+Articolo 34 Rettifiche di valore supplementari
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---+Articolo 34 3.
---+Articolo 34 4.
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Articolo 34 Rettifiche di valore supplementari
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 34 1.
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Gli enti applicano i requisiti di cui all’articolo 105 a tutte le loro attività, misurate al valore equo, nel calcolo dell’importo dei fondi propri e deducono dal capitale primario di classe 1 l’importo delle rettifiche di valore supplementari necessarie.
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Articolo 34 2.
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In deroga al paragrafo 1, in circostanze straordinarie, la cui esistenza è determinata da un parere fornito dall’ABE conformemente al paragrafo 3, gli enti possono ridurre le rettifiche di valore supplementari complessive nel calcolo dell’importo totale da dedurre dal capitale primario di classe 1.
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Articolo 34 3.
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Ai fini dell’emissione del parere di cui al paragrafo 2, l’ABE vigila sulle condizioni di mercato per valutare se si siano verificate circostanze straordinarie e in tal caso ne dà immediata comunicazione alla Commissione.
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Articolo 34 4.
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L’ABE, in consultazione con l’AESFEM, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli indicatori e le condizioni che tale autorità utilizzerà per determinare l’esistenza delle circostanze straordinarie di cui al paragrafo 2 nonché per specificare la riduzione delle rettifiche di valore supplementari aggregate complessive di cui a tale comma. L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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