a pagamento o non a pagamento, una risposta diretta o un prodotto, un servizio o un'informazione offerti in relazione a risultati organici, o visualizzati assieme a risultati organici, o parzialmente o interamente incorporati in tali risultati;

24) 

«dati»: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

25) 

«dati personali»: dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;

26) 

«dati non personali»: dati diversi dai dati personali;

27) 

«impresa»: un'entità che svolge un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle modalità con cui è finanziata, comprese tutte le imprese collegate che formano un gruppo mediante il controllo diretto o indiretto di un'impresa da parte di un'altra impresa;

28) 

«controllo»: la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004;

29) 

«interoperabilità»: la capacità di scambiare informazioni e di fare un uso reciproco delle informazioni scambiate tramite interfacce o altre soluzioni, in modo che tutti gli elementi dell'hardware o del software funzionino con altri hardware e software e con gli utenti in tutti i modi in cui sono destinati a funzionare;

30) 

«fatturato»: l'importo ricavato da un'impresa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004;

31) 

«profilazione»: profilazione quale definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679;

32) 

«consenso»: consenso quale definito all'articolo 4, punto 11), del regolamento (UE) 2016/679;

33) 

«organo giurisdizionale nazionale»: una giurisdizione di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito