+Articolo 302 Sorveglianza delle esposizioni nei confronti di CCP
---+Articolo 302 1.
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Articolo 302 Sorveglianza delle esposizioni nei confronti di CCP
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 302 1.
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Gli enti sorvegliano tutte le loro esposizioni nei confronti di CCP e stabiliscono procedure per la fornitura periodica di informazioni su tali esposizioni all'alta dirigenza e alla commissione o alle commissioni competenti dell'organo di amministrazione.
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Articolo 302 2.
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Gli enti valutano, mediante opportune analisi di scenario e prove di stress, se il livello dei fondi propri detenuti a fronte di esposizioni nei confronti di una CCP, incluse le esposizioni creditizie potenziali future o contingenti, le esposizioni derivanti da contributi al fondo di garanzia e, se l'ente opera in qualità di partecipante diretto, le esposizioni risultanti da accordi contrattuali secondo quanto previsto dall'articolo 304, sia commisurato ai rischi inerenti a tali esposizioni.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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