+Articolo 266 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell’ambito del metodo della valutazione interna
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Articolo 266 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell’ambito del metodo della valutazione interna
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 266 1.
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Nell’ambito del metodo della valutazione interna, l’ente assegna la posizione priva di rating verso il programma ABCP o l’operazione ABCP a uno dei livelli di rating di cui all’articolo 265, paragrafo 2, lettera e), sulla base della sua valutazione interna. Alla posizione è attribuito un rating derivato identico alle valutazioni del merito di credito corrispondenti al livello di rating come indicato all’articolo 265, paragrafo 2, lettera e).
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Articolo 266 2.
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Il rating derivato a norma del paragrafo 1 è almeno pari o superiore al livello di investment grade al momento in cui è stato assegnato per la prima volta ed è considerato una valutazione del credito ammissibile da parte di un’ECAI ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a norma dell’articolo 263 o dell’articolo 264, a seconda dei casi.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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