+Articolo 116 Esposizioni verso organismi del settore pubblico
---+Articolo 116 1.
---+Articolo 116 2.
---+Articolo 116 3.
---+Articolo 116 4.
---+Articolo 116 5.
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Articolo 116 Esposizioni verso organismi del settore pubblico
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 116 1.
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Alle esposizioni verso gli organismi del settore pubblico per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla classe di merito di credito nella quale sono classificate le esposizioni verso l'amministrazione centrale di appartenenza dell'organismo del settore pubblico interessato, conformemente alla tabella 2.
Tabella 2
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Classe di merito di credito alla quale è assegnata l'amministrazione centrale
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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Fattore di ponderazione del rischio
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20 %
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50 %
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100 %
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100 %
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100 %
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150 %
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Per le esposizioni verso organismi del settore pubblico aventi sede in paesi la cui amministrazione centrale è priva di rating, il fattore di ponderazione del rischio è pari al 100 %.
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Articolo 116 2.
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Le esposizioni verso organismi del settore pubblico per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un’ECAI prescelta sono trattate conformemente all’articolo 115, paragrafo –1.
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Articolo 116 3.
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Per le esposizioni verso organismi del settore pubblico con una durata originaria pari o inferiore a tre mesi il fattore di ponderazione del rischio è del 20 %.
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Articolo 116 4.
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In circostanze eccezionali le esposizioni verso organismi del settore pubblico possono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale, l'amministrazione regionale o l'autorità locale di rispettiva appartenenza quando, a giudizio delle autorità competenti, non vi è alcuna differenza di rischio tra tali esposizioni, in ragione dell'esistenza di una garanzia adeguata da parte dell'amministrazione centrale, dell'amministrazione regionale o dell'autorità locale. L’ABE mantiene una banca dati accessibile al pubblico di tutti gli organismi del settore pubblico all’interno dell’Unione di cui al primo comma.
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Articolo 116 5.
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Quando le autorità competenti di un paese terzo che applicano disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione trattano le esposizioni verso organismi del settore pubblico conformemente ai paragrafi 1 o 2, gli enti possono applicare a tali esposizioni un fattore di ponderazione del rischio identico. Altrimenti gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 100 %. Ai fini del presente paragrafo, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1o gennaio 2015 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo ai paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a tale trattamento prima del 1o gennaio 2014.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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