+Articolo 134 Altre posizioni
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---+Articolo 134 6.
---+Articolo 134 7.
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Articolo 134 Altre posizioni
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 134 1.
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I beni materiali ai sensi dell'articolo 4, sezione «Attivo», punto 10, della direttiva 86/635/CEE ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.
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Articolo 134 2.
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I ratei e risconti per i quali un ente non è in grado di stabilire la controparte conformemente alla direttiva 86/635/CEE ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.
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Articolo 134 3.
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Ai valori all’incasso è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 %. La cassa posseduta e detenuta dall’ente, o in transito, e i valori assimilati ricevono una ponderazione dello 0 %.
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Articolo 134 4.
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All'oro in lingotti detenuto in proprio o depositato in custodia nominativa, nella misura bilanciata da passività della stessa natura, è attribuita una ponderazione dello 0 %.
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Articolo 134 5.
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Nel caso di accordi di vendita e riacquisto di attivi e di acquisti a termine a titolo definitivo, i fattori di ponderazione attribuiti sono quelli degli attivi oggetto del contratto e non quelli delle controparti delle operazioni.
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Articolo 134 6.
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Quando un ente fornisce la protezione del credito per una serie di esposizioni subordinatamente alla condizione che l’n-esimo default tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, al fine di ottenere l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio i fattori di ponderazione delle esposizioni incluse nel paniere sono aggregati, tranne le esposizioni n-1, fino a un massimo del 1 250 % e moltiplicati per l’ammontare nominale della protezione fornita dal derivato su crediti. Le esposizioni n-1 da escludere dall’aggregazione sono determinate in base al fatto che comprendono le esposizioni che singolarmente producono un importo dell’esposizione ponderato per il rischio inferiore a quello di ciascuna esposizione inclusa nell’aggregazione.
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Articolo 134 7.
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Il valore dell'esposizione per i contratti di leasing è dato dai canoni di leasing minimi scontati. I canoni di leasing minimi sono i canoni che il locatario è o può essere obbligato a versare per la durata del leasing e qualsiasi opzione di acquisto il cui esercizio è ragionevolmente certo. Se un soggetto diverso dal locatario può essere tenuto ad effettuare un pagamento connesso al valore residuale di un bene locato e tale obbligo di pagamento soddisfa le condizioni di cui all'articolo 201 riguardanti l'ammissibilità dei fornitori di protezione nonché i requisiti per il riconoscimento di altri tipi di garanzia di cui agli articoli da 213 a 215, l'obbligo di pagamento può essere preso in considerazione come protezione del credito di tipo personale conformemente al capo 4. Queste esposizioni sono classificate nelle relative classi di esposizioni conformemente all'articolo 112. Quando l'esposizione è data dal valore residuale dei beni dati in locazione, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati come segue: 1/t * 100 % * valore residuale, dove t è uguale al maggiore dei seguenti valori: 1 o il numero più prossimo di anni interi restanti della locazione.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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