+Articolo 325 duosexagies Requisiti qualitativi
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Articolo 325 duosexagies Requisiti qualitativi
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 325 duosexagies 1.
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I modelli interni di misurazione del rischio utilizzati ai fini del presente capo sono concettualmente solidi, sono calcolati e applicati con correttezza e rispettano tutti i seguenti requisiti qualitativi:
a)
i modelli interni di misurazione del rischio utilizzati per calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di mercato sono strettamente integrati nel processo quotidiano di gestione dei rischi dell'ente e forniscono i dati sulla base dei quali l'alta dirigenza è informata delle esposizioni al rischio;
▼M17
b)
l’ente dispone di un’unità autonoma di controllo del rischio, indipendente dalle unità di negoziazione e che riferisce direttamente all’alta dirigenza dell’ente; tale unità:
i)
è responsabile dell’elaborazione e dell’applicazione dei modelli interni di misurazione del rischio utilizzati nel contesto del metodo alternativo dei modelli interni ai fini del presente capo;
ii)
è responsabile del sistema di gestione globale del rischio;
iii)
elabora e analizza giornalmente relazioni sui risultati dei modelli interni utilizzati per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato e sulle opportune misure da prendere in termini di limiti in materia di attività di negoziazione;
▼M8
c)
l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente partecipano attivamente al processo di controllo dei rischi e i rapporti giornalieri dell'unità di controllo del rischio sono esaminati da dirigenti il cui livello gerarchico dia loro la facoltà di imporre la riduzione delle posizioni assunte da singoli trader e la riduzione dell'esposizione complessiva al rischio dell'ente;
d)
l'ente dispone di sufficiente personale qualificato a un livello adeguato alla sofisticatezza dei modelli interni di misurazione del rischio e di sufficiente personale qualificato nell'area della negoziazione, del controllo del rischio, dell'audit e dei servizi di back-office;
e)
l'ente si dota di una serie documentata di politiche, procedure e controlli interni per verificare e imporre l'osservanza del funzionamento dei modelli interni di misurazione del rischio nel loro insieme;
f)
i modelli interni di misurazione del rischio, inclusi i modelli di determinazione del prezzo, hanno dato prova, sulla base dei riscontri storici, di misurare i rischi con soddisfacente precisione e non differiscono in misura significativa dai modelli utilizzati dall'ente ai fini della gestione interna del rischio;
g)
l'ente mette in atto frequentemente rigorosi programmi di prove di stress, tra cui prove di reverse stress, che comprendono i modelli interni di misurazione del rischio; l'esito di tali prove è valutato dall'alta dirigenza almeno su base mensile e rispetta le politiche e i limiti approvati dall'organo di amministrazione; l'ente intraprende azioni appropriate ove l'esito di tali prove di stress indichi un eccesso di perdite conseguenti all'attività di negoziazione dell'ente in determinate circostanze;
h)
l'ente mette in atto una verifica indipendente dei suoi modelli interni di misurazione del rischio, nell'ambito del regolare processo di revisione interna oppure affidando tale compito a un'impresa terza, che lo svolge secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.
Un’unità di controllo del rischio, diversa dall’unità di controllo del rischio di cui al primo comma, lettera b), effettua la validazione iniziale e continuativa di qualsiasi modello interno di misurazione del rischio utilizzato nel contesto del metodo alternativo dei modelli interni ai fini del presente capo. Ai fini della lettera h) del primo comma, per impresa terza si intende un'impresa che fornisce agli enti servizi di consulenza o di audit e che dispone di personale sufficientemente qualificato nell'area del rischio di mercato delle attività di negoziazione.
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Articolo 325 duosexagies 2.
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La verifica di cui al paragrafo 1, lettera h), comprende sia l'attività delle unità di negoziazione sia quella dell'unità indipendente di controllo del rischio. L'ente procede ad un riesame dell'intero processo di gestione del rischio almeno una volta l'anno. Il riesame valuta quanto segue:
a)
l'adeguatezza della documentazione del sistema e del processo di gestione dei rischi e dell'organizzazione dell'unità di controllo del rischio;
b)
l'integrazione delle misure del rischio nella gestione quotidiana del rischio e l'integrità del sistema di informazione dei dirigenti;
c)
le modalità seguite dall'ente per approvare i modelli di quantificazione del rischio e i sistemi di valutazione che sono utilizzati dagli addetti al front-office e al back-office;
d)
la portata dei rischi rilevati dal modello, l'accuratezza e la congruità del sistema di misurazione del rischio e la convalida di eventuali modifiche rilevanti del modello interno di misurazione del rischio;
e)
l'accuratezza e la completezza dei dati sulla posizione, l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di correlazione, l'accuratezza dei calcoli di valutazione e di sensibilità al rischio nonché l'accuratezza e la congruità per la generazione di variabili proxy dei dati ove i dati disponibili siano insufficienti per soddisfare il requisito di cui al presente capo;
f)
il processo di verifica che l'ente impiega per valutare la coerenza, la tempestività e l'affidabilità delle fonti dei dati utilizzati per qualunque dei suoi modelli interni di misurazione del rischio, anche sotto il profilo dell'indipendenza delle fonti stesse;
g)
il processo di verifica che l'ente impiega per valutare i requisiti relativi ai test retrospettivi e all'assegnazione dei profitti e delle perdite che sono effettuati per verificare l'accuratezza dei suoi modelli interni di misurazione del rischio;
h)
ove il riesame sia svolto da un'impresa terza in conformità del paragrafo 1, lettera h), del presente articolo, la verifica che il processo interno di validazione di cui all'articolo 325 tersexagies consegua i suoi obiettivi.
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Articolo 325 duosexagies 3.
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Gli enti aggiornano le tecniche e prassi che applicano per i modelli interni di misurazione del rischio utilizzati ai fini del presente capo tenendo conto dell'evolversi delle nuove tecniche e delle migliori prassi inerenti a tali modelli interni di misurazione del rischio.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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